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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 33648/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza (presentata da SCAFILI Vito in qualità di nuovo proprietario dell'immobile) di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto realizzato in Acicastello, emesso dal Pretore di Acireale con la sentenza, emessa in data 27/12/1997, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppa alla pena di giustizia con riferimento alla realizzazione del manufatto medesimo.

2. Ricorre per cassazione lo SCAFILI, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione degli elementi allegati dal ricorrente a sostegno della possibilità di sospendere l'ordine di demolizione (prossima trattazione di un ricorso al T.A.R.).

Si censura l'ordinanza per non avere la Corte territoriale verificato i possibili esiti e tempi della procedura, nella ragionevole prospettiva di un provvedimento incompatibile con l'ordine di demolizione.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta possibilità di estendere l'ordine di demolizione alle ulteriori opere accertate.

Si censura l'ordinanza che si era limitata al parziale richiamo di un precedente senza tener conto che le opere ulteriori avevano carattere autonomo, perché costruite in aderenza (ed erano tra l'altro oggetto di autonomo procedimento penale).

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, condividendo le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Nel provvedimento impugnato, è stata invero puntualmente ricostruita la complessiva evoluzione della vicenda, nella quale la precedente proprietaria era stata condannata nel 1997 per lavori dettagliatamente descritti nell'imputazione (costruzione di una vasca e un locale chiuso sotto il solaio di copertura della vasca stessa, di un muro di sostegno, ecc.); a ciò ha fatto seguito l'accertamento, in sede di valutazione del condono presentato nel 2004, di una completa modificazione dei lavori con realizzazione di una unità immobiliare al rustico di superficie meramente dichiarata (l'istanza di condono sarebbe poi stata rigettata nel 2008); in sede poi di riesame della pratica di condono, richiesta dal nuovo proprietario SCAFILI nel 2019 dopo aver ricevuto la notifica dell'ordinanza ingiunzione alla demolizione (già emessa nei confronti della dante causa), è stato accertato non solo il completamento dell'unità che era al rustico, ma anche il consistente aumento di volume e superficie (con una consistenza complessiva attuale di 19 vani pari a 664 mq) nonché la realizzazione di una piscina non rappresentata in progetto (cfr. pagg. 1-2 del provvedimento impugnato, in cui si precisa anche che la richiesta di riesame dell'istanza di condono era stata ritenuta irricevibile dagli uffici competenti).

In tale complessivo contesto, la decisione del adito appare del tutto immune da censure, avendo richiamato sia il carattere autonomo e privo di discrezionalità dell'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, sia il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio» (Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Citarella, Rv. 268032 Ojj., Né il ricorrente ha dedotto „dAD €,4.€ concreti elementi, in ipotesi trascurati dal511-9~,- idonei a far ritenere razionalmente prevedibile che in brevissimo tempo - nonostante la situazione qui in precedenza richiamata - l'autorità amministrativa o giurisdizionale avrebbe emanato un provvedimento insanabilmente in contrasto con l'ordine di demolizione (cfr. sul punto i precedenti richiamati a pag. 3 del provvedimento impugnato).

3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alla residua censura. , sulla scorta di quanto precedentemente ricostruito in punto di fatto, ha motivato la propria decisione richiamando il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione» (Sez. 3, n. 21797 del 27/04/2011, Apuzzo, Rv. 250389 - 01, relativa ad una fattispecie in cui, sul manufatto abusivo, erano stati eseguiti interventi che ne avevano determinato ulteriori aumenti volumetrici.

In senso analogo, cfr. anche Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Molinari, Rv. 268831 - 01, la quale - in applicazione del predetto principio - ha ritenuto che correttamente la Corte territoriale, in funzione di giudice dell'esecuzione, avesse respinto la richiesta, formulata dal proprietario del piano primo di un edificio, di revoca o modifica dell'ordine di demolizione del piano terreno, disposto con sentenza nei confronti del responsabile dell'abuso).

D'altra parte, la prospettazione difensiva volta a contestare tale ricostruzione non appare dedotta con la necessaria specificità, avendo il ricorrente fatto riferimento a documentazione fotografica (che sfugge evidentemente al diretto apprezzamento di questa Suprema Corte), e all'esistenza di altro procedimento penale (circostanza in sé evidentemente inidonea a vulnerare la valutazione compiuta dal giudicante).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza (presentata da SCAFILI Vito in qualità di nuovo proprietario dell'immobile) di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto realizzato in Acicastello, emesso dal Pretore di Acireale con la sentenza, emessa in data 27/12/1997, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppa alla pena di giustizia con riferimento alla realizzazione del manufatto medesimo. 2. Ricorre per cassazione lo SCAFILI, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione degli elementi allegati dal ricorrente a sostegno della possibilità di sospendere l'ordine di demolizione (prossima trattazione di un ricorso al T.A.R.). Si censura l'ordinanza per non avere la Corte territoriale verificato i possibili esiti e tempi della procedura, nella ragionevole prospettiva di un provvedimento incompatibile con l'ordine di demolizione. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta possibilità di estendere l'ordine di demolizione alle ulteriori opere accertate. Si censura l'ordinanza che si era limitata al parziale richiamo di un precedente senza tener conto che le opere ulteriori avevano carattere autonomo, perché costruite in aderenza (ed erano tra l'altro oggetto di autonomo procedimento penale). 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, condividendo le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel provvedimento impugnato, è stata invero puntualmente ricostruita la complessiva evoluzione della vicenda, nella quale la precedente proprietaria era stata condannata nel 1997 per lavori dettagliatamente descritti nell'imputazione (costruzione di una vasca e un locale chiuso sotto il solaio di copertura della vasca stessa, di un muro di sostegno, ecc.); a ciò ha fatto seguito l'accertamento, in sede di valutazione del condono presentato nel 2004, di una completa modificazione dei lavori con realizzazione di una unità immobiliare al rustico di superficie meramente dichiarata (l'istanza di condono sarebbe poi stata rigettata nel 2008); in sede poi di riesame della pratica di condono, richiesta dal nuovo proprietario SCAFILI nel 2019 dopo aver ricevuto la notifica dell'ordinanza ingiunzione alla demolizione (già emessa nei confronti della dante causa), è stato accertato non solo il completamento dell'unità che era al rustico, ma anche il consistente aumento di volume e superficie (con una consistenza complessiva attuale di 19 vani pari a 664 mq) nonché la realizzazione di una piscina non rappresentata in progetto (cfr. pagg. 1-2 del provvedimento impugnato, in cui si precisa anche che la richiesta di riesame dell'istanza di condono era stata ritenuta irricevibile dagli uffici competenti). In tale complessivo contesto, la decisione del adito appare del tutto immune da censure, avendo richiamato sia il carattere autonomo e privo di discrezionalità dell'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, sia il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio» (Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Citarella, Rv. 268032 Ojj., Né il ricorrente ha dedotto „dAD €,4.€ concreti elementi, in ipotesi trascurati dal511-9~,- idonei a far ritenere razionalmente prevedibile che in brevissimo tempo - nonostante la situazione qui in precedenza richiamata - l'autorità amministrativa o giurisdizionale avrebbe emanato un provvedimento insanabilmente in contrasto con l'ordine di demolizione (cfr. sul punto i precedenti richiamati a pag. 3 del provvedimento impugnato). 3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alla residua censura. , sulla scorta di quanto precedentemente ricostruito in punto di fatto, ha motivato la propria decisione richiamando il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione» (Sez. 3, n. 21797 del 27/04/2011, Apuzzo, Rv. 250389 - 01, relativa ad una fattispecie in cui, sul manufatto abusivo, erano stati eseguiti interventi che ne avevano determinato ulteriori aumenti volumetrici. In senso analogo, cfr. anche Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Molinari, Rv. 268831 - 01, la quale - in applicazione del predetto principio - ha ritenuto che correttamente la Corte territoriale, in funzione di giudice dell'esecuzione, avesse respinto la richiesta, formulata dal proprietario del piano primo di un edificio, di revoca o modifica dell'ordine di demolizione del piano terreno, disposto con sentenza nei confronti del responsabile dell'abuso). D'altra parte, la prospettazione difensiva volta a contestare tale ricostruzione non appare dedotta con la necessaria specificità, avendo il ricorrente fatto riferimento a documentazione fotografica (che sfugge evidentemente al diretto apprezzamento di questa Suprema Corte), e all'esistenza di altro procedimento penale (circostanza in sé evidentemente inidonea a vulnerare la valutazione compiuta dal giudicante). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d
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