CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 23406/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA' di L'aquilasvolta la relazione svolta dalla Consigliera Gabriella [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, con lequali si è chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di L’Aquila ha rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza, con laquale il GIP del Tribunale di Pescara aveva applicato a Tonino [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare piùafflittiva, ritenendolo gravemente indiziato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990.2. Il Tribunale ha ricostruito l’esito dell’accertamento di PG che ha portato all’arresto inflagranza dell’indagato (unitamente a Donato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] PAESANO), nei termini cosìriassumibili: all’esito di un servizio di osservazione e controllo attivato sulla base di unasegnalazione confidenziale che indicava l’abitazione del PAESANO come casa di spaccio, gestitadal [OSCURATO:PERSONA] con l’aiuto del PAESANO, gli operanti notavano, in data 05/02/2026, un soggetto,identificato in Marco [OSCURATO:PERSONA], entrare nella palazzina; seguito costui senza farsi notare, lovedevano entrare nell’abitazione accolto dal [OSCURATO:PERSONA]. Dopo avere bussato alla porta(l’appartamento non essendo dotato di campanello), gli operanti venivano accolti dallo stessoMORELLI che ometteva di verificare l’identità di chi bussava prima di aprire l’uscio; l’uomomanifestava un evidente nervosismo alla vista delle forze dell’ordine; gli operanti trovavanoMORELLI accanto al terzo indagato, Donato [OSCURATO:PERSONA], quindi, più distanti, il PAESANO e il DEMEO; nonostante l’azione di disturbo messa in atto da due degli indagati, gli operantirinvenivano ai piedi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un involucro contenente sostanza risultata cocainaper gr. 54,41, la cui presenza era stata notata solo dopo che i citati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si eranotolti i rispettivi giubbotti, l’involucro non trovandosi sul pavimento al momento dell’ingressodegli operanti che lo avrebbero notato grazie al suo colore bianco, risaltante sul pavimentoscuro per la sporcizia; nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, venivano rinvenuterispettivamente le somme di euro 600,00 e 530,00, in banconote di vario taglio;nell’abitazione, invece, venivano rinvenuti un bilancino di precisione, una macchina per ilconfezionamento sottovuoto, altri quantitativi di stupefacente (cocaina e hashish) già prontiper il commercio e l’ulteriore somma di euro 60,00; di fronte all’appartamento si trovaval’abitazione della sorella di [OSCURATO:PERSONA], nonché cugina del [OSCURATO:PERSONA].La premessa, necessaria in riferimento al contenuto dei motivi di ricorso, ha costituito labase fattuale di riferimento che il Tribunale del riesame ha utilizzato per confermare la gravitàindiziaria nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].In particolare, quel giudice ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del PAESANO, il qualeaveva inteso scagionare gli altri coindagati rispetto all’attività di spaccio, dallo stessoammessa, affermando di aver gettato lui stesso a terra l’involucro contenente la cocaina,rinvenuto ai piedi dei citati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ciò per più ragioni: l’uomo non era in grado dioffrire alcuna garanzia per ottenere a credito un quantitativo di droga di tale valore, come giàstigmatizzato dal GIP; già nell’ordinanza genetica si era dato atto della stabile dedizione dellacoppia [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] a quel traffico; la versione del PAESANO collideva con due datifattuali, vale a dire con quanto riferito dalla PG che non aveva visto il presunto lanciodell’involucro da parte del PAESANO, che si trovava distante dagli altri due; l’atteggiamento didimestichezza e padronanza dell’ambiente manifestato dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver sentitobussare alla porta, senza accertarsi dell’identità di chi bussava, aveva aperto l’uscio.Quel giudice, ha ritenuto la gravità indiziaria necessaria nei confronti dell’indagato,valorizzando altresì elementi fattuali quali la accertata presenza del [OSCURATO:PERSONA] insiemeall’acquirente [OSCURATO:PERSONA] (il quale, dal canto suo, aveva confermato che, al momento del suoarrivo in quella casa, i tre indagati erano tutti presenti) e gli altri due indagati; la destinazioneallo spaccio di quell’abitazione, come confermato dal PAESANO, ma anche dallo stesso [OSCURATO:PERSONA](il quale dichiarava di recarvisi per acquistare stupefacente da mesi); la conoscenza del luogoin virtù della vicinanza dell’abitazione della parente (sorella) sullo stesso pianerottolo. Ha,infine, ritenuto non decisive le circostanze opposte dall’indagato, frutto di indagini difensive:quanto all’argomento per il quale gli operanti, nell’occorso, non sarebbero entrati dopo il DEMEO (un abitante della palazzina non avendoli notati), ha spiegato che ciò poteva dipenderedalla loro abilità a non essere avvistati; quanto alla versione del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui eglisarebbe sopraggiunto in quella casa dopo il [OSCURATO:PERSONA], la stessa è stata ritenuta ininfluenterispetto a quanto constatato dagli operanti, vale a dire la sua presenza vicino al [OSCURATO:PERSONA] eall’involucro incriminante, essa non spiegando neppure il suo atteggiamento di “padronanza”del luogo; infine, la riconducibilità della somma di euro 300,00 a una precedente vincita alleslot machines, non spiegando la disponibilità della restante somma di euro 230,00, comunqueingiustificata rispetto ai redditi, la stessa essendo peraltro suddivisa in banconote di medio epiccolo taglio. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale ha ritenuto di dover escludere unaspiegazione in termini di connivenza non punibile dell’indagato alla luce di alcuni, dirimentifattori: le modalità del rinvenimento dell’involucro di cocaina, che gli operanti hanno ricondottoal momento in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano tolti i rispettivi giubbotti, i successiviaccertamenti potendo semmai approfondire da quale dei due fosse caduto; l’atteggiamento didimestichezza e padronanza del luogo ostentato dal [OSCURATO:PERSONA] all’interno di quella che è unacasa di spaccio, conosciuta dall’indagato anche per la vicinanza con la casa della sorella; infine,la discrasia tra le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] quanto alle ragioni della loropresenza in quel luogo in concomitanza dell’arrivo di un acquirente, il primo avendo affermatodi essere andato dal PAESANO perché non aveva trovato in casa la cugina, sorella delMORELLI; quest’ultimo aveva, al contrario, affermato che la sorella lo stava aspettando perfesteggiare la vincita alle slot machines insieme al PAESANO.3. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale hadedotto vizio della motivazione quanto alla sussistenza della gravità indiziaria e violazione dilegge con riferimento ai principi in tema di concorso di persone nel reato e connivenza nonpunibile. In particolare, ha contestato la valutazione di scarsa credibilità della confessioneautoaccusatoria del PAESANO, la stessa basandosi su una massima d’esperienza, quella per laquale un soggetto nullatenente non possa ottenere droga a credito, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] avesseindicato proprio il PAESANO come suo pusher di riferimento da circa un anno; ha contestato,altresì, la valutazione di quanto osservato dagli operanti, i quali avevano affermato che almomento del loro ingresso l’involucro non era presente, in quanto non ancora gettato, senzache costoro avessero visto l’autore del gesto che, siccome repentino, sarebbe potuto sfuggirein un momento concitato come un’irruzione di polizia; inoltre, il Tribunale non avrebbeindividuato alcun atto concreto, posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA], qualificabile come contributoconcorsuale, la difesa contestando la valenza a tal fine dell’apertura della porta e del possessodel denaro, ritenendo la somma di euro 230,00 compatibile con le normali disponibilità dichiunque.4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, ha rassegnatoconclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo.2. Quanto alle censure che attaccano il ragionamento esplicativo del Tribunale, intanto, varicordato che per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non operano i criteririchiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 comma secondo cod. proc. pen., essendosufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio diqualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati che gli sono addebitati(Sez. 4, n. 185889 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928 – 01), ciò in quanto i necessari"gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di provaidoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, esserevalutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo,cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2,n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731 – 01; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/014,n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805 – 01; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019,Marando, Rv. 276364 – 01; Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 -01). Inoltre, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunaledel riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice dilegittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica dellecensure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non ilcontrollo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito(Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 –01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01). E, nel medesimo senso, si èpure affermato che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione dispecifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono inuna diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2 n. 31553 del17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269884 – 01).2.1. Nella specie, la difesa ha impostato il ricorso articolando una censura intesa adimostrare la insussistenza di un compendio probatorio attestante, ai sensi del criterio digiudizio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., la prova della penale responsabilitàdell’indagato, laddove, le argomentazioni censurate sono, invece, del tutto adeguate ai finidello scrutinio della sussistenza della gravità indiziaria a carico del medesimo. Detteargomentazioni, peraltro, sono suffragate da elementi fattuali rimasti accertati allo statodelle indagini svolte, rispetto ai quali la difesa ha opposto una diversa spiegazione che,tuttavia, non costituisce doglianza deducibile in questa sede, per come sopra ricordato.2.2. Quanto alla dedotta violazione di legge, invece, deve ricordarsi che, in tema didetenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibilee concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agentemantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributoalla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, uncontributo partecipativo – morale o materiale – alla condotta criminosa altrui,caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare uncontributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito [Sez. 6 n. 14606 del18/02/2010, Iemma, Rv. 247127 – 01; Sez. 5 n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu,Rv. 258953 – 01; Sez. 6 n. 47562 del 29/10/2013, Spinelli, Rv. 257465 – 01; Sez. 4 n.4055 del 12/12/2013, dep. 2014, Benocci, Rv. 258186 – 01; Sez. 3 n. 41055 del22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167 – 01].3. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 04/06/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]