CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 39829/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO9,t0 arvviso aJ1 par2t1; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto personalmente impugnazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, emesso in epoca successiva al 2 agosto 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, e ciò integra violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis avuto riguardo alla data di emissione del provvedimento impugnato. Inoltre, il ricorso è privo di motivi, quindi dovrebbe essere dichiarato comunque inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. cf), in relazione all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, applicabile anch'esso ratione temporis, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non essendo dato escludere, alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione - al versamento, alla Cassa delle ammende, della somma indicata nel seguente dispositivo, determinata anche tenendo conto della semplicità della soluzione in conseguenza della mancanza di motivi. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condansizioil ericorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA]