CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 21974/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/3/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]u.s. propone ricorso ex art. 391 bis c.p.c. - affidato a 4 motivi illustrati da memoria- in relazione all'ordinanza Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8764, di rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5/9/2016 della Corte d'Appello di Lecce, di rigetto del gravame interposto contro la pronunzia Trib. Taranto 7/10/2015, di parziale accoglimento della domanda in origine nnonitoriamente azionata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione per mancato pagamento di due rate di canone in relazione al contratto «d'affitto in data 4 marzo 2013 ... di ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da esercitare nell'ambito di ... area adibita a sala gioco» con la prima stipulato, nonché di parziale accoglimento della domanda in via riconvenzionale spiegata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]u.s. nei confronti del Torsello e del sig. [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione del contratto de quo per «mancanza dei necessari presupposti», domanda accolta nei confronti del primo ma non anche di quest'ultimo, che aveva rogato l'atto nella sua qualità di notaio. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. L'altro intimato non ha svolto attività difensiva. Con conclusioni scritte del 23/2/2022 il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il 10 motivo la ricorrente denunzia «travisamento ed omesso esame del motivo sub Al del ricorso per cassazione», con il quale aveva lamentato che la corte di merito avesse «male interpretato l'oggetto della domanda riconvenzionale poiché il profilo centrale riguardava l'inadempimento di Torsello che non aveva concesso in affitto un ramo d'azienda ... dotato di autonomia», non prendendo pertanto «in esame il dato del giudicato che si era formato sulla questione relativa all'evento dannoso», laddove «l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione amministrativa costituiva circostanza oggetto di giudicato, con efficacia di giudicato anche nei confronti del notaio rogante», sicché erroneamente la corte di merito ha affermato che «il giudicato ... riguarda l'inadempimento del Torsello rispetto agli obblighi contrattuali per aver concesso un ramo d'azienda in assenza dei necessari presupposti» mentre «alcuna forma di giudicato riguarda l'accertamento del danno e, tantomeno, alcuna efficacia di tale statuizione può essere estesa al ... notaio», e che «il giudicato relativo alla causa di risoluzione del contratto ... per inadempimento di Torsello non rappresenta in alcun modo un presupposto per l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]». Si duole che la S.C. abbia «travisato il motivo» con il quale ha denunziato la violazione da parte della corte di merito del formatosi giudicato sul punto, avendo «fondato il suo impianto motivazionale (completamente errato ...)» sull'erronea premessa che avesse basato la mossa censura sull'«evento dannoso concretato da "impossibilità di ottenere l'autorizzazione amministrativa ad esercitare l'impresa"», laddove «con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ... veniva invero esplicitato in particolare che "il Comune di Taranto ... le comunicava che nel caso di specie non si configura [ la cessione ] di un ramo d'azienda"», e «il Tribunale ha quindi emanato la sentenza» ritenendo che «il Torsello non ha adempiuto gli obblighi contrattualmente assunti», a tale stregua «considerando proprio gli accertamenti divenuti definitivi sulle questioni costituenti il fondamento logico giuridico della statuizione della risoluzione contrattuale». Lamenta che «la Cassazione ha erroneamente supposto inesistente la questione della violazione del giudicato oggetto del motivo sub A.1 che, vertendo su dati fattuali e processuali decisivi e stante peraltro la sua autonomia rispetto alle censure successive, ove ( non travisato e conseguentemente ) esaminato, avrebbe ragionevolmente condotto ad un esito del ricorso differente». Si duole che «le affermazioni usate dalla Suprema Corte in occasione dello scrutinio del ( travisato ) "primo motivo" rappresentano il frutto di ulteriori errori di fatto revocatori che coinvolgono ... i motivi di ricorso successivi (sub B.4., sub B.3. e sub B.5, seguendo l'esposizione dell'ordinanza)». Lamenta che l'«espressione secondo cui: "... anche ipotizzando un accertamento del Tribunale in ordine alla consegna di un bene diverso parte ricorrente non chiarisce in che modo il notaio avrebbe dovuto assicurare ex ante anche il corretto adempimento della prestazione dovuta dal concedente" (sub h) disvela che non è stato esattamente percepito il contenuto del motivo sub B.4 del ricorso che invece denunciava testualmente: "B.4. La specifica censura sub § C, C.1 ... del ricorso in appello ... aveva cristallizzato e perimetrato il thema decidendum relativo alla questione dell'inadempimento contrattuale del notaio consistito nel non aver diligentemente redatto il regolamento contrattuale ...». Si duole essere «palese l'eminente errore di fatto commesso anche in tale frangente dalla Suprema Corte che, scrutinando una censura insussistente ( per quanto supra sub A.1 ) ... non s'è neppure avveduta che il ricorso in parte qua conteneva a chiare lettere, invece, cosa e come il notaio avrebbe dovuto fare ... cosicché da tale ulteriore svista è derivato logicamente l'omesso vaglio della specifica censura ... relativa alla responsabilità del notaio a causa della incompletezza del rogito e delle sue conseguenze avendone supposto l'inesistenza». Con il 2° motivo denunzia «omesso esame del motivo sub A.2 del ricorso per cassazione». Lamenta che «la Corte di Cassazione nulla dice neppure in merito alla violazione denunciata col motivo di ricorso sub A.2"». Con il 3° motivo denunzia «travisamento ed omesso esame dei motivi (ancora) sub B4, sub b.1 e (ancora) sub B.5 del ricorso per cassazione». Si duole che la S.C. abbia ritenuto inammissibili il 3° e il 4° motivo per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. per omessa trascrizione del contratto, laddove «la trascrizione del rogito ( quanto meno della sua parte rilevante ai fini dell'apprezzamento della fondatezza della censura de qua )» risulta «in seno al motivo sub B.4». Con il 4° motivo denunzia «travisamento ed omesso esame dei motivi (ancora) sub C.1, sub C.2, sub C.3, sub C.4 e sub C.5 del ricorso per cassazione».Si duole che «avendo a monte considerato inesistente la questione della violazione del giudicato attinente all'evento dannoso» la S.C. non abbia «conseguentemente speso alcun argomento in riferimento al predetto motivo sub C.1». Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto ribadito che la revocazione ex art. 391 bis c.p.c. è ammissibile solamente per i vizi ex art. 395, 1° co. n. 4, c.p.c., e, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare in tema di revocazione delle sentenze della Corte Suprema di Cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando come nella specie la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione degli atti e delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto dei medesimi ( v. Cass., 31/08/2017, n. 20635 ), idonea ad integrare semmai errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione ( v. Cass., 14/8/2020, n. 17179; Cass., 31/8/2017, n. 20635; Cass., 26/9/2013, n. 22080; Cass., 6/11/2012, n. 19071; Cass., 22/6/2007, n. 14608; Cass., 28/6/2005, n. 13915. E già Cass., 30/3/1998, n. 3317). L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. ( v. Cass., 20/2/2006, n. 3652 ). Si è altresì precisato non potersi in particolare ritenere sussistente l'errore revocatorio allorquando la parte abbia come nella specie denunciato l'erroneo accertamento dell'esistenza ( e della portata ) di un giudicato ( nel caso, interno ) (v. Cass., 29/3/2022, n. 10040; Cass., 13/1/2015, n. 321; Cass., 25/6/2008, n. 17443; Cass., Sez. Un., 17/11/2005, n. 23242 ). Essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, esso partecipa infatti della natura dei comandi giuridici, e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche, sicché l'erronea valutazione in ordine alla relativa esistenza ( e portata ) -equivalendo ad ignoranza della regula iuris - rileva non quale errore di fatto bensì quale errore di diritto, risultando sostanzialmente assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca invece la sua diretta disciplina, e quindi ad una falsa applicazione di norma di diritto ( v. Cass., 29/3/2019, n. 8768; Cass., 29/11/2018, n. 30838; Cass., Sez. Un., 9/5/2008, n. 11501; Cass., 16/5/2006, n. 11356 ). Orbene, i suindicati principi risultano nell'impugnata sentenza invero pienamente e correttamente osservati.Nell'impugnata sentenza il 1° motivo è stato dichiarato inammissibile «poiché non coglie nel segno», atteso che il «giudicato interno riguarda l'inadempimento di Torsello rispetto agli obblighi contrattuali», laddove «alcuna forma di giudicato riguarda l'accertamento del danno e, tantomeno, alcuna efficacia di tale statuizione può essere estesa alla posizione del notaio rogante». Il 2° e il 3° motivo sono stati dichiarati del pari inammissibili «perché le censure ruotano intorno alla contestazione dell'inadempimento, sul presupposto della redazione di un atto differente dal negozio che le parti avrebbero inteso concludere senza trascrivere il contenuto del contratto e ciò in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.». Attesa l'irrilevanza -come detto- nella presente sede dell'asseritamente erroneo accertamento dell'esistenza ( e della portata ) di un giudicato ( nella specie, interno ), del pari inammissibile è invero la valutazione operata ( in termini consentanei con l'orientamento al riguardo in sede di legittimità maturato ) in ordine alla redazione del ricorso per cassazione in violazione del requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., emergendo con tutta evidenza non essersi nella specie dalla S.C. ritenuto al riguardo sufficiente quanto dall'odierna ricorrente indicato nel ricorso per cassazione e riportato a pagg. 24 e 25 del ricorso per revocazione [ secondo cui «contrariamente a quanto supposto ... la trascrizione del rogito ( quanto meno nella sua parte rilevante ai fini dell'apprezzamento della fondatezza della censura de qua ) in seno al motivo sub B.4 come risulta dal suo testo che di seguito si trascrive ... per quel che qui rileva: "il rogito ( ... all. 3 del fasc. di parte di I° all. 3 del fasc. di parte di II° all. 3 del presente ricorso ) contemplava " ... l'azienda ... avente ad oggetto l'attività di sala pubblica da gioco ...., nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ... presso il locale sito al piano scantinato in via [OSCURATO:PERSONA] n. 118 di circa 442 ... metri quadrati, distinto in Catasto ..." ( p. 1 ) e l'affitto del "... ramo d'azienda organizzato ... avente ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ... da esercitarsi nell'area contraddistinta con il colore giallo nella planimetria che, sottoscritta ... si allega " ( a.1, p. 2" ( p. 24 ric. ) ]». La valutazione al riguardo dalla S.C. nella specie operata risulta evidentemente diversa da quella dall'odierna parte ricorrente inammissibilmente in termini di mera contrapposizione adombrata nei propri scritti difensivi. Alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto si evince dunque chiaramente che le doglienze mosse dall'odierna ricorrente non concernono in realtà errori di fatto ex art. 395, 1° co. n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 391-bis c.p.c., attenendo invero a valutazioni giuridiche, come a fortiori deve dirsi (avuto in particolare riferimento al 4 0 motivo) altresì in tema di prova del danno, là dove l'odierna ricorrente del tutto inammissibilmente in sostanza si duole dell'asseritamente erronea valutazione delle emergenze processuali. Né può d'altro canto sottacersi che quanto nell'impugnata sentenza risulta affermato in via di mera ipotesi («anche ipotizzando un accertamento del Tribunale in ordine alla consegna di un bene diverso ...»: v. pag. 6 sent.) in relazione al 1° motivo, nonché indicato -con riferimento al 2° e al 3° motivo- al di là della <<dirimente considerazione» in ordine all'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., risulta in realtà indicato meramente ad abundantiam, la relativa pleonasticità invero comportando il difetto d'interesse all'impugnazione al riguardo (cfr. Cass., 11/5/2022, n. 14943; Cass., 13/1/2022, n. 12551; Cass., 13/12/2021, n. 39431; Cass., 2/10/2018, n. 23834; Cass., 10/4/2018, n. 8755; Cass., 18/12/2017, n. 30354; Cass., 22/10/2014, n. 22380. E già Cass., Sez. Un., 20/2/2007, n. 3840). Le spese del giudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di revocazione in favore dell'altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ric