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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 18302/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15015/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 16, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che larappresentano e difend ono ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5430/2018depositata il 07/11/2018 R.G.N. 2169/2013 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Napoli, con pronuncia dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 39.889,41 a titolo di differenze provvigioni, indennità di mancato preavviso, di cessazione del rapporto, suppletiva di clientela e di anzianità, FIRR, provvigioni indirette e risarcimento del danno, derivanti dal rapporto di agenzia intrattenuto con la [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA]. 2.La Corte di appello di Nap oli, con la sentenza n. 5430/2018, ha dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, per mancata riassunzione, mentre in parziale riforma della impugnata pronuncia ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di euro 9.110,58 per provvigioni maturate e non riscosse, oltre accessori, ed euro 403,44, a titolo di FIRR. 3.Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato ad un unico motivo cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:PERSONA] srl ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico articolato motivo la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 115 cpc e degli artt. 1748 cc e 2697 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 e 5 cpc, per avere la Corte distrettuale considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: in particolare, gli anonimi tabulati allegati al ricorso introduttivo che non erano assolutamente idonei a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata. 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Invero, l e censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla conclusione della parziale fondatezza della originaria pretesa azionata dal lavoratore.4.Inammissibile è la doglianza relativa all’ asserita violazione dell’art 2697 cod. civ., violazione che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 5.In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. 20867/2020): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 6.Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467/2017). 7.Quanto, poi, alla dedotta violazione ex art. 360 n. 5 cpc, deve precisarsi che l'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le partie abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come sopra detto, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014). 8.Nella fattispecie, la Corte territoria le ha dato atto che, alla copia notificata del ricorso di primo grado, erano stati allegati i documenti degli affari conclusi dal Santangelo con riferimento ai quali egli aveva chiesto il pagamento delle differenze provvigionali, ritenendo così assolto l’onere probatorio di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata; ha specificato, poi, che la quantificazione delle provvigioni maturate poteva essere desunta dai tabulati della preponente e che quest’ultima non aveva contestato né la conclusione degli affari né gli importi pretesi, essendosi limitata a dedurre di avere adempiuto alla sua obbligazione mediante pagamento in contanti della somma di euro 8.000,00: circostanza attestata con prova testimoniale considerata, però, inattendibile ed inverosimile in mancanza del rilascio di una quietanza in ambito di rapporti commerciali. 9.Si tratta, come detto, di un accertamento di fatto operato dai giudici di seconde cure, concernente la valutazione delle risultanze istruttorie, non viziato da alcun errore sussumibile nella previsione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, nuova formulazione, il cui sindacato di merito non è, pertanto, consentito in questa sede.

10. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

11. Alla declaratoria di inamm issibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione.

12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Difensori del controricorrente dichiaratisi antistatari.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15015/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 16, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che larappresentano e difend ono ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5430/2018depositata il 07/11/2018 R.G.N. 2169/2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Napoli, con pronuncia dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 39.889,41 a titolo di differenze provvigioni, indennità di mancato preavviso, di cessazione del rapporto, suppletiva di clientela e di anzianità, FIRR, provvigioni indirette e risarcimento del danno, derivanti dal rapporto di agenzia intrattenuto con la [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:SOCIETA]. 2.La Corte di appello di Nap oli, con la sentenza n. 5430/2018, ha dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, per mancata riassunzione, mentre in parziale riforma della impugnata pronuncia ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di euro 9.110,58 per provvigioni maturate e non riscosse, oltre accessori, ed euro 403,44, a titolo di FIRR. 3.Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato ad un unico motivo cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] srl ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico articolato motivo la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 115 cpc e degli artt. 1748 cc e 2697 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 e 5 cpc, per avere la Corte distrettuale considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: in particolare, gli anonimi tabulati allegati al ricorso introduttivo che non erano assolutamente idonei a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata. 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Invero, l e censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla conclusione della parziale fondatezza della originaria pretesa azionata dal lavoratore.4.Inammissibile è la doglianza relativa all’ asserita violazione dell’art 2697 cod. civ., violazione che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 5.In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. 20867/2020): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 6.Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467/2017). 7.Quanto, poi, alla dedotta violazione ex art. 360 n. 5 cpc, deve precisarsi che l'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le partie abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come sopra detto, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014). 8.Nella fattispecie, la Corte territoria le ha dato atto che, alla copia notificata del ricorso di primo grado, erano stati allegati i documenti degli affari conclusi dal Santangelo con riferimento ai quali egli aveva chiesto il pagamento delle differenze provvigionali, ritenendo così assolto l’onere probatorio di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata; ha specificato, poi, che la quantificazione delle provvigioni maturate poteva essere desunta dai tabulati della preponente e che quest’ultima non aveva contestato né la conclusione degli affari né gli importi pretesi, essendosi limitata a dedurre di avere adempiuto alla sua obbligazione mediante pagamento in contanti della somma di euro 8.000,00: circostanza attestata con prova testimoniale considerata, però, inattendibile ed inverosimile in mancanza del rilascio di una quietanza in ambito di rapporti commerciali. 9.Si tratta, come detto, di un accertamento di fatto operato dai giudici di seconde cure, concernente la valutazione delle risultanze istruttorie, non viziato da alcun errore sussumibile nella previsione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, nuova formulazione, il cui sindacato di merito non è, pertanto, consentito in questa sede. 10. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 11. Alla declaratoria di inamm issibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione. 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Difensori del controricorrente dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bi
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