CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro ~lime, rappresentata e difesa, ex iege, dall'Avvocatura Generale detto Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro (9\, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima alla via Emilia n. 88 in Roma (studio Vinti e associati); - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima alla via Emilia n. 88 in Roma (studio Vinti e associati); - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima alla via Emilia n. 88 in Roma (studio Vinti e associati); - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima alla via Emilia n. 88 in Roma (studio Vinti e associati); - controricorrente - avverso le sentenze n. 73, 74, 75 e 76, pronunciate dalla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicate 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva: Fatti di causa 1. A seguito di accesso effettuato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] presso la sede dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], l'Agenzia delle entrate rilevava che l'attività prevalente svolta dall'ente consisteva nella custodia e mantenimento di cavalli, anziché nella pratica e propaganda dell'attività sportiva, che avrebbe costituito titolo per beneficiare di un regime fiscale di favore invocato. L'Amministrazione finanziaria riscontrava, inoltre, che la documentazione contabile non era tenuta in modo ordinato, e soltanto una parte delle somme riscosse dall'associazione era stata conseguita mediante modalità tracciabili mentre, ai sensi dell'art. 25 della I. n. 133 del 1999, ogni accredito in favore dell'Associazione di importo superiore ai 516,46 Euro avrebbe dovuto essere effettuato mediante versamenti tracciabili. Ancora, non era stato esibito dall'associazione alcun libro sociale, peraltro non emergendo alcuna formale convocazione di assemblee sociali da cui potesse desumersi una partecipazione degli associati all'attività dell'ente. Neppure l'ammontare della quota associativa risultava da alcun documento. In definitiva, secondo l'Ente impositore, l'associazione aveva prevalentemente gestito un'attività commerciale, in violazione della normativa civilistica così come delle previsioni del proprio statuto. 1.1. In conseguenza, l'Agenzia accertava un reddito d'impresa dell'associazione pari ad Euro 53.120,00 deducendo i costi dai ricavi, come annotati nel bilancio consuntivo, e notificava all'ente il relativo avviso di accertamento n. T8P020300060BIS/2007, comprensivo di sanzioni e accessori, notificando agli associati, inoltre, i conseguenziali accertamenti relativi ai redditi da partecipazione (ric., p. 5). 2. L'associazione introduceva ricorso giurisdizionale avverso l'accertamento notificatole, e taluni dei singoli associati nei cui confronti era stata disposta l'integrazione del contraddittorio, tra questi gli odierni controricorrenti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], si costituivano. Alcuni associati (ric., p. 5) proponevano impugnazione anche in relazione agli avvisi di accertamento di un reddito da partecipazione a loro notificati. I ricorrenti producevano, in allegato al gravame avverso l'accertamento nei confronti dell'associazione, ampia documentazione, inclusi i libri sociali, in relazione ai quali l'Agenzia affermava la tardiva allegazione, e comunque la mancanza di una data certa di redazione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pisa rigettava i ricorsi. 3. L'associazione impugnava la decisione innanzi alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale disponeva l'integrazione del contraddittorio in favore degli associati non presenti nel giudizio: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] osservava, innanzitutto, che l'associazione era stata costituita proprio nell'anno cui si riferiva l'accertamento, il 2007, e solo nell'anno 2008 era iniziata la normale attività sociale, peraltro provvedendosi alla convocazione dell'assemblea ed all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. I libri sociali erano stati prodotti in allegato al ricorso dall'associazione, che aveva pure fornito la prova del rispetto degli obblighi legali e statutari. [OSCURATO:PERSONA] affermava in definitiva che l'associazione, nell'anno 2007 e sul fondamento della documentazione prodotta, vantava giusto titolo al godimento del trattamento fiscale agevolato previsto dalla legge, "anche sul piano della democraticità richiesta dalla normativa civilistica". In conseguenza accoglieva i ricorsi proposti dall'ente e dagli associati e, con decisioni separate, annullava l'avviso di accertamento redatto a carico della società. 4. Avverso le decisioni assunte dalla CTR di Firenze, in relazione al ricorso introdotto dall'associazione sportiva, ha proposto ricorso per cassazione l'Ente impositore, affidandosi a due mezzi di gravame. Resistono mediante controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nonché gli associati: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente occorre rilevare che i ricorsi per cassazione introdotti dall'[OSCURATO:PERSONA], nonché dai suoi associati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], risultano in realtà proposti nei confronti della medesima pretesa tributaria, l'avviso di accertamento del reddito dell'associazione n. T8P020300060BIS/2007 ed in occasione della precedente udienza camerale, celebrata il 10.9.2020 è apparso quindi opportuno procedere alla riunione dei quattro giudizi di cui in intestazione. 2. Nell'ordinanza interlocutoria seguita all'udienza indicata, si è rilevato che l'Amministrazione finanziaria non ha chiamato in questo giudizio di cassazione: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano stati parte del giudizio di appello, come attestato nelle sentenze della Ctr (cfr., ad es., sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 76, dep. [OSCURATO:DATA_NASCITA], p. 2), e non risultava neppure avessero definito stragiudizialmente la propria posizione. 3. Vertendosi in ipotesi di litisconsorzio, non sussistevano le condizioni per addivenire alla decisione nel merito del giudizio. Ne discende che, al fine di consentire alla parte ricorrente di ottemperare ai propri oneri, si rendeva necessario disporre il rinvio del giudizio a nuovo ruolo, fissando alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria il termine per la notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza interlocutoria è stata regolarmente comunicata all'Agenzia delle entrate, che però non ha assicurato prova di aver provveduto all'adempimento. Deve allora assicurarsi continuità al condivisibile orientamento espresso da questa Corte di legittimità, secondo il quale "nel caso in cui, nel giudizio di legittimità, la parte non adempia all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla S.C., il ricorso va dichiarato inammissibile", Cass. sez. I, 25.9.2018, n. 22783 (conf. Cass. Sez. U, 19.4.2012, n. 6107). 4. I ricorsi riuniti introdotti dall'Amministrazione finanziaria devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della decisione assunta e del valore della causa. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso introdotto dall'Agenzia delle Entrate, in conseguenza della mancata integrazione del contraddittorio, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti e, calcolato l'aumento per la pluralità di difesi, le liquida in complessivi Euro 6.500,0