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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28838/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05HHE5P) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino del 2.11.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Novara che lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di rissa.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del riconoscimento della recidiva infraquinquennale e del conseguente aumento di pena, è inammissibile, in quanto è principio costantemente affermato dalla Corte che i motivi di ricorso per Cassazione devono investire questioni che abbiano già formato oggetto del giudizio d'appello, non potendo in sede di legittimità essere prospettati nuovi temi di indagine, non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi di merito, mentre il motivo di doglianza proposto risulta non essere stato proposto con il gravame di merito.

Non di meno deve rilevarsi come la Corte abbia invero motivato sull'espressività del reato per cui si procede, motivazione con la quale il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.

Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole di asserita insufficiente motivazione riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. . • \ /-). 2.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05HHE5P) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino del 2.11.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Novara che lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di rissa. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole del riconoscimento della recidiva infraquinquennale e del conseguente aumento di pena, è inammissibile, in quanto è principio costantemente affermato dalla Corte che i motivi di ricorso per Cassazione devono investire questioni che abbiano già formato oggetto del giudizio d'appello, non potendo in sede di legittimità essere prospettati nuovi temi di indagine, non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi di merito, mentre il motivo di doglianza proposto risulta non essere stato proposto con il gravame di merito. Non di meno deve rilevarsi come la Corte abbia invero motivato sull'espressività del reato per cui si procede, motivazione con la quale il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente si duole di asserita insufficiente motivazione riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. . • \ /-). 2.
Sentenza Cassazione n. 28838/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris