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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36316/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato il fatto che la sostanza ceduta costituisse "un assaggio", tanto da far ritenere che la prospettiva di guadagni, rispetto ad un quantitativo comunque non mininnale (cinque grammi di sostanza stupefacente di cocaina), fosse tutt'altro che trascurabile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/10/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato il fatto che la sostanza ceduta costituisse "un assaggio", tanto da far ritenere che la prospettiva di guadagni, rispetto ad un quantitativo comunque non mininnale (cinque grammi di sostanza stupefacente di cocaina), fosse tutt'altro che trascurabile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/
Sentenza Cassazione n. 36316/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris