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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 21572/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2.600 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 (per aver trasportato, in assenza della necessaria autorizzazione, rifiuti consistenti in rottami ferrosi e non ferrosi).

Osservato che con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'errata applicazione della disposizione di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006, un vizio della motivazione e il travisamento delle dichiarazioni della teste Santinelli, non essendo stata adeguatamente considerata la occasionalità e la episodicità della condotta di trasporto di rifiuti addebitata alla ricorrente, non avendo la ricorrente in precedenza eseguito altri trasporti illeciti di rifiuti e non potendo la abitualità della condotta essere desunta dalla sola disponibilità del furgone utilizzato per il trasporto, appartenente al convivente della ricorrente.

Considerato che tali rilievi attengono alla valutazione delle emergenze istruttorie, di cui viene proposta una non consentita rivisitazione, da contrapporre a quella del Tribunale, che risulta immune da vizi logici e coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995; Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305), essendo stato escluso il carattere occasionale sulla base di una pluralità di elementi univocamente deponenti per la non episodicità della condotta, costituiti dal dato ponderale dei rifiuti, dalla loro natura, caratteristiche ed eterogeneità (essendo costituiti da lamiere in ferro, altri materiali ferrosi e non ferrosi), ritenuti indicativi di una precedente e preliminare attività dì prelievo, cernita e raggruppamento, cosicché i rilievi della ricorrente, oltre che non consentiti in questa sede di legittimità, risultano anche manifestamente infondati.

Rilevato che con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata la carenza della motivazione nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato esclusivamente sulla mancanza di elementi di positiva considerazione a tale.

Osservato, tuttavia, che tale motivazione, che è sufficiente, implicando un giudizio di gravità della condotte e una valutazione negativa sul conto della imputata e l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento del beneficio, non è stata adeguatamente censurata dalla ricorrente, che si è limitata a dolersi del diniego, senza indicare alcun elemento di positiva considerazione che sarebbe stato trascurato o tralasciato dal Tribunale, con la conseguente inammissibilità anche di detta censura a causa della sua genericità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito, la genericità e la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. et: Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2.600 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 (per aver trasportato, in assenza della necessaria autorizzazione, rifiuti consistenti in rottami ferrosi e non ferrosi). Osservato che con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'errata applicazione della disposizione di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006, un vizio della motivazione e il travisamento delle dichiarazioni della teste Santinelli, non essendo stata adeguatamente considerata la occasionalità e la episodicità della condotta di trasporto di rifiuti addebitata alla ricorrente, non avendo la ricorrente in precedenza eseguito altri trasporti illeciti di rifiuti e non potendo la abitualità della condotta essere desunta dalla sola disponibilità del furgone utilizzato per il trasporto, appartenente al convivente della ricorrente. Considerato che tali rilievi attengono alla valutazione delle emergenze istruttorie, di cui viene proposta una non consentita rivisitazione, da contrapporre a quella del Tribunale, che risulta immune da vizi logici e coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995; Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Revello, Rv. 266305), essendo stato escluso il carattere occasionale sulla base di una pluralità di elementi univocamente deponenti per la non episodicità della condotta, costituiti dal dato ponderale dei rifiuti, dalla loro natura, caratteristiche ed eterogeneità (essendo costituiti da lamiere in ferro, altri materiali ferrosi e non ferrosi), ritenuti indicativi di una precedente e preliminare attività dì prelievo, cernita e raggruppamento, cosicché i rilievi della ricorrente, oltre che non consentiti in questa sede di legittimità, risultano anche manifestamente infondati. Rilevato che con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata la carenza della motivazione nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato esclusivamente sulla mancanza di elementi di positiva considerazione a tale. Osservato, tuttavia, che tale motivazione, che è sufficiente, implicando un giudizio di gravità della condotte e una valutazione negativa sul conto della imputata e l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento del beneficio, non è stata adeguatamente censurata dalla ricorrente, che si è limitata a dolersi del diniego, senza indicare alcun elemento di positiva considerazione che sarebbe stato trascurato o tralasciato dal Tribunale, con la conseguente inammissibilità anche di detta censura a causa della sua genericità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito, la genericità e la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. et: Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 21572/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris