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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16290/2026

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!Numero registro generale 4583/2022Numero sezionale 491/2026Numero di raccolta generale 16290/2026Data pubblicazione 26/05/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA].G. n. 4583/2022DECRETOsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALECARSO 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocatoADRIANO IZZO;- ricorrente -controNAVA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocatoANGELO LATINO;- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diMilano n.3353/2021 pubblicata in data 17 novembre 2021;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],accettata dal controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;Numero registro generale 4583/2022Numero sezionale 491/2026Numero di raccolta generale 16290/2026Data pubblicazione 26/05/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 25/05/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 4583/2022Numero sezionale 491/2026Numero di raccolta generale 16290/2026Data pubblicazione 26/05/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA].G. n. 4583/2022DECRETOsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALECARSO 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocatoADRIANO IZZO;- ricorrente -controNAVA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocatoANGELO LATINO;- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diMilano n.3353/2021 pubblicata in data 17 novembre 2021;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],accettata dal controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;Numero registro generale 4583/2022Numero sezionale 491/2026Numero di raccolta generale 16290/2026Data pubblicazione 26/05/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 25/05/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia
Decreto Cassazione n. 16290/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris