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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 22226/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione e deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza dilegittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegnocriminoso, sicuramente ravvisabile, poste la sostanziale vicinanza tra le condotte e il lorocollegamento causale; letta la memoria, con allegato, depositata il 12 maggio 2026;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicitàdi disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato inmaniera esente da illogicità e incongruenze, quali elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso, l’eterogeneità dei reati, la distanza temporale e geografica, cosìponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale «nelcaso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo provacontraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, nonpoteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, edeve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537); rilevato che il Giudice dell’esecuzione si è fatto altresì carico di valutare la tesi,meramente affermata e che non ha trovato alcun riscontro nelle sentenze di merito, secondocui la prosecuzione delle minacce estorsive fino a gennaio 2011 fosse in qualche modofunzionale alla successiva condotta in materia di stupefacenti;rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione e deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza dilegittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegnocriminoso, sicuramente ravvisabile, poste la sostanziale vicinanza tra le condotte e il lorocollegamento causale; letta la memoria, con allegato, depositata il 12 maggio 2026;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicitàdi disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato inmaniera esente da illogicità e incongruenze, quali elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso, l’eterogeneità dei reati, la distanza temporale e geografica, cosìponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale «nelcaso di reati commessi a distanza temporale l'uno dell'altro, si deve presumere, salvo provacontraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, nonpoteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, edeve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537); rilevato che il Giudice dell’esecuzione si è fatto altresì carico di valutare la tesi,meramente affermata e che non ha trovato alcun riscontro nelle sentenze di merito, secondocui la prosecuzione delle minacce estorsive fino a gennaio 2011 fosse in qualche modofunzionale alla successiva condotta in materia di stupefacenti;rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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