CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 13241/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "SAMIR" nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 ottobre 2023 la Corte di appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato da questa Suprema Corte, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Macerata del 13 maggio 2015, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in ordine a reati ex artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla mancata configurazione della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato, tenuto conto che oggetto del giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza impugnata era unicamente la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ed in particolare della pena detentiva, per essere mutata la cornice edittale di riferimento all'esito della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2919 e del successivo intervento normativo. L'istanza volta a ottenere il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità, pertanto, non può essere oggetto di nessun vaglio, ostandovi il fatto che vi era già stato il passaggio in giudicato della statuizione concernente la penale responsabilità dell'imputato al momento della pronuncia dell'annullamento con rinvio da parte di questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 25809 dell'Il maggio 2022. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore 1) E F-0s3 e idef