CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 09122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3240 /20 20 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore rappresentat a e difes a come per legge dall’avvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); - ricorr ente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) in persona del suo legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma, piazzaGondar n. 22 presso quest’ultim a in piazza Gondar n. 22; Oggetto: contraddittorio doganaleexart. 11 d Lgs. n.Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - controricorrente – econtro [OSCURATO:PERSONA] (CAD) ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ), [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma, piazzaGondar n. 22 presso quest’ultim a in piazza G ondar n. 22; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Ligurian. 858 / 05 / 1 8 depositata in data 1 5 / 0 7 /201 9 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) impugnava l’avvisodi rettifica della dichiarazione di importazione con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli accertava maggiori diritti applicando l’aliquota per paesi t erzi del 4% a seguito di invalidazione dei certificati form A da parte dell’Autorità thailandesi; - l’atto impositivo era notificato anche a [OSCURATO:SOCIETA]. quale rappresentanteindiretto, stante la sua responsabilità solidale; - la CTP accoglieva il ricorso ; - impugnava la pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA]; - con la sentenza gravata, la CTR rigettava l’appello ritenendo violato l'art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 in quanto il provvedimento im positivo è stato notificato unitamente al processo verbale di constatazione con la conseguenza che nessun contraddittorio stato consentito ai contribuenti ai quali nonera stato quindi concesso alcun termine per essere utilmente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 sentiti e per presentare de duzioni difensive anche al fine di prevenire l'accertamento; il giudice dell'appello riteneva assorbentela soluzione di tale questione; - ricorre a questa Corte l' A mministrazione doganale con atto affidatoa due motivi di ricorso; - resiste con controricorso la società contribuente ; resiste altres ì conautonomo controricorso il [OSCURATO:PERSONA] (CAD) s.r.l.; entrambe le contribuenti hanno depositato memoria illustrativa; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione censura la pronuncia impugnata per violazioni e falsa applicazione ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000, per avere la CTR erroneamente applicato l’art. 12 c. 7 del 2000 in quanto nella presente vicenda l' A mministrazione doganale di [OSCURATO:PERSONA] non aveva esplicato alcuna attività di verifica presso la sede della società contribuente poiché il provvedimento di rettifica impugnato era invece scaturito da un controllo documentale effettuatoa posteriori e senza la redazione di processi verbali di constatazione“in loco”; - il motivo è fondato; - incontroversa la circostanza in forza della quale non è stata svoltaattività di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica presso i contribuenti, va ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ( si veda la nota Cass. Sez.5, Ordinanza n. 2175 del 25/01/2019; conforme in termini Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 12095 del 08/05/2019 ) agli avvisi di rettificain materia doganale precede nti all'entrata in vigore del d.L. n. 1 del 2012, conv., con modif., in l. n. 27 del 2012, non siapplica l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, perché, in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 taleambito, opera lo "ius speciale" di cui all'art. 11 del d. L gs. n. 374del 1990, nel tes to vigente "ratione temporis", preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento anticipato rispetto alla formazione dell'atto definitivo, che può essere impugnato in sede giurisdizionale, non sussistendoviolazione né dei prin cipi unionali né degli artt. 3 e 24 Cost., perché il procedimento previsto dall'art. 11 del d.lgs. n.374 del 1990 tutela il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo e, dunque, il suo diritto di difesa endo - procedimentale; - inoltre, si è anche ulteriormente precisato (Cass. n. 2612 del 2020) che i n materia doganale il principio del rispetto del contraddittorioanche nella fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente richiamato dal Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913/92(codice doganale c omunitario), si evince dalle previsioni espresse dell'art. 11 del d. L gs. 8 novembre 1990, n. 374 e costituisceun principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogni qualvolta l'Amministrazione si proponga di adottarenei confronti di u n soggetto un atto ad esso lesivo (cfr. Corte di Giustizia CE, sent. 18 dicembre 2008, in causa C - 349/07). Ne deriva che la denuncia di vizi di attività dell'Amministrazione capaci di inficiare il procedimento è destinata ad acquisire rilevanza soltanto s e, ed in quanto, l'inosservanza delle regole abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale (Cass. sez. 5, 15/03/2013, n. 6621, Rv. 626116-01). Trattasi della c.d. «prova di resistenza» in merito allaquale la contribuente nulla evidenzia né chiarisce di averlo fattonei giudizi di merito; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - pertanto, nel ritenere viziato l’atto impositivo, la CTR si è allontanata dai principi sopra esposti, commettendo errore di diritto; - in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va quindi cassatacon rinvio al giudice dell’appello, per l’esame del meritus causae;il secondo motivo è dunque assorbito; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impug