CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 06976/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 7714/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controLo [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo della Sicilian. 8956/2022 depositata il 25.10.22Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CGT-2 Sicilia, con la sentenza n. 8956/02/22 depositata il 10/02/2023,in riforma della sentenza di primo grado, annullava l'avviso di liquidazione2016/001/ OR/000000379/0/008 con il quale era stata liquidata, a caricodei contribuenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Ottavio LoNumero registro generale 7714/2023Numero sezionale 696/2026Numero di raccolta generale 6976/2026Data pubblicazione 24/03/2026Balbo, l'imposta di registro relativa all'atto giudiziario costituitodall'ordinanza n. 379/2016 del 16.08.2016 con la quale il Tribunale di Patti,su istanza di [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato la nullità di una permuta e lacontestuale efficacia della sottostante scrittura privata (contenente ilcontratto dissimulato) di compravendita di un fabbricato e del terrenoedificabile per il prezzo di euro 200.000,00.I giudici di appello, premesso che risultava che la menzionata ordinanza nonera stata notificata ai contribuenti né dagli stessi conosciuta aliunde,assumevano che sarebbe stato onere dell’ufficio allegare, all’avviso diliquidazione, l’ordinanza n. 379/2016 del 16.08.2016 del Tribunale di Patti,perché solo attraverso la conoscenza di tale provvedimento giurisdizionalee degli effetti dell’accertamento giudiziale in esso contenuto, i contribuentiavrebbero potuto efficacemente ricostruire il ragionamento sotteso all’attodi liquidazione dell’imposta di registro che ha come parametro il valore dellacompravendita pari ad euro 200.000,00, con la conseguenza che l’attoimpugnato doveva essere ritenuto illegittimo per carenza di motivazionecome lamentato dagli appellanti.2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di ununico motivo, l’Agenzia delle entrate.3. [OSCURATO:PERSONA], unico appellato cui è stato notificato il ricorso percassazione, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, con un unico motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42,d.P.R. n. 600/73, dell’art. 7, l. n. 212/00, dell’art. 54, d.p.r. n. 131/86 edell’art. 133 c.p.c. per avere i giudici di appello rilevato la nullità dell’attoimpositivo per difetto di motivazione, benché la ordinanza sottoposta aregistrazione, non allegata all’atto impositivo, fosse individuata conriferimento al numero del provvedimento, all’autorità emittente, alla datadi pubblicazione ed alla generalità delle parti, non considerando che secondoNumero registro generale 7714/2023Numero sezionale 696/2026Numero di raccolta generale 6976/2026Data pubblicazione 24/03/2026il disposto dell’art. 54, d.P.R. 131/86 in tema di imposta di registro, comeinterpretato dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene che l’avviso diliquidazione emesso ai sensi della citata norma, in relazione ad un attogiudiziario, debba contenere l’indicazione dell’imponibile, l’aliquotaapplicata e l'imposta liquidata, ma non, necessariamente recare, in allegato,la sentenza o il suo contenuto essenziale.2. In via preliminare va osservato che l’odierno ricorso per cassazione èstato notificato esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e nonanche nei confronti dei coobbligati [OSCURATO:PERSONA] ed Ottavio LoBalbo parti del giudizio di appello e litisconsorti necessari, da ciò derivandola necessità di disporre la integrazione del contraddittorio.Numero registro generale 7714/2023Numero sezionale 696/2026Numero di raccolta generale 6976/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IMPOSTA DIGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteREGISTROAngelo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMargherita [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 7714/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controLo [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo della Sicilian. 8956/2022 depositata il 25.10.22Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CGT-2 Sicilia, con la sentenza n. 8956/02/22 depositata il 10/02/2023,in riforma della sentenza di primo grado, annullava l'avviso di liquidazione2016/001/ OR/000000379/0/008 con il quale era stata liquidata, a caricodei contribuenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Ottavio LoNumero registro generale 7714/2023Numero sezionale 696/2026Numero di raccolta generale 6976/2026Data pubblicazione 24/03/2026Balbo, l'imposta di registro relativa all'atto giudiziario costituitodall'ordinanza n. 379/2016 del 16.08.2016 con la quale il Tribunale di Patti,su istanza di [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato la nullità di una permuta e lacontestuale efficacia della sottostante scrittura privata (contenente ilcontratto dissimulato) di compravendita di un fabbricato e del terrenoedificabile per il prezzo di euro 200.000,00.I giudici di appello, premesso che risultava che la menzionata ordinanza nonera stata notificata ai contribuenti né dagli stessi conosciuta aliunde,assumevano che sarebbe stato onere dell’ufficio allegare, all’avviso diliquidazione, l’ordinanza n. 379/2016 del 16.08.2016 del Tribunale di Patti,perché solo attraverso la conoscenza di tale provvedimento giurisdizionalee degli effetti dell’accertamento giudiziale in esso contenuto, i contribuentiavrebbero potuto efficacemente ricostruire il ragionamento sotteso all’attodi liquidazione dell’imposta di registro che ha come parametro il valore dellacompravendita pari ad euro 200.000,00, con la conseguenza che l’attoimpugnato doveva essere ritenuto illegittimo per carenza di motivazionecome lamentato dagli appellanti.2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di ununico motivo, l’Agenzia delle entrate.3. [OSCURATO:PERSONA], unico appellato cui è stato notificato il ricorso percassazione, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, con un unico motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42,d.P.R. n. 600/73, dell’art. 7, l. n. 212/00, dell’art. 54, d.p.r. n. 131/86 edell’art. 133 c.p.c. per avere i giudici di appello rilevato la nullità dell’attoimpositivo per difetto di motivazione, benché la ordinanza sottoposta aregistrazione, non allegata all’atto impositivo, fosse individuata conriferimento al numero del provvedimento, all’autorità emittente, alla datadi pubblicazione ed alla generalità delle parti, non considerando che secondoNumero registro generale 7714/2023Numero sezionale 696/2026Numero di raccolta generale 6976/2026Data pubblicazione 24/03/2026il disposto dell’art. 54, d.P.R. 131/86 in tema di imposta di registro, comeinterpretato dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene che l’avviso diliquidazione emesso ai sensi della citata norma, in relazione ad un attogiudiziario, debba contenere l’indicazione dell’imponibile, l’aliquotaapplicata e l'imposta liquidata, ma non, necessariamente recare, in allegato,la sentenza o il suo contenuto essenziale.2. In via preliminare va osservato che l’odierno ricorso per cassazione èstato notificato esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e nonanche nei confronti dei coobbligati [OSCURATO:PERSONA] ed Ottavio LoBalbo parti del giudizio di appello e litisconsorti necessari, da ciò derivandola necessità di disporre la integrazione del contraddittorio. P.Q.MOnera parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] entro il terminedi giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia lacausa a nuovo ruolo.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MOnera parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] entro il terminedi giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia lacausa a nuovo ruolo.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]