CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09359/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Avellino ha confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 612, cod. pen.; Ritenuto che i due motivi di ricorso, al di là della loro formale enunciazione, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Chiarito, rispetto ai rilievi formulati con la memoria difensiva, che: - la questione sulla violazione del principio devolutivo ex art. 597 cod. proc. per). e del "giudicato progressivo" (ex art. 648 cod. proc. pen.) asseritamente formatosi sulla sussistenza del fatto è manifestamente infondata (e quindi inammissibile): il giudicato progressivo sui punti della decisione si forma ex art. 624 cod. proc. proc. solo con la sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (cfr. per tutte Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239); non può formarsi alcuna preclusione ex art. 597 cod. proc. pen. rispetto a una sentenza di assoluzione impugnata dalla sola parte civile in merito al punto della sussistenza del reato; - la dedotta violazione dell'art. 612 cod. pen. non è riconducibile alla ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in quanto il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio in presenza, come nel caso di specie, dell'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404); - il motivo afferente alla totale omessa motivazione della sentenza (rilevabile ex art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) —nel quale il difensore cerca di riconvertire i dedotti motivi sui vizi di motivazione — è, anzitutto generico, poiché non specifica nel concreto come, a fronte del corredo argomentativo offerto dalla sentenza impugnata, possa configurarsi un simile radicale vizio, e, in ogni caso, è manifestamente infondato (e quindi inammissibile) poiché la sentenza impugnata risulta dotata di adeguata e congrua struttura motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle