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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38118/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( OLANDA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso lamenta l'irragionevolezza della disciplina, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, dettata in materia di riduzione della pena in caso di rinuncia all'appello, atteso che, ove vigente al momento della proposizione dell'impugnazione, l'imputato avrebbe potuto avvalersene; ritenuto che le relative doglianze siano manifestamente infondate siccome in frontale contrasto con il consolidato principio tempus regit actum, secondo cui, in materia processuale, si applica la legge vigente al momento del compimento del singolo atto del processo, nei casi in cui, come nella specie, sia assente una normativa transitoria, la cui articolazione rientrerebbe, in ogni caso, nella esclusiva discrezionalità del legislatore; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( OLANDA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso lamenta l'irragionevolezza della disciplina, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, dettata in materia di riduzione della pena in caso di rinuncia all'appello, atteso che, ove vigente al momento della proposizione dell'impugnazione, l'imputato avrebbe potuto avvalersene; ritenuto che le relative doglianze siano manifestamente infondate siccome in frontale contrasto con il consolidato principio tempus regit actum, secondo cui, in materia processuale, si applica la legge vigente al momento del compimento del singolo atto del processo, nei casi in cui, come nella specie, sia assente una normativa transitoria, la cui articolazione rientrerebbe, in ogni caso, nella esclusiva discrezionalità del legislatore; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 38118/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris