CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 31579/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Prato avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in quanto il provvedimento di correzione di errore materiale è stato emesso senza la fissazione della camera di consiglio così determinando una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., con assorbimento del secondo motivo; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che contestando la requisitoria del Procuratore generale ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile, per carenza di interesse all'impugnazione, o infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha corretto, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., il dispositivo della sentenza pronunciata dalla medesima Corte di appello 1'11 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di falsa testimonianza, aggiungendo la condanna alle «spese sostenute dalla parte civile che liquida in euro 1100 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario del 15% come per legge». 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo un unico motivo. Violazione di legge in quanto la Corte territoriale ha erroneamente qualificato errore materiale, emendabile attraverso la procedura di correzione del dispositivo ex art. 130 cod. proc. pen., senza convocazione delle parte e dunque in violazione del contraddittorio, l'omessa pronuncia sulla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, aderendo all'orientamento espresso dalla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, numero 5805 del 2021. Al contrario, nella specie, l'unico rimedio è l'impugnazione in quanto, da un lato, il procedimento di rettifica della sentenza è consentito solo quando il giudice non abbia provveduto sulle spese processuali ex art. 535 cod. proc. pen. e, dall'altro lato, la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile non è automatica e predeterminata in quanto il giudice, se non provvede alla compensazione, può valutare se provvedervi e in quali termini, impone l'interlocuzione con l'imputato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, sotto il preliminare profilo della violazione del contraddittorio. 2. L'ordinanza impugnata, di correzione dell'errore materiale consistente nell'omessa pronuncia sulla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, è stata emessa de plano. Per costante giurisprudenza la mancata fissazione della camera di consiglio e dell'avviso alle parti, prevista dall'art. 130, comma 2, cod. proc. pen., costituisce una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. per violazione del contraddittorio tra le parti e del diritto della difesa (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219): nel caso di specie la parte ricorrente nel dedurre il mancato rispetto del contraddittorio ha inteso segnalare il relativo vizio e dunque dedurre la corrispondente causa di nullità, per giunta indicando uno specifico interesse ad interloquire, come richiesto da una parte della giurisprudenza (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247). In particolare è stato rappresentato dalla ricorrente che la stessa oltre a voler dedurre l'impossibilità di procedere con il meccanismo della correzione dell'errore materiale, ha comunque titolo per interloquire sulla spettanza e sulla liquidazione delle spese. 3. In concreto il rilievo della nullità assume carattere assorbente e impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata., dovendosi comunque disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore Corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze