CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 36397/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28595/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , piazza Adriana 11, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso con indicazione della pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” di via Antonello da Messina n.7, Acicastello (CT), in persona dell’amministratore pro tempore; (intimato) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore (intimata) Ric. 2017 n. 28595 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -2- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, n.1641/2017, pubblicata in data 18/9/2017, notificata in data 29/9/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/5/2022 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del la ricorrente . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza 301/2013 del 10 settembre 2013, il Tribunale di Catania sezione di Acireale dichiarò tardiva l’impugnazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] , della delibera del condominio “[OSCURATO:PERSONA]” del [OSCURATO:DATA_NASCITA], condannando la ricorrente al pagamento delle spese in favore del condominio. Adita da Bova, nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terza chiamata dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, la Corte d’appello di Catania ritenne tempestiva l'impugnazione in riferimento alla data in cui era stato ritirato il plico, rigettandone tuttavia nelmerito tutti i motivi . Avverso questa sentenza ha spiegato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi; il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo , rubricato « nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 360 comma I n. 4 cod.proc.civ.», la ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sul primo motivo di impugnazione della delibera e, cioè, sul denunciato vizio di convocazione; ha ribadito che ella avrebbe conosciuto della convocazione dell'assemblea per la data del 22 settembre 2011 soltanto in data 20 settembre, casualmente,perché l’avviso di giacenza della raccomandata di Ric. 2017 n. 28595 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -3- comunicazione della convocazione –che ha riconosciuto essere stato immesso nella sua cassetta il 9 settembre -sarebbe stato erroneamente compilato. Con il secondo e terzo motivo, la ricorrente ha denunciato, in relazione all’art.360,comma I n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art . 99, 100, 112, 115, 116 e 189 cod.proc.civ.e la violazione e falsa applicazione dei principi di economia processuale e di celerità del giudizio, nonché del principio della «ragione piùliquida» espressi dagli art . 24 e 111 Cost., per avere la Corte distrettuale esaminato e deciso su eccezioni non più riproposte inappello e, in ogni caso, su motivi di impugnazione, dal secondo al settimo del ricorso, da esaminarsi soltantoin caso di rigetto delle censure svolte con il primomotivo su cui, invece, non vi è stata pronuncia. 2.1.Quanto al primo motivo, è vero che la Corte territoriale non ha pronunciato sul motivo di appello concernente l’invalidità della delibera condominiale per mancato rispetto dei termini di convocazione ex art. 66 disp. att. cod. civ.. Ciononostante, deve comunque essere valutata la fondatezza dell’assunto che fondava il motivo di impugnazione non esaminato: infatti, in caso di infondatezza, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto , questa Corte, in adempimento della funzione nomofilattica affidatale dall'ordinamento e in applicazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 comma II Cost. , nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod.proc.civ. ispirata a tali principi, ha il potere di correggere la motivazione (Cass., S.U., n. 2731/2017), integrando la decisione di rigetto mediante l'enunciazione delle ragioni di diritto che sostengono il provvedimento opposto, senza necessità di rimettere la causa Ric. 2017 n. 28595 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -4- ad altro giudice perché dichiari infondato il motivo non esaminato (in ultimo, Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 2018). Ebbene, il motivo di impugnazione era ed è certamente infondato: secondo l’interpretazione costante di questa corte della invocata disposizione dell'art. 66 disp. att. cod.civ., è vero che ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea del condominio e deve essere messo in condizione di poterlo fare, per cui è necessario che l'avviso di convocazione sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea in prima convocazione e che la mancata conoscenza di tale data, da parte dell'avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari ex art. 1337 cod.civ.. È vero altresì, tuttavia, che l'avviso di convocazione, quale atto unilaterale recettizio eminentemente privato, è del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari, rinviene la propria disciplina nell'art. 1335 cod.civ. e si presume conosciuto dal convocato se da lui conoscibile e non soltanto se materialmente appreso o effettivamente conosciuto (in ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 8275 del 25/03/2019, con richiami e analisi dell’unico precedente parzialmente difforme, reso tra le stesse parti in altra controversia, in materia, però, di decorrenza dei termini di impugnazione). La presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod.civ. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera, infatti, per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria da offrirsi dalla condomina ricorrente. Ric. 2017 n. 28595 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -5- Dai documenti allegati al ricorso e dalle allegazioni della stessa Bova in ricorso si evince che l’avviso di giacenza della raccomandata proveniente dall’amministratore del condominioè stato consegnato al suo indirizzo sin dal 9 settembre 2011, nel rispetto del termine dell’art.66 disp. att. cod.civ., con indicazione dell’ufficio di giacenza dell’invio e dell’ufficio di ritiro dopo il decorso di ulteriori 3 giorni; l’avviso di convocazione deve perciò ritenersi tempestivo. 2.2. Gli ulteriori due motivi di ricorso sono inammissibili per difetto di interesse, atteso che anche l 'interesse all'impugnazione, in quanto manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - s ancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. –deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; conseguentemente, è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico(Sez. 2 - , Sentenza n. 28307 del 11/12/2020 ). 3.Il ricorso deve perciò essere comunque rigettato , con integrazione della motivazioneex art.384 cod.proc.civ.. Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché gli intimati non hanno svolto difese. Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo della ricorrente non vittoriosa di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. Ric. 2017 n. 28595 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -6- n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, ove dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello