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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 14864/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AVERSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 7 Luglio 2019, confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano in data 28 aprile 2021 nella parti in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di truffa in danno della compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile liquidato in euro 1.200,00 ed, in parziale riforma della stessa, disponeva la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento delle somme in favore della parte civile entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all' affermazione di responsabilità.

Osserva che, in modo del tutto congetturale ed aprioristico, la Corte di appello aveva ritenuto comprovata la responsabilità ex art. 642 c.p., non valutando in modo adeguato tutte le complessive risultanze istruttorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva il Collegio che le censure formulate, riguardanti l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sono tutte manifestamente infondate.

Va premesso che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Orbene la corte di appello, nell'esaminare i motivi di doglianza reiterati con il motivo in esame, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità del ricorrente in ordine alla truffa assicurativa contestata, evidenziando che risultava che lo stesso aveva reso all' investigatore incaricato dalla compagnia assicurativa delle dichiarazioni, relative ad un incidente, false in quanto in contrasto con quanto riferito dai protagonisti della vicenda, condotta quest' ultima che vale certamente a configurare la responsabilità dell' imputato in relazione al reato de quo.

A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione della condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell' imputato, le contestazioni formulate da [OSCURATO:PERSONA], il quale rileva che secondo cui lo stesso era soggetto totalmente estraneo alla vicenda e nemmeno indicato della denunzia di sinistro, non mirano, invero, a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono prevalentemente nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una differente ricostruzione dei fatti evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte, in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati.

Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 8 febbraio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AVERSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 7 Luglio 2019, confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano in data 28 aprile 2021 nella parti in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di truffa in danno della compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile liquidato in euro 1.200,00 ed, in parziale riforma della stessa, disponeva la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento delle somme in favore della parte civile entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. 2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all' affermazione di responsabilità. Osserva che, in modo del tutto congetturale ed aprioristico, la Corte di appello aveva ritenuto comprovata la responsabilità ex art. 642 c.p., non valutando in modo adeguato tutte le complessive risultanze istruttorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che le censure formulate, riguardanti l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sono tutte manifestamente infondate. Va premesso che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Orbene la corte di appello, nell'esaminare i motivi di doglianza reiterati con il motivo in esame, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità del ricorrente in ordine alla truffa assicurativa contestata, evidenziando che risultava che lo stesso aveva reso all' investigatore incaricato dalla compagnia assicurativa delle dichiarazioni, relative ad un incidente, false in quanto in contrasto con quanto riferito dai protagonisti della vicenda, condotta quest' ultima che vale certamente a configurare la responsabilità dell' imputato in relazione al reato de quo. A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione della condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell' imputato, le contestazioni formulate da [OSCURATO:PERSONA], il quale rileva che secondo cui lo stesso era soggetto totalmente estraneo alla vicenda e nemmeno indicato della denunzia di sinistro, non mirano, invero, a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono prevalentemente nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una differente ricostruzione dei fatti evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte, in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 8 febbraio 2023 Il
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