CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23020/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24843/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Chiarizio (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 2 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – [OSCURATO:PERSONA] errore materiale ex art. 391-biscod. proc. civ.avverso la ordinanza n. 24946 /20 21 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15 settembre2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 2 luglio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio degli [OSCURATO:PERSONA] A. Chiarizio e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 24946 /20 21 , depositata il 15 settembre 2021, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 3299/2019 del 18 dicembre 2019, dopo aver dato atto in motivazione del diritto dei suoi difensori (ossia degli stessi predetti professionisti) alla distrazione delle spese, avendo essi «reso la dichiarazione prevista dall’art. 93 cod. proc. civ.», ha così statuito nel dispositivo in ordine ai capi accessori: «condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.800,00, oltre euro 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. «Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulter iore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] A. Chiarizio eGiulio Russo»; posto che, in motivazione, è chiaramente espressa la volontà del Collegio di dar corso alla richiesta distrazione delle spese, l’errore segnalato, e del quale si chiede la correzione, consiste nella dislocazione operata nel dispositivo della frase «con distrazione … etc.» dalla sede sua propria in prosecuzione del capoverso relativo al regolamento delle spese ed alla loro liquidazione, al capoverso successivo relativo alla dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002; [OSCURATO:PERSONA] svolge attività difensiva in questa sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; ritenuto che la notifica del ricorso, effettuata oltre un anno dopo la pubblicazione dell’ordinanza di cui si chiede la correzione, risulta invalidamente effettuata nei confronti dell’avvocato che ha difeso la controparte nel giudizio di cassazione; occorre al riguardo rammentare che, in tema di correzione di errore materiale, quando sia trascorso oltre un anno dal deposito dell'ordinanza di cui si chiede la correzione, il ricorso deve essere notificato non al difensore, ma alla parte personalmente, in quanto l'art. 288, terzo comma, cod. proc. civ. pone il limite di un anno alla perpetuatio dell'ufficio del difensore ed all'efficacia dell'elezione di domicilio compiuta per il giudizio, presumendosi la cessazione dell'incarico difensivo; l a notifica al difensore, tuttavia, non è inesistente, in quanto non si traduce nell'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria(v. Cass. Sez. U. n. 14916 del 20/07/2016), ma si risolve in una mera violazione in tema di forma, che dà luogo ad una nullità sanabile ex art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria(Cass. n. 3827 del 15/02/2013); va pertanto ordinata la rinnovazione della notifica, come da dispositivo; P.Q.M. Visto l’art. 291 cod. proc. civ., ordina la rinnovazione della notifica del ricorso per correzione di errore materiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], concedendo all’uopo termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione