CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 19338/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito jk-ettfénsore Ricorso -trattato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOt La Corte di appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 30/04/2021, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in misura pari ad anni tre e mesi 9 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione al reato di cui all' art. 629 c.p. quanto al capo A) e al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 648 c.p. quanto al capo B). Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: 1. Carenza, illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1, lett. E) c.p.p. in relazione agli artt. 61 bis, 81 c.p. e 648 comma 2 c.p. Il ricorso è inammissibile. Invero, deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. In tema di concordato in appello,., è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. - dep. 20/05/2019 - Rv. 276102 - 01). Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la mancata motivazione in ordine alla dosimetria afferente alla pena, ma tale doglianza non rientra tra i motivi di ricorso per cassazione verso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM' Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022 Il Consigliere relato