CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50395/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione degli artt. 62- bis e 133 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto: - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, n& motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2); - la pena è stata applicata nel minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ir ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06