CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24034/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la senienza della Corte di appello di Torino del 26, novembre scorso, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo degli arresti domiciliari, per essersi da lì allontanato senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'autorità competente. Con l'ordinanza che gli aveva applicato la misura, egli, col:aboratore di giustizia, era stato autorizzato ad allontanarsi dai luogo di esecuzione esclusivamente «al fine di potersi recare, laddove chiamato e convocato per ragioni di lavoro, ad effettuare i colloqui e le prove di lavoro necessari per trovare un'attività lavorativa, previo accordo e comunicazione de, orari e dei tempi di spostamento con personale referente» dell'ufficio competente alla gestione dei collaboratori. Secondo la concorde ricostruzione degli accadimenti operata dai giudici di merito, invece, il 30 aprile 2016 egli si è allontanato dal luogo di custodia senza preventivo avviso all'autorità referente e, conseguentemente, senza l'autorizzazione della stessa, recandosi presso un'officina meccanica e formulando al titolare, [OSCURATO:PERSONA], la minaccia di picchiare [OSCURATO:PERSONA], amico del Morellato e precedente datore di lavoro di esso imputato nonché - a suo dire - debitore verso di lui di alcuni compensi lavorativi. 2. Il ricorso è sostenuto da quattro motivi. 2.1. Il primo consiste nella violazione della legge penale e nei vizi di motivazione in punto di sussistenza del reato, trattandosi di condotta che non avrebbe realizzato l'offesa tipica. L'imputato, infatti, godeva di specifica autorizzazione ad allontanarsi, si è recato dal Morellato per reiterare la richiesta di assunzione già in precedenza presentatagli e non si è sottratto alle possibilità di controllo da parte dell'autorità di polizia prepostavi; mentre le ipotetiche minacce ai Calosso, peraltro cia quest'ultimo mai denunciate e mai giudizialmente accertate, non presentane alcuna interferenza con la condotta rilevante ai fini del reato. 2.2. La seconda doglianza denuncia i medesimi vizi in ordine all'elemento psicologico del reato. L'imputato, infatti, avrebbe agito nella convinzione di essere autorizzato ad allontanarsi per provvedere alle proprie esigenze reperimento di un'attività lavorativa, come in effetti sarebbe avvenuto. Peraltro, sul punto, la sentenza impugnata avrebbe omesso qualsiasi motivazione. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge processuale e vizi di motivazione, per non avere il Tribunale proceduto all'esame dell'imputato„ nonostante la specifica richiesta istruttoria in tal senso avanzata dalla sua difesa. La Corte d'appello, al relativo motivo di gravame, ha risposto che comunque ciò non avrebbe determinato alcuna nullità, in tal modo tuttavia violando il diritto dell'imputato di difendersi provando, sancito dalla Carta costituzionale e dalla CEDU. Il ricorrente ribadisce, pertanto, la nullità della revoca dell'ordinanza ammissiva dell'esame e, di conseguenza, degli atti successivi, fino alla sentenza impugnata. 2.4. Vizi di motivazione, infine, vengono dedotti con riferimento al dinieoo delle attenuanti generiche. La Corte distrettuale si sarebbe limitata all'assertiva osservazione per cui tali attenuanti non rappresenterebbero un diritto dell'imputato, valorizzando, altresì, la circostanza, tuttavia indimostrata, per cui Micalizzi si sarebbe recato dal Morellato per commettere un fatto di rilievo penale, quali le minacce a Calosso. Per converso, avrebbe trascurato lo status di collaboratore di giustizia di costui, il riconoscimento della detenzione domiciliare, la modesta lesività della condotta, la strumentalità di questa alla ricerca di un lavoro, la piena collaborazione successiva. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso, costituendo essi la mera riproposizione di quelli già rassegnati con l'atto d'appello, ai quali la Corte territoriale ha risposto con motivazione giuridicamente corretta ed esaur ente. 2. Inoltre, i primi due sono manifestamente infondati. Basti rilevare che, secondo il provvedimento applicativo della misura, la possibilità di allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare era subordinata al preventivo accordo con il referente dell'ufficio competente ed alla condizione che il Micalizzi fosse stato «chiamato e convocato per ragioni di lavoro, ad effettuare i colloqui e le prove di lavoro necessari». Nello specifico, invece, manca non solo il requisito formale del previo accordo con l'autorità amministrativa e del relativo - implicito, ma indispensabile - nulla-osta, ma anche il presupposto legittimante l'allontanamento. Risulta accertato in sentenza, infatti, che il Micalizzi non fosse stato in alcun modo convocato dal Morellato ai fini di una possibile assunzione, avendo anzi quest'ultimo già respinto una sua precedente richiesta in tal senso; ed è dimostrato, altresì, attraverso la testimonianza del medesimo Morellato, che in nessun momento del loro colloquio l'imputato gli aveva accennato a richieste di lavoro. Così ricostruiti i fatti, risulta efficacemente dimostrato che l'allontanamento dal luogo di custodia non soltanto si è verificato al di fuori dei presupposti che !o avrebbero consentito, ma che è altresì avvenuto nella piena consapevolezza di tale arbitrarietà da parte dell'imputato: il quale, non solo non ha ottenuto il benestare dell'autorità amministrativa, ma neppure si è attivato per ottenerlo, come ben sapeva di essere tenuto a fare. Di qui, la incensurabilità della sentenza anche in ordine alla sussistenza del dolo. 3. Manifestamente infondato è pure il terzo motivo. L'esame dell'imputato è indubbiamente uno strumento di difesa, ma l'imputato, quand'anche ne abbia avanzato rituale richiesta, rimane sempre libero di sottoporvisi o meno. Ragione per cui, qualora egli anche in questo caso nell'esercizio di un proprio diritto insindacabile - decida liberamente di non comparire in giudizio all'udienza in cui, secondo le ordinarie scansieni processuali, tale atto istruttorio dovrebbe svolgersi, non v'è alcun obbligo per il giudice di sospendere il dibattimento per provvedervi. Nello specifico, peraltro, Micalizzi non solo è rimasto assente dal processo, ma ciò è avvenuto per aver egli espressamente rinunciato a comparire ad entrambe le relative udienze, così mostrando inequivocamente di non volersi avvalere della possibilità di sottoporsi ad esame. 4. Il quarto motivo, in tema di attenuanti generiche, non è consentito. L'affermazione per cui tali attenuanti generiche «non sono un diritto» è stata correttamente utilizzata dalla Corte d'appello per significare che, ai fini del relativo diniego, non è necessaria la presenza di ulteriori elementi di disvalore, quanto piuttosto l'assenza di un quid pluris suscettibile di apprezzamento, trattandosi di un istituto premiante sotto il profilo sanzionatorio (tra le tante, Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640). Tali elementi non sono stati ravvisati da quei giudici, che hanno invece valorizzato la finalità delittuosa della motivazione dell'allontanamento e l'assenza di qualsiasi ravvedimento successivo dell'imputato, con valutazione obiettivamente ragionevole, in alcun modo incisa dai generici aspetti addotti con il ricorso e, perciò, non censurabile in questa sede. Deve ribadirsi, infatti, che, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente -- ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della