CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 38149/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Arona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Milano visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], impugna l'ordinanza del Tribunale di Milano che, quale giudice ex art. 324 cod. proc. pen., in ragione dell'evidenziata esistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, ha rigettato il ricorso proposto avverso il decreto di sequestro probatorio di confezioni contenenti infiorescenze di cannabisMocumentazione di ; varia natura, tra cui quella afferente ad analisi disposte sul "prodotto" in sequestro attestante l'assenza di efficacia drogante. 2. Il ricorrente, con un unico articolato motivo, deduce la nullità dell'ordinanza, a mente dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 253 cod. proc. pen. ed alla legge n. 242/2016 in relazione all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quanto a ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti; censura altresì la proporzionalità e adeguatezza del sequestro effettuato. Il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente assegnato rilevanza al sequestro operato in un distributore automatico posto all'interno dell'area commerciale al cui interno erano state rinvenute e sequestrate infiorescenze di "canapa light" provenienti dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. di cui il Fiorentini era legale rappresentante; infiorescenze che, a seguito di analisi, risultavano contenere tra 0,3 e 0,7 per cento di THC. Gli esiti del sequestro, e conseguente accertamento su dette confezioni non sarebbero idonei a far ritenere l'illiceità della detenzione della cannabis rinvenuta in occasione della perquisizione operata dalla polizia giudiziaria all'interno dei locali della predetta società; già la presenza della documentazione rinvenuta in uno al "prodotto" dava contezza dell'assenza di capacità drogante e conseguente esclusione di penale rilevanza della condotta estranea alla fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Assolutamente sproporzionato si rivelerebbe, pertanto, il sequestro eseguito presso i locali della società del ricorrente visto che la legittimità della detenzione dei beni sottoposti a vincolo sarebbe stata palese se si fossero svolti più limitati controlli su alcuni campioni ed apprezzando la documentazione acquisita nel corso della perquisizione. Il sequestro effettuato su un numero sproporzionato di beni farebbe assumere a detto strumento processuale uno scopo meramente esplorativo teso ad acquisire la notizia di reato, finalità che non sarebbe consentita secondo la giurisprudenza di legittimità (S.U, n. 11 settembre 2019 n. 37639). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e privo di interesse in capo al Fiorentini. 2. Deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione dei provvedimenti cautelari reali è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e riguarda quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692) perché sprovvisto dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). Sotto altro profilo, il sindacato del Tribunale del riesame avverso il decreto di sequestro probatorio deve essere limitato all'astratta possibilità di sussumere, in una determinata ipotesi di reato, il fatto attribuito ad un soggetto ed alla qualificazione dell'oggetto del provvedimento come "corpus delictr, ossia alla esistenza della relazione di immediatezza tra la cosa e la fattispecie penale; il sindacato del Giudice del riesame non può spingersi sino a sollecitare approfondimenti e valutazioni nel merito dell'imputazione, dal momento che il sequestro è un mezzo di ricerca della prova e, quindi, non può richiedersi che tale prova sia già sussistente all'atto della imposizione del vincolo (Sez. 5, n. 23240 del 18/05/2005, Zhu, Rv. 231901). Inoltre, sempre in materia di sequestro probatorio ed al fine di valutare entro che limiti il provvedimento che dispone il vincolo sul bene debba palesare l'oggetto della contestazione provvisoria, questa Corte di legittimità ha ritenuto sufficiente la circostanza che l'oggetto del vincolo, per come enunciato, riguardi cose pertinenti al reato, anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, in considerazione della fase in cui interviene il provvedimento ablativo, ben può essere esplicitato con il solo titolo del reato per cui si procede e attraverso il rinvio agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 2:76727). La verifica delle condizioni di legittimità del vincolo posto sui beni in sequestro da parte del Tribunale del riesame (e anche della Corte di cassazione) non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840). 3. Essendo questo il perimetro entro il quale deve essere valutato il provvedimento impugnato, la motivazione del Tribunale di Milano in punto di verifica della sussistenza del requisito del fumus commissi delicti risulta fedele ai principi di diritto che questa Corte ha reiteratamente espresso. Questa Corte a Sezioni Unite ha evidenziato come la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, I. 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività; ha invece ritenuto lecita l'attività di coltivazione di canapa (inerenti le sole varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002) per le sole finalità tassativamente indicate dall'art. 2 della predetta legge. Principio, quello enunciato, che è in linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte che aveva escluso che la legge 242/2016 consentisse anche la commercializzazione dei derivati della coltivazione della canapa. La normativa, che disciplina ed autorizza l'attività di coltivazione per i soli fini commerciali tassativamente elencati, esclude la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina, tenuto conto che i valori di tolleranza di THC consentiti dall'art. 4, comima 5, I. 2 dicembre 2016, n. 242, (tra 0,2 e 0,6%) si riferiscono solo al principio attivo rinvenuto sulle piante in coltivazione, non anche al prodotto oggetto di commercio. La detenzione e commercializzazione dei derivati della coltivazione disciplinata dalla citata legge, costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish), rimangono sottoposte alla disciplina di cui al d.P.R, cit. (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani). 4. Il Tribunale, rifacendosi a tale indirizzo, ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ed escluso la libera commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L, allorché le sostanze presentano comunque un effetto drogante rilevabile (Sez. 6, n. 56737 del 27/11/2018, Ricci, Rv. 274262); verifica che era alla base del disposto sequestro. Logico si palesa, allora, il ragionamento effettuato dal Tribunale del riesame che ha in sintesi ripercorso gli elementi che avevano condotto a ritenere che i prodotti commercializzati (anche attraverso pubblicizzazione e vendita che avveniva online) e presenti nella sede della società rappresentata dal Fiorentini potessero avere le stesse caratteristiche di quelli rinvenuti ed analizzati presso il distributore automatico per la vendita al pubblico contenente un principio attivo di THC oscillante tra 0,3 e 0,7 per cento. Prodotti che, in quanto provenienti proprio dall'azienda perquisita, fondavano l'illazione secondo cui detta società commercializzasse beni su larga scala la cui capacità drogante era necessario accertare. Non possono essere in questa sede prese in esame, invece, le censure rivolte alle valutazioni del P.M. e del Tribunale che hanno fatto discendere gli elementi giustificativi del fumus dalla circostanza che il "prodotto" rinvenuto nel distributore fosse riferibile alla società del Fiorentini; critica portata alla motivazione della decisione che, come sopra evidenziato, non trova spazio in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] nondimeno rileva la presenza di una congrua motivazione, non certo apparente, circa le ragioni che hanno portato a ritenere necessaria la verifica della presenza della percentuale di principio attivo nelle confezioni contenenti cannabis sativa L. rinvenute in sede di perquisizione; accertamento non certo di carattere perlustrativo - come deduce il ricorrente -, ma ritenuto necessario sulla base di valutazioni coerenti alle risultanze delle indagini che indicavano la presenza di THC con capacità drogante incompatibile con la libera commercializzazione dei prodotti provenienti dalla società del Fiorentini. 5. In ordine al punto del ricorso con cui si deduce che il sequestro dei beni risulterebbe sproporzionato e non adeguato rispetto alle esigenze sottese all'indagine, deve rilevarsi l'assenza di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione ex art. 591 cod. proc. pen. in capo al Fiorentini. La facoltà di attivare i procedimenti di gravame è subordinata alla presenza di una situazione, in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnazione e l'eliminazione o la riforma della decisione renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. La legge processuale non consente l'esercizio del diritto di impugnazione, avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093). Ciò posto si osserva, anche al fine di meglio valutare l'ambito della censura che ha interessato il provvedimento, che il ricorrente deduce la sproporzione ed inadeguatezza del vincolo con critiche rivolte alla sola parte del provvedimento che inerisce al sequestro della cannabis sativa L.; nessuna censura viene invece rivolta alla parte del sequestro che ha avuto ad oggetto la documentazione e gli esiti di analisi effettuati sulla [OSCURATO:PERSONA] L. reperiti presso la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Superata, per quanto sopra riportato, il motivo di ricorso che era teso ad escludere la sussistenza del fumus commissi delicti, e giudicata l'ablazione dei plurimi contenitori di cannabis sativa L. finalizzata ad accertare l'integrazione del reato di illecita commercializzazione di sostanza stupefacente rilevante ex art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. :309, si osserva come il sequestro probatorio non potesse essere "revocato"„ avendo ad oggetto cose la cui detenzione, seppure in termini di probabilità, costituisce reato (Sez. 6, n. 12812 del 15/12/2020, dep. 2021, Pastori rv. 281147 - 01). L'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., infatti, impedisce la revoca del sequestro nei casi di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., delle cose la cui detenzione o uso presenta profili di illiceità; divieto di restituzione che, come ha avuto modo di statuire questa Corte a Sezioni Unite, opera sia relativamente al sequestro preventivo sia in ordine al sequestro probatorio (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690-01), caso, quest'ultimo, sottoposto a scrutinio. Non conferente risulta il riferimento alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui un sequestro generalizzato di beni avrebbe una funzione perlustrativa non consentita dalle finalità proprie del sequestro che deve rivelarsi sempre adeguato e proporzionale (in tal senso, Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, rv. 280838 - 01, che si è espressa in ordine alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione). Principio di diritto che il Collegio condivide ma afferisce a beni che, per richiamare le parole contenute nell'art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen.) non costituiscono cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato; situazione, quest'ultima, specie nella parte in cui si fa riferimento alla detenzione ed alienazione, corrispondente a quella oggetto della presente decisione. In assenza, pertanto, di una concreta possibilità di conseguire la restituzione di beni in ragione di una loro possibile illecita detenzione proprio all'esito degli accertamenti sui beni che dovranno essere analizzati, non si intravede un interesse concreto in capo al ricorrente a ricevere risposta in ordine alle questioni connesse all'adeguatezza e proporzionalità del sequestro sul compendio oggetto di sequestro; adeguatezza e proporzionalità cui si potrà - se del caso - fornire adeguata risposta per mezzo di istanza di revoca ex art. 262 e 263 cod. proc. pen. solo all'esito degli accertamenti disposti, sede propria ove far valere ritardi od omissioni, circostanze estranee alla verifica della genetica legittimità del provvedimento impugnato. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p