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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 33752/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8261-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- RABBI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 29272/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 21/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1). [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione della ordinanza n. 29272/2021 della Corte di Cassazione, del 21 otto- bre 2021. 2).

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensive. 3).

Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consi- glio nell’osservanza delle citate disposizioni. 4).

Questa Corte, con l’ordinanza n. 29272/2021, rigettò il ricor- so di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 12 luglio 2019 n. 344/2019, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda della stessa Ferrazzi volta ad essere “autorizzata” a realizzare un muro di cinta ex art. 886 c.c. sulla linea di confine da determinare con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5).

Il ricorso per revocazione deduce che anche gli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto di accertare il diritto delle parti a costruire il muro di cinta lungo la linea della siepe, sicché il rigetto del ricorso per cassazione avrebbe disatte- so le istanze di tutti i contendenti, non potendosi giustificare tale esito col “problema della siepe”. 6).In data 5 ottobre 2022 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nominato in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Non occorre notifica o comunicazione dell’atto di ri- nuncia, in quanto gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si sono costituiti.

Agli effetti degli artt. 390 e 391 c.p.c., non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione.

In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazio- ne l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8261-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- RABBI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 29272/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 21/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1). [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione della ordinanza n. 29272/2021 della Corte di Cassazione, del 21 otto- bre 2021. 2). Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensive. 3). Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consi- glio nell’osservanza delle citate disposizioni. 4). Questa Corte, con l’ordinanza n. 29272/2021, rigettò il ricor- so di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 12 luglio 2019 n. 344/2019, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda della stessa Ferrazzi volta ad essere “autorizzata” a realizzare un muro di cinta ex art. 886 c.c. sulla linea di confine da determinare con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5). Il ricorso per revocazione deduce che anche gli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto di accertare il diritto delle parti a costruire il muro di cinta lungo la linea della siepe, sicché il rigetto del ricorso per cassazione avrebbe disatte- so le istanze di tutti i contendenti, non potendosi giustificare tale esito col “problema della siepe”. 6).In data 5 ottobre 2022 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nominato in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Non occorre notifica o comunicazione dell’atto di ri- nuncia, in quanto gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si sono costituiti. Agli effetti degli artt. 390 e 391 c.p.c., non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione. In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazio- ne l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
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