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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16393/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaSicilia n. 7793/2023, depositata il 2/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò l’avviso di accertamento n.TYQ03C700617/2015, con il quale, relativamente all’anno 2012, le eranostati contestate l’illegittima deduzione di costi e l’indebita detrazione IVA,con conseguente rideterminazione in aumento di IRES, IRAP e IVA.2.

La CTP di Caltanissetta rigettò il ricorso.3.

La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia rigettòl’appello, sul presupposto (per quanto in questa sede interessa) chel’emissione del decreto di omologazione del concordato preventivo nonNumero registro generale 9095/2024Numero sezionale 3066/2026Numero di raccolta generale 16393/2026Data pubblicazione 26/05/2026precludesse l’emissione dell’avviso di accertamento, in mancanza di unatransazione fiscale (nel caso di specie, non intervenuta).4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diun unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, la società contribuente deduce laviolazione degli artt. 160 ss. l.fall. (ratione temporis vigente), “incombinato disposto con l’art. 97 della Costituzione e l’art. 10 l. 212/2000”.Deduce la [OSCURATO:SOCIETA] che illegittimamente l’Agenzia delle Entrate avesseintrapreso l’accertamento in discorso dopo la comunicazione ex art. 182-ter, comma 2, l. fall. (ratione temporis vigente) e dopo l’approvazione delpiano concordatario da parte dei creditori.2.

Il motivo è infondato.

Invero, l'apertura di un concordatopreventivo non è ostativa all'accertamento del credito tributario medianteiscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né alla irrogazione dellesanzioni e degli accessori, ove i presupposti impositivi e le violazioni da cuidiscendono le sanzioni siano stati posti in essere anteriormente allaprocedura concorsuale che nemmeno può essere invocata quale ipotesi diforza maggiore estintiva dell'obbligazione (Cass., n. 24880/2020).Dalla sentenza di secondo grado (non censurata, sul punto, in sede dilegittimità) risulta che, al momento dell’emissione dell’avviso diaccertamento in discorso, non era intervenuta alcuna transazione fiscale,non constando (né venendo affermato dalla ricorrente) che l’Ufficiofinanziario avesse espresso il proprio voto favorevole nelle forme di cuiall’art. 182-ter, comma 3, l. fall. ratione temporis vigente.

Ne consegueche non poteva configurarsi alcuna cristallizzazione del credito tributariosuscettibile di precludere l’emissione dell’avviso di accertamento suddetto.

P.Q.MNumero registro generale 9095/2024Numero sezionale 3066/2026Numero di raccolta generale 16393/2026Data pubblicazione 26/05/2026Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 8.000,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/4/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaSicilia n. 7793/2023, depositata il 2/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò l’avviso di accertamento n.TYQ03C700617/2015, con il quale, relativamente all’anno 2012, le eranostati contestate l’illegittima deduzione di costi e l’indebita detrazione IVA,con conseguente rideterminazione in aumento di IRES, IRAP e IVA.2. La CTP di Caltanissetta rigettò il ricorso.3. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia rigettòl’appello, sul presupposto (per quanto in questa sede interessa) chel’emissione del decreto di omologazione del concordato preventivo nonNumero registro generale 9095/2024Numero sezionale 3066/2026Numero di raccolta generale 16393/2026Data pubblicazione 26/05/2026precludesse l’emissione dell’avviso di accertamento, in mancanza di unatransazione fiscale (nel caso di specie, non intervenuta).4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diun unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, la società contribuente deduce laviolazione degli artt. 160 ss. l.fall. (ratione temporis vigente), “incombinato disposto con l’art. 97 della Costituzione e l’art. 10 l. 212/2000”.Deduce la [OSCURATO:SOCIETA] che illegittimamente l’Agenzia delle Entrate avesseintrapreso l’accertamento in discorso dopo la comunicazione ex art. 182-ter, comma 2, l. fall. (ratione temporis vigente) e dopo l’approvazione delpiano concordatario da parte dei creditori.2. Il motivo è infondato. Invero, l'apertura di un concordatopreventivo non è ostativa all'accertamento del credito tributario medianteiscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né alla irrogazione dellesanzioni e degli accessori, ove i presupposti impositivi e le violazioni da cuidiscendono le sanzioni siano stati posti in essere anteriormente allaprocedura concorsuale che nemmeno può essere invocata quale ipotesi diforza maggiore estintiva dell'obbligazione (Cass., n. 24880/2020).Dalla sentenza di secondo grado (non censurata, sul punto, in sede dilegittimità) risulta che, al momento dell’emissione dell’avviso diaccertamento in discorso, non era intervenuta alcuna transazione fiscale,non constando (né venendo affermato dalla ricorrente) che l’Ufficiofinanziario avesse espresso il proprio voto favorevole nelle forme di cuiall’art. 182-ter, comma 3, l. fall. ratione temporis vigente. Ne consegueche non poteva configurarsi alcuna cristallizzazione del credito tributariosuscettibile di precludere l’emissione dell’avviso di accertamento suddetto. P.Q.MNumero registro generale 9095/2024Numero sezionale 3066/2026Numero di raccolta generale 16393/2026Data pubblicazione 26/05/2026Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 8.000,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/4/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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