CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11020/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29977/2021Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 11020/2026Data pubblicazione 24/04/2026RICCA Saverio– intimato –avverso la sentenza n. 1235/2021 della Commissione tributariaregionale della Calabria, depositata il 26/4/2021.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Cosenza l’avviso di accertamento con il quale l’Agenziadelle entrate aveva determinato a suo carico, in via induttiva, maggioriimponibili ai fini Irpef, Irap e Iva in relazione all’anno d’imposta 2009.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso, rilevando che lostudio di settore applicato dall’Ufficio non era sufficiente a sorreggereil contestato accertamento.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, dichiarò inammissibile ilgravame ritenendo che l’atto d’appello, in spregio a quanto previstodall’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, fosse privo dell’esposizione di“motivi specifici”.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.5. – [OSCURATO:PERSONA] – a cui il ricorso per cassazione è statoregolarmente notificato personalmente, essendo egli rimastocontumace nel giudizio d’appello (v. Cass. n. 11485/2018) – è rimastointimato.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 29977/2021Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 11020/2026Data pubblicazione 24/04/20261. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 53, comma1, d.lgs. n. 546 del 1992 nonché dell’art. 342 c.p.c. poiché la sentenzaimpugnata ha erroneamente ritenuto che l’atto di appello difettassedell’esposizione degli specifici motivi dell’impugnazione, obliterando ilconsolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il requisito dellaspecificità dei motivi d’appello quale previsto dall’art. 53 cit., costituendouna limitazione all’accesso alla giustizia, va interpretato senza eccessivorigore, in modo da far salvo l’appello ogniqualvolta in esso sia espressa lavolontà di contestare la decisione di primo grado.2. – Il motivo è fondato.2.1. – L’appello nel rito tributario è disciplinato dall’art. 53 d.lgs. n.546 del 1992 il quale, al comma 1, nella sua formulazione vigente rationetemporis, stabilisce che il ricorso deve contenere, tra l’altro, «i motivispecifici dell'impugnazione» e che il gravame «è inammissibile se mancao è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati».La menzionata disposizione costituisce norma speciale rispetto all’art.342 c.p.c. (così, tra le altre Cass. n. 608/2020) e, con riferimento allaspecificità dei motivi di appello del contribuente, essa deve essereinterpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c.,trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia,dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa lavolontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacatosul merito dell’impugnazione (Cass. n. 707/2019; v. anche Cass. n.27784/2020).Inoltre, come più volte chiarito da questa Corte, nel processotributario l’onere di impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 d.lgs. n.546 del 1992 non impone all’appellante di porre a sostegnodell’impugnazione argomenti giuridici nuovi rispetto a quelli già respintidal giudice di prime cure. Invero, secondo un orientamento ampiamenteNumero registro generale 29977/2021Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 11020/2026Data pubblicazione 24/04/2026condiviso da questa Corte, la riproposizione, a supporto dell’appello, delleragioni già fatta valere nel precedente grado di giudizio incontrapposizione alle argomentazioni adottate dal primo giudice assolvel’onere di impugnazione specifica imposto dal citato art. 53, atteso ilcarattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzoquest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto adottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 16984/2021; neglistessi termini Cass. n. 1200/2016; Cass. n. 30525/2018; Cass. n.32838/2018). In altri termini, la riproposizione a supporto dell’appellodelle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione delprovvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedottalegittimità dell’accertamento (per l’amministrazione finanziaria), incontrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado,assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 cit., quandoil dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ovedall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censurasiano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (così Cass. n.16669/2021).2.2. – Nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto i motivi d’appellonon fossero specifici – con conseguente inammissibilità del gravame –perché essi non erano stati distintamente indicati nella parte del ricorsoad essi dedicata, essendo necessario, ai fini di chiarezza, che l’atto diimpugnazione contenga «una esatta suddivisione tra ‘fatto’ e ‘motivi’»; hapoi aggiunto, «Ad abundantiam», che l’Ufficio appellante si era limitato ariproporre «dubbi e perplessità già sollevati in primo grado… senzaesporre esattamente quali fossero esattamente gli eventuali viziriscontrabili nell’iter logico-giuridico seguito da primo giudice perpervenire alla decisione impugnata».Così facendo, però, la Corte regionale si è posta in evidente antitesirispetto ai principi giurisprudenziali dianzi esposti poiché, da un lato, haNumero registro generale 29977/2021Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 11020/2026Data pubblicazione 24/04/2026introdotto una sorta di requisito “grafico”, o “redazionale”, di ammissibilitàdell’appello, del tutto sconosciuto all’ordinamento processuale e peraltroconfliggente con l’illustrata esigenza di un’interpretazione noneccessivamente rigida del requisito della “specificità”, dall’altro, haerroneamente subordinato l’ammissibilità dell’appello alla formulazione dicensure che non si risolvano in argomentazioni già proposte in primogrado e tendano a denunciare specifici vizi del ragionamento del primogiudice, ciò in contrasto con il carattere pienamente devolutivodell’appello, il quale, proprio in ragione di tale suo carattere, può benlimitarsi a sollecitare in capo al secondo giudice una nuova e diversavalutazione della vicenda controversa in una logica oppositiva rispetto alladecisione del primo giudicante.Le ragioni addotte dalla CTR per la declaratoria di inammissibilitàdell’appello erano quindi infondate, sicché si pone la necessità di un nuovoesame della causa da parte del giudice di secondo grado.3. – L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delsecondo, con il quale si è dedotta la nullità della sentenza impugnata permotivazione apparente, non recando essa alcun riferimento al contenutodell’appello e non essendo dalla stessa percepibili le ragioni per le quali imotivi del gravame sono stati considerati privi di specificità.4. – Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo,assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria in diversa composizione, che provvederà ad un nuovoesame nonché a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria diNumero registro generale 29977/2021Numero sezionale 3155/2026Numero di raccolta generale 11020/2026Data pubblicazione 24/04/2026secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026La PresidenteGiulia Iofrida