CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021
Cassazione n. 33752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8261-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- RABBI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 29272/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 21/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1). [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione della ordinanza n. 29272/2021 della Corte di Cassazione, del 21 otto- bre 2021. 2). Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensive. 3). Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consi- glio nell’osservanza delle citate disposizioni. 4). Questa Corte, con l’ordinanza n. 29272/2021, rigettò il ricor- so di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 12 luglio 2019 n. 344/2019, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda della stessa Ferrazzi volta ad essere “autorizzata” a realizzare un muro di cinta ex art. 886 c.c. sulla linea di confine da determinare con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5). Il ricorso per revocazione deduce che anche gli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto di accertare il diritto delle parti a costruire il muro di cinta lungo la linea della siepe, sicché il rigetto del ricorso per cassazione avrebbe disatte- so le istanze di tutti i contendenti, non potendosi giustificare tale esito col “problema della siepe”. 6).In data 5 ottobre 2022 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nominato in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Non occorre notifica o comunicazione dell’atto di ri- nuncia, in quanto gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si sono costituiti. Agli effetti degli artt. 390 e 391 c.p.c., non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione. In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazio- ne l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della