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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43934/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZARO, SEZIONE DISTRETTUALE del RIESAMEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità dei ricorso; uditi difensori, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]' GIGLIOTTI e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], concludono riportandosi ai motivi di ricorso e a quelli aggiunti depositati il 14.6.2022 e insistono per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANZARO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 15/3/2022, ha confermato l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANZARO il 24/2/2022 con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 132 T.U.B. e due ipotesi di cui agli artt. 644 e 416 bis.1 cod. pen. e una di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen.1.

Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 132 T.U.B. oggetto della contestazione sub 10) con riferimento alla carenza di elementi dai quali poter inferire che il rìcorrente abbia concorso nell'attività di abusiva erogazione del credito eventualmente posta in essere da altri.

1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 644 e 629 cod. pen. oggetto delle contestazioni sub 6) e 7).

1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla contestazione di usura di cui al capo 1).

1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. 1.5.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 309 e 274, cod. proc. pen.

Nel quinto e ultimo motivo la difesa rileva la carenza pressoché totale di motivazione quanto all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, aspetti questi che in ordine ai quali il Tribunale, pure in presenza delle presunzioni, avrebbe dovuto comunque motivare.

2. In data 14 giugno 2022 sono pervenuti dei motivi aggiunti con i quali la difesa, ripresi ed approfonditi alcuni aspetti degli argomenti già illustrati, insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. In data 22 luglio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

1. Nel primo motivo la difesa evidenzia che la conclusione del Tribunale quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 132 T.U.B. oggetto della contestazione sub 10), fondata nella sostanza esclusivamente sulla ritenuta partecipazione del ricorrente all'attività dì recupero delle somme prestate e oggetto dei capi di imputazione relativi all'usura, sarebbe errata.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il reato di esercizio abusivo dell'erogazione del credito non sarebbe configurabile nei confronti di chi si occupa solo ed esclusivamente del recupero delle somme, unica attività che avrebbe svolto il ricorrente.

Sotto altro profilo, poi, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato alcuni elementi prodotti dalla difesa che escluderebbero la responsabilità dell'indagato, come dei "pizzini" nei quali la sua famiglia risultava essere debitrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dì somme di denaro.

La doglianza è fondata.Nella motivazione del provvedimento impugnato non sono evidenziati quali sarebbero gli elementi dai quali risulterebbe che il ricorrente abbia concorso con [OSCURATO:PERSONA] a commettere il reato di cui all'art. 132 T.U.B.

Il Tribunale, infatti, -che pure ha fatto riferimento al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in alcune specifiche vicende di recupero crediti, quale quella che vede come debitore il Ferreri- non ha dato conto del contributo che il ricorrente avrebbe fornito a porre in essere le condotte previste dall'art. 106 digs. cit. al fine di inserirsi nel libero mercato e sottrarsi ai controlli di legge per realizzare un'attività che, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, deve essere rivolta a un numero potenzialmente illimitato di persone (Sez. 5, n. 25815 del 27/01/2020, Infusini, Rv. 279464 — 01).

Ragione questa per la quale si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata in relazione al capo n. 10) con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. 2.

Gli ulteriori motivi di ricorso sono in parte non consentiti e comunque manifestamente infondati.

2.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattualì delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez.

Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).

Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012).

In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178).

L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460).

2.2. Tanto premesso.

Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 644 e 629 cod. pen. oggetto delle contestazioni sub 1), 6) e 7) rilevando che dagli elementi acquisiti emergerebbe l'estraneità del ricorrente dalla condotta usuraria e da quella estorsiva, entrambe commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA] che, d'altro canto, non avrebbe mai riferito nulla a carico dell'imputato.

Una conversazione indicata come riferibile al ricorrente, d'altro canto, sarebbe invece intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e un altro soggetto rimasto ignoto, circostanza ulteriore questa che, evidenziando il travisamento degli elementi emersi, escluderebbe la consistenza indiziarla erroneamente ritenuta a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Anche in ordine a tali capi, poi, numerosi elementi e circostanze evidenziati dalla difesa non sarebbero stati adeguatamente considerati e gli argomenti evidenziati sarebbero rimasti senza rìsposta.

La doglianza è manifestamente infondata.

Il Tribunale del riesame, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice per le indagini preliminari, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi i reati e di avere fondato il giudizio di qualificata probabilità tipico della fase su dì una valutazione corretta e logica degli elementi emersi.

Con lo specifico riferimento al "foglietto", sul quale sono annotati i nomi delle persone che avevano ricevuto le somme da restituire, alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e ad alcune intercettazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] informa il ricorrente dello stato dei pagamenti, infatti, il Tribunale ha evidenziato gli elementi ritenuti allo stato decisivi ai fini del giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato e la motivazione sul punto non è sindacabile in questa sede.

Né, d'altro canto, può ritenersi che sussista alcun travisamento degli elementi allo stato indicati.

La diversa conclusione della difesa in ordine a quanto accaduto, infatti, si fonda su di una diversa e alternativa lettura degli elementi emersi, come il tenore e il senso da attribuire alle intercettazioni, che non è consentita in questa sede (con specifico riferimento alle intercettazioni cfr. Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

In relazione al reato di estorsione e alla sussistenza degli elementi costitutivi dello stesso, infine, deve ribadirsi che è configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l'iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia esercitata dal soggetto attivo, mentre i due reati possono concorrere quando la violenza o minaccia siano esercitate -come nel caso di specie- al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari (cfr. Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, D'Amico, Rv. 277090 - 02).

2.3. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen. evidenziando che gli elementi emersi -consistiti in generici riferimenti a collegamenti con ambienti delinquenziali ovvero al "contesto ambientale" nel quale sono avvenuti i fatti per cui sarebbe impensabile che le cosche non fossero quanto meno informate- non sarebbero sufficienti a ritenere la sussistenza dell'aggravante contestata per la quale sarebbe necessaria l'effettivo utilizzo di metodi e modalità idonee a evocare il coinvolgimento della criminalità organizzata.

Anche tale doglianza è manifestamente infondata.

Le modalità cui ha fatto riferimento il giudice del riesame nella motivazione del provvedimento impugnato, l'avere evocato l'interesse dei "migliori malandrini del mondo", dei "cristiani buoni" e la subita detenzione del Capicchiano, non sono qualificabili come un rinvio generico al contesto criminale quanto, piuttosto, anche per la situazione ambientale in cui sì svolgono i fatti, sono significative di una connotazione riferibile alla criminalità organizzata (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata e Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01 quanto alla natura dell'aggravante).

2.4. Nel quinto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 309 e 274, cod. proc. pen. rilevando la carenza pressoché totale di motivazione quanto all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, aspetti questi in ordine ai quali il Tribunale, pure in presenza delle presunzioni, avrebbe dovuto comunque motivare.

La doglianza è manifestamente infondata.

Il Tribunale, infatti, dato atto dell'operatività delle presunzioni relative di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, con il riferimento all'inesistenza di elementi idonei a concludere in senso contrario, si è correttamente conformato al dato normativo e alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto fornendo anche una motivazione adeguata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 10) e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 cod. proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZARO, SEZIONE DISTRETTUALE del RIESAMEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità dei ricorso; uditi difensori, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]' GIGLIOTTI e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], concludono riportandosi ai motivi di ricorso e a quelli aggiunti depositati il 14.6.2022 e insistono per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANZARO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 15/3/2022, ha confermato l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANZARO il 24/2/2022 con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 132 T.U.B. e due ipotesi di cui agli artt. 644 e 416 bis.1 cod. pen. e una di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen.1. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 132 T.U.B. oggetto della contestazione sub 10) con riferimento alla carenza di elementi dai quali poter inferire che il rìcorrente abbia concorso nell'attività di abusiva erogazione del credito eventualmente posta in essere da altri. 1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 644 e 629 cod. pen. oggetto delle contestazioni sub 6) e 7). 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla contestazione di usura di cui al capo 1). 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. 1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 309 e 274, cod. proc. pen. Nel quinto e ultimo motivo la difesa rileva la carenza pressoché totale di motivazione quanto all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, aspetti questi che in ordine ai quali il Tribunale, pure in presenza delle presunzioni, avrebbe dovuto comunque motivare. 2. In data 14 giugno 2022 sono pervenuti dei motivi aggiunti con i quali la difesa, ripresi ed approfonditi alcuni aspetti degli argomenti già illustrati, insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. In data 22 luglio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1. Nel primo motivo la difesa evidenzia che la conclusione del Tribunale quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 132 T.U.B. oggetto della contestazione sub 10), fondata nella sostanza esclusivamente sulla ritenuta partecipazione del ricorrente all'attività dì recupero delle somme prestate e oggetto dei capi di imputazione relativi all'usura, sarebbe errata. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il reato di esercizio abusivo dell'erogazione del credito non sarebbe configurabile nei confronti di chi si occupa solo ed esclusivamente del recupero delle somme, unica attività che avrebbe svolto il ricorrente. Sotto altro profilo, poi, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato alcuni elementi prodotti dalla difesa che escluderebbero la responsabilità dell'indagato, come dei "pizzini" nei quali la sua famiglia risultava essere debitrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dì somme di denaro. La doglianza è fondata.Nella motivazione del provvedimento impugnato non sono evidenziati quali sarebbero gli elementi dai quali risulterebbe che il ricorrente abbia concorso con [OSCURATO:PERSONA] a commettere il reato di cui all'art. 132 T.U.B. Il Tribunale, infatti, -che pure ha fatto riferimento al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in alcune specifiche vicende di recupero crediti, quale quella che vede come debitore il Ferreri- non ha dato conto del contributo che il ricorrente avrebbe fornito a porre in essere le condotte previste dall'art. 106 digs. cit. al fine di inserirsi nel libero mercato e sottrarsi ai controlli di legge per realizzare un'attività che, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, deve essere rivolta a un numero potenzialmente illimitato di persone (Sez. 5, n. 25815 del 27/01/2020, Infusini, Rv. 279464 — 01). Ragione questa per la quale si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata in relazione al capo n. 10) con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. 2. Gli ulteriori motivi di ricorso sono in parte non consentiti e comunque manifestamente infondati. 2.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattualì delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460). 2.2. Tanto premesso. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 644 e 629 cod. pen. oggetto delle contestazioni sub 1), 6) e 7) rilevando che dagli elementi acquisiti emergerebbe l'estraneità del ricorrente dalla condotta usuraria e da quella estorsiva, entrambe commesse in danno di [OSCURATO:PERSONA] che, d'altro canto, non avrebbe mai riferito nulla a carico dell'imputato. Una conversazione indicata come riferibile al ricorrente, d'altro canto, sarebbe invece intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e un altro soggetto rimasto ignoto, circostanza ulteriore questa che, evidenziando il travisamento degli elementi emersi, escluderebbe la consistenza indiziarla erroneamente ritenuta a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Anche in ordine a tali capi, poi, numerosi elementi e circostanze evidenziati dalla difesa non sarebbero stati adeguatamente considerati e gli argomenti evidenziati sarebbero rimasti senza rìsposta. La doglianza è manifestamente infondata. Il Tribunale del riesame, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice per le indagini preliminari, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi i reati e di avere fondato il giudizio di qualificata probabilità tipico della fase su dì una valutazione corretta e logica degli elementi emersi. Con lo specifico riferimento al "foglietto", sul quale sono annotati i nomi delle persone che avevano ricevuto le somme da restituire, alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e ad alcune intercettazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] informa il ricorrente dello stato dei pagamenti, infatti, il Tribunale ha evidenziato gli elementi ritenuti allo stato decisivi ai fini del giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato e la motivazione sul punto non è sindacabile in questa sede. Né, d'altro canto, può ritenersi che sussista alcun travisamento degli elementi allo stato indicati. La diversa conclusione della difesa in ordine a quanto accaduto, infatti, si fonda su di una diversa e alternativa lettura degli elementi emersi, come il tenore e il senso da attribuire alle intercettazioni, che non è consentita in questa sede (con specifico riferimento alle intercettazioni cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). In relazione al reato di estorsione e alla sussistenza degli elementi costitutivi dello stesso, infine, deve ribadirsi che è configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l'iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia esercitata dal soggetto attivo, mentre i due reati possono concorrere quando la violenza o minaccia siano esercitate -come nel caso di specie- al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari (cfr. Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, D'Amico, Rv. 277090 - 02). 2.3. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen. evidenziando che gli elementi emersi -consistiti in generici riferimenti a collegamenti con ambienti delinquenziali ovvero al "contesto ambientale" nel quale sono avvenuti i fatti per cui sarebbe impensabile che le cosche non fossero quanto meno informate- non sarebbero sufficienti a ritenere la sussistenza dell'aggravante contestata per la quale sarebbe necessaria l'effettivo utilizzo di metodi e modalità idonee a evocare il coinvolgimento della criminalità organizzata. Anche tale doglianza è manifestamente infondata. Le modalità cui ha fatto riferimento il giudice del riesame nella motivazione del provvedimento impugnato, l'avere evocato l'interesse dei "migliori malandrini del mondo", dei "cristiani buoni" e la subita detenzione del Capicchiano, non sono qualificabili come un rinvio generico al contesto criminale quanto, piuttosto, anche per la situazione ambientale in cui sì svolgono i fatti, sono significative di una connotazione riferibile alla criminalità organizzata (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata e Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01 quanto alla natura dell'aggravante). 2.4. Nel quinto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 309 e 274, cod. proc. pen. rilevando la carenza pressoché totale di motivazione quanto all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, aspetti questi in ordine ai quali il Tribunale, pure in presenza delle presunzioni, avrebbe dovuto comunque motivare. La doglianza è manifestamente infondata. Il Tribunale, infatti, dato atto dell'operatività delle presunzioni relative di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, con il riferimento all'inesistenza di elementi idonei a concludere in senso contrario, si è correttamente conformato al dato normativo e alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto fornendo anche una motivazione adeguata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 10) e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 cod. proc
Sentenza Cassazione n. 43934/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris