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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 11604/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24907/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. – RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA] 42 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 362, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. – CONTRORICORRENTE– e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. – CONTRORICORRENTE– F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24907/2017 Numero sezionale 2686/2021 Numero di raccolta generale 11604/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Udine, alla Piazza del Dumo n. 12. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 612/2017, pubblicata in data 1.8.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.12.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in causa [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al tribunale di Gorizia, deducendo di essere proprietaria di un’unità abitativa posto all’ottavo piano del fabbricato condominiale Martini di [OSCURATO:PERSONA] 42 di Grado ed esponendo che la convenuta aveva realizzato una costruzione posta a distanza illegale, creando inoltre talune vedute illegittime.

Ha chiesto l’arretramento del manufatto e la chiusura delle vedute, con attribuzione delle spese processuali.

Si è costituita la convenuta, resistendo alla domanda ed instando per la chiamata in causa dell’impresa esecutrice dei lavori – la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. – e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per esser manlevata, nonché del [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile esclusivo dei danni lamentati dall’attrice, poiché imputabili alle cattive condizioni di manutenzione delle colonne condominiali di scarico.

In contraddittorio anche con i terzi chiamati in causa, ritualmente costituiti in giudizio, il tribunale ha ordinato alla convenuta la F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24907/2017 Numero sezionale 2686/2021 Numero di raccolta generale 11604/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 demolizione del solaio a sbalzo con veranda - eretto in corrispondenza della terrazza e della cucina dell’attrice - per la parte costruita in violazione delle distanze legali, nonché dei nuovi vani eretti sul lastrico solare al nono piano e sul preesistente passaggio condominiale di accesso al vano ascensore, con ordine di ripristino delle originarie condizioni di deflusso delle acque piovane e con condanna al risarcimento del danno, liquidato in € 15.275,20, con accessori e spese legali.

L’appello di [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato inammissibile dalla Corte distrettuale di Trieste, sul rilievo che l’impugnazione conteneva una pedissequa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto già prospettate nel giudizio di primo grado, senza formulare una specifica ed adeguata critica alle argomentazioni contenute nella sentenza appellata, precisando inoltre che le istanza istruttorie dovevano ritenersi rinunciate, poiché non reiterate nelle conclusioni di primo grado.

La Corte di merito ha infine dichiarato inefficace l’appello incidentale proposto dalla Vittoria assicurazioni s.p.a., poiché proposto tardivamente.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso in due motivi, cui resistono con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di Grado, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.. [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni s.p.a. è rimasta intimata.

In prossimità dell’adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Grado hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver la sentenza erroneamente ritenuto inammissibili i motivi di appello, sebbene il F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24907/2017 Numero sezionale 2686/2021 Numero di raccolta generale 11604/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 gravame contenesse puntuali critiche alla decisione di primo grado, indicasse i documenti che smentivano le conclusioni del c.t.u., lamentando che non era stata esaminata la situazione dei luoghi prima della realizzazione delle nuove costruzioni e non era stato correttamente individuato il regime di appartenenza delle superfici ove erano stati eretti i manufatti, tutte circostanze che - secondo l’appellante - rendevano lecite le costruzioni, essendo la sentenza adeguatamente censurata anche nel punto in cui aveva accertato l’imposizione di illegittime servitù di veduta o di stillicidio.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 345 e 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto che l’appellante avesse rinunciato alle richieste istruttorie non reiterate nella conclusioni, non considerando che l’appellante aveva riproposto le istanze di prova sia in primo grado che in dinanzi alla Corte d’appello, senza manifestare alcuna volontà di rinuncia.

2. Il primo motivo è fondato e dal suo accoglimento consegue l’assorbimento della seconda censura.

La Corte territoriale ha erroneamente giudicato inammissibile l'impugnazione, affermando anzitutto che l’art. 342 c.p.c. impone all'appellante di indicare con precisione le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e le circostanze dalle quali deriva l'asserita violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione appellata, e ponendo poi in rilievo come fosse carente una parte argomentativa del gravame, che – secondo la pronuncia - si era risolto nella mera riproposizione degli argomenti già sollevati in primo grado.

Premesso che l’appello ricade ratione temporis nella previsione dell’art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 82/2012, convertito con L. 134/2012, deve ribadirsi che, secondo l’insegnamento di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24907/2017 Numero sezionale 2686/2021 Numero di raccolta generale 11604/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 questa Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.

S.u. 27199/2017).

Non erano quindi necessarie la formale indicazione delle parti della sentenza impugnata, l'espressa individuazione delle modifiche di apportare alla ricostruzione in fatto o in diritto operata dal primo giudice.

Inoltre, come si evince dall’esame dell’atto di appello (che questa Corte può esaminare, essendo denunciato un error in procedendo), la Sperolini aveva formulato critiche puntuali alla sentenza del tribunale, unendo ad una parte espositiva anche una parte argomentativa sui singoli punti oggetto di decisione, con chiara esposizione delle ragioni di dissenso.

Con il primo motivo di gravame, riguardante la realizzazione di un solaio a sbalzo con relativa veranda, l’appellante aveva criticato le risultanze della c.t.u., sostenendo che non fosse stata esaminata la situazione dei luoghi prima delle realizzazione della nuova opera, indicando anche i documenti che il giudice avrebbe dovuto valutare per giungere ad una soluzione opposta a quella adottata, in merito: a) all’appartenenza del lastrico in capo alla resistente, posto in F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24907/2017 Numero sezionale 2686/2021 Numero di raccolta generale 11604/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 corrispondenza della veranda abusiva; b) alla preesistenza dell’affaccio sulla porzione della Rogato.

Con il secondo motivo, riguardante i vani eretti sul lastrico al nono piano, la sentenza del tribunale era stata censurata sull’assunto che l’appellante si fosse limitata a munire di veranda una preesistente terrazza ed un sottoscala, senza alcuna imposizione o aggravamento di servitù, risultando dalla documentazione versata in atti che anche il corridoio, che il c.t.u. aveva ritenuto condominiale, in realtà apparteneva alla Sperolini.

Il terzo motivo di appello verteva sulla modifica del sistema di deflusso delle acque piovane, con stillicidio nella proprietà della Rogato, sostenendo che su tale questione il tribunale si era appiattito sulle conclusioni del c.t.u., non verificando la situazione dei luoghi e dando per pacifico lo stillicidio, di cui non vi era alcuna prova.

Con il quarto motivo era stata censurata la condanna al risarcimento del danno, dolendosi dell’assenza di prova del nesso causale e dell’ammontare dei danni, lamentando che la sentenza era basata su atti di parte e su una perizia di parte non asseverata, senza che fossero stati esaminati i documenti comprovanti anche la responsabilità dell’impresa esecutrice.

Quanto, infine, al quinto e al sesto motivo, riguardanti l’usucapione, l’appellante aveva replicato alla tesi del tribunale secondo cui non erano state indicati i fondi usucapiti, specificando quali fossero i beni interessati.

Sussistevano – in definitiva - i requisiti di ammissibilità dell’impugnazione prescritti dall’art. 342 c.p.c.

Si è detto che la specificità dei motivi va vagliata non in astratto, ma in base all’intero contenuto dell’impugnazione e in relazione alla stessa specificità e al contenuto della motivazione della sentenza, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24907/2017 Numero sezionale 2686/2021 Numero di raccolta generale 11604/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 senza esigere l’impiego di formule sacramentali, essendo sufficiente che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte, anche sommariamente, quelle dell'appellante, in modo che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle censure (Cass. 21745/2016; Cass.6978/2013; Cass. s.u. 16/2000; Cass. s.u. 9628/1993; Cass. s.u. 4991/1987).

L'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò – come nel caso in esame - determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 23781/2020; Cass. 2814/2016).

L’impugnazione, per come strutturata e per le doglianze proposte, investiva infine l’intera decisione, sollecitando un nuovo apprezzamento dei fatti di causa, con argomentazioni conformi ai requisiti di contenuto richiesti dall’art. 342 c.p.c..

E’ quindi accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento della seconda censura.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24907/2017 Numero sezionale 2686/2021 Numero di raccolta generale 11604/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile del giorno 13.12.2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24907/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. – RICORRENTI– contro [OSCURATO:PERSONA] 42 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 362, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. – CONTRORICORRENTE– e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. – CONTRORICORRENTE– F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24907/2017 Numero sezionale 2686/2021 Numero di raccolta generale 11604/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Udine, alla Piazza del Dumo n. 12. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 612/2017, pubblicata in data 1.8.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.12.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in causa [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al tribunale di Gorizia, deducendo di essere proprietaria di un’unità abitativa posto all’ottavo piano del fabbricato condominiale Martini di [OSCURATO:PERSONA] 42 di Grado ed esponendo che la convenuta aveva realizzato una costruzione posta a distanza illegale, creando inoltre talune vedute illegittime. Ha chiesto l’arretramento del manufatto e la chiusura delle vedute, con attribuzione delle spese processuali. Si è costituita la convenuta, resistendo alla domanda ed instando per la chiamata in causa dell’impresa esecutrice dei lavori – la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. – e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per esser manlevata, nonché del [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile esclusivo dei danni lamentati dall’attrice, poiché imputabili alle cattive condizioni di manutenzione delle colonne condominiali di scarico. In contraddittorio anche con i terzi chiamati in causa, ritualmente costituiti in giudizio, il tribunale ha ordinato alla convenuta la F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24907/2017 Numero sezionale 2686/2021 Numero di raccolta generale 11604/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 demolizione del solaio a sbalzo con veranda - eretto in corrispondenza della terrazza e della cucina dell’attrice - per la parte costruita in violazione delle distanze legali, nonché dei nuovi vani eretti sul lastrico solare al nono piano e sul preesistente passaggio condominiale di accesso al vano ascensore, con ordine di ripristino delle originarie condizioni di deflusso delle acque piovane e con condanna al risarcimento del danno, liquidato in € 15.275,20, con accessori e spese legali. L’appello di [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato inammissibile dalla Corte distrettuale di Trieste, sul rilievo che l’impugnazione conteneva una pedissequa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto già prospettate nel giudizio di primo grado, senza formulare una specifica ed adeguata critica alle argomentazioni contenute nella sentenza appellata, precisando inoltre che le istanza istruttorie dovevano ritenersi rinunciate, poiché non reiterate nelle conclusioni di primo grado. La Corte di merito ha infine dichiarato inefficace l’appello incidentale proposto dalla Vittoria assicurazioni s.p.a., poiché proposto tardivamente. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso in due motivi, cui resistono con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di Grado, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.. [OSCURATO:PERSONA] assicurazioni s.p.a. è rimasta intimata. In prossimità dell’adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Grado hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver la sentenza erroneamente ritenuto inammissibili i motivi di appello, sebbene il F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24907/2017 Numero sezionale 2686/2021 Numero di raccolta generale 11604/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 gravame contenesse puntuali critiche alla decisione di primo grado, indicasse i documenti che smentivano le conclusioni del c.t.u., lamentando che non era stata esaminata la situazione dei luoghi prima della realizzazione delle nuove costruzioni e non era stato correttamente individuato il regime di appartenenza delle superfici ove erano stati eretti i manufatti, tutte circostanze che - secondo l’appellante - rendevano lecite le costruzioni, essendo la sentenza adeguatamente censurata anche nel punto in cui aveva accertato l’imposizione di illegittime servitù di veduta o di stillicidio. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 345 e 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto che l’appellante avesse rinunciato alle richieste istruttorie non reiterate nella conclusioni, non considerando che l’appellante aveva riproposto le istanze di prova sia in primo grado che in dinanzi alla Corte d’appello, senza manifestare alcuna volontà di rinuncia. 2. Il primo motivo è fondato e dal suo accoglimento consegue l’assorbimento della seconda censura. La Corte territoriale ha erroneamente giudicato inammissibile l'impugnazione, affermando anzitutto che l’art. 342 c.p.c. impone all'appellante di indicare con precisione le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e le circostanze dalle quali deriva l'asserita violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione appellata, e ponendo poi in rilievo come fosse carente una parte argomentativa del gravame, che – secondo la pronuncia - si era risolto nella mera riproposizione degli argomenti già sollevati in primo grado. Premesso che l’appello ricade ratione temporis nella previsione dell’art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 82/2012, convertito con L. 134/2012, deve ribadirsi che, secondo l’insegnamento di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24907/2017 Numero sezionale 2686/2021 Numero di raccolta generale 11604/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 questa Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. S.u. 27199/2017). Non erano quindi necessarie la formale indicazione delle parti della sentenza impugnata, l'espressa individuazione delle modifiche di apportare alla ricostruzione in fatto o in diritto operata dal primo giudice. Inoltre, come si evince dall’esame dell’atto di appello (che questa Corte può esaminare, essendo denunciato un error in procedendo), la Sperolini aveva formulato critiche puntuali alla sentenza del tribunale, unendo ad una parte espositiva anche una parte argomentativa sui singoli punti oggetto di decisione, con chiara esposizione delle ragioni di dissenso. Con il primo motivo di gravame, riguardante la realizzazione di un solaio a sbalzo con relativa veranda, l’appellante aveva criticato le risultanze della c.t.u., sostenendo che non fosse stata esaminata la situazione dei luoghi prima delle realizzazione della nuova opera, indicando anche i documenti che il giudice avrebbe dovuto valutare per giungere ad una soluzione opposta a quella adottata, in merito: a) all’appartenenza del lastrico in capo alla resistente, posto in F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24907/2017 Numero sezionale 2686/2021 Numero di raccolta generale 11604/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 corrispondenza della veranda abusiva; b) alla preesistenza dell’affaccio sulla porzione della Rogato. Con il secondo motivo, riguardante i vani eretti sul lastrico al nono piano, la sentenza del tribunale era stata censurata sull’assunto che l’appellante si fosse limitata a munire di veranda una preesistente terrazza ed un sottoscala, senza alcuna imposizione o aggravamento di servitù, risultando dalla documentazione versata in atti che anche il corridoio, che il c.t.u. aveva ritenuto condominiale, in realtà apparteneva alla Sperolini. Il terzo motivo di appello verteva sulla modifica del sistema di deflusso delle acque piovane, con stillicidio nella proprietà della Rogato, sostenendo che su tale questione il tribunale si era appiattito sulle conclusioni del c.t.u., non verificando la situazione dei luoghi e dando per pacifico lo stillicidio, di cui non vi era alcuna prova. Con il quarto motivo era stata censurata la condanna al risarcimento del danno, dolendosi dell’assenza di prova del nesso causale e dell’ammontare dei danni, lamentando che la sentenza era basata su atti di parte e su una perizia di parte non asseverata, senza che fossero stati esaminati i documenti comprovanti anche la responsabilità dell’impresa esecutrice. Quanto, infine, al quinto e al sesto motivo, riguardanti l’usucapione, l’appellante aveva replicato alla tesi del tribunale secondo cui non erano state indicati i fondi usucapiti, specificando quali fossero i beni interessati. Sussistevano – in definitiva - i requisiti di ammissibilità dell’impugnazione prescritti dall’art. 342 c.p.c. Si è detto che la specificità dei motivi va vagliata non in astratto, ma in base all’intero contenuto dell’impugnazione e in relazione alla stessa specificità e al contenuto della motivazione della sentenza, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24907/2017 Numero sezionale 2686/2021 Numero di raccolta generale 11604/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 senza esigere l’impiego di formule sacramentali, essendo sufficiente che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte, anche sommariamente, quelle dell'appellante, in modo che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle censure (Cass. 21745/2016; Cass.6978/2013; Cass. s.u. 16/2000; Cass. s.u. 9628/1993; Cass. s.u. 4991/1987). L'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò – come nel caso in esame - determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 23781/2020; Cass. 2814/2016). L’impugnazione, per come strutturata e per le doglianze proposte, investiva infine l’intera decisione, sollecitando un nuovo apprezzamento dei fatti di causa, con argomentazioni conformi ai requisiti di contenuto richiesti dall’art. 342 c.p.c.. E’ quindi accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento della seconda censura. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 24907/2017 Numero sezionale 2686/2021 Numero di raccolta generale 11604/2022 Data pubblicazione 11/04/2022 la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile del giorno 13.12.2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a
Sentenza Cassazione n. 11604/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris