CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 35389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 12470-2022 relativo al procedimento n . 19667/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 08/2017 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatorefallimentare, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -resistente - Ric. 2022 n. 12470 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 10128/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il29/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con «Istanza di correzione ex art. 287 c.p.c . Ordinanza n. 10128/2022 pubblicata 29.03.2022» l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore e procuratore costituito nell’interesse del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] n. 08/2017 [OSCURATO:SOCIETA]., ha chiesto l’integrazione dell’ordinanza di questa Corte sopra indicata«attribuendo le spese di lite del giudizio di legittimità, così come liquidate, in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario»; 1.1. nella proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata confermata l’ammissibilità del rimedio (Cass. sez. U, 31033/2019) ma l’istante è stato invitato a provvedere alla notifica del ricorso alla controparte e a depositare copia autentica dell’ordinanza da correggere, nonché copia del controricorso asseritamente contenente la richiestadi distrazione delle spese; 1.2. è stata quindi fissata l'adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 2. il ricorrente ha provveduto, giusta nota di deposito del 12/10/2022, a notificare in pari data alla controparte il ricorso per correzione di errore materiale nonché a depositare copia dell’ordinanza da correggere e dell’originario controricorso nel quale si era dichiarato antistatario; 3. sussistono dunque i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1,c.p.c.; Ric. 2022 n. 12470 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -3- 4. nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27196/2018). P.Q.M. Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 10128/2022,depositata il 29/03/2022, nel senso che, nel secondo periodo,dopo la frase «condanna il ricorrente al pagamento» si debba intendere inserita la frase «, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore antistatario del controricorrente, ». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originaledella predetta ordi