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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09978/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Stato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Boscolo- controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 4590/2022, depositata il 21/11/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 4590/2022, depositata il 21/11/2022, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha respinto l’appellodell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Varese diaccogliere il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro l'atto di annullamento inNumero registro generale 11458/2023Numero sezionale 3169/2026Numero di raccolta generale 9978/2026Data pubblicazione 17/04/2026autotutela n. 2018VA0111594, con cui l’ufficio, annullato il precedenteavviso di accertamento del 19/4/2018 per “errore logico o di calcolo”,aveva ripristinato classamento e rendita precedenti alla dichiarazioneDocfa del 4/5/2017, riportando l’unità immobiliare di proprietà delcontribuente - sita nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (VA) - alla categoriacatastale D/8, con rendita di euro 5.810,14.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate, sulla base di un solo motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] resistemediante controricorso.

Entrambe le parti depositano memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso, si espone il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 legge n. 212/2000, dell’art. 3 legge n. 241/1990 edel d.m. n. 701/1994, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., per aver la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoritenuto l’atto impugnato carente di motivazione.1.1.

Oggetto di impugnazione è l’atto con cui l’amministrazione avevaannullato in autotutela l’avviso di accertamento del 19/4/2018,ripristinando classamento e rendita precedenti alla dichiarazione Docfa del4/5/2017, quando l’immobile era accatastato in categoria D/8 ed avevauna rendita di 11.250.000 lire.1.2.

In particolare, ad essere controversa è l’adeguatezzamotivazionale di tale atto, che la Corte regionale ha negato, secondo laricorrente con statuizione errata perché assunta in violazione di legge.1.3.

La censura è fondata.1.4.

Ogni qualvolta l’amministrazione finanziaria sostituisce un attoillegittimo con un altro privo di tale vizio, è essenziale che il nuovo avvisodi accertamento sia dotato di una motivazione idonea a far comprendereal contribuente le ragioni in virtù delle quali l’atto è stato sostituito daquello successivo.Numero registro generale 11458/2023Numero sezionale 3169/2026Numero di raccolta generale 9978/2026Data pubblicazione 17/04/20261.5.

La motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica,presidiata dall’art. 7 legge n. 212/2000, ha la funzione di mettere ilcontribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesatributaria (Cass., n. 6325/2023).

In particolare, il requisito motivazionaleesige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi dellaposizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioniriguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., n. 3860/2025; n.29845/2024; n. 26336/2024; n. 6501/2024; n. 2929/2024; n.28758/2023; n. 34014/2022; n. 23386/2021; n. 1569/2021).1.6.

A tali princìpi non si è uniformato il giudice di appello, laddove haritenuto l'atto impugnato carente di motivazione, mentre - secondo questaCorte - l’amministrazione finanziaria ha adeguatamente giustificato ilripristino dell’originario classamento, anteriore alla procedura Docfa del4/5/2017, col fatto che, alla data del 4/5/2017, non fossero ultimati ilavori per trasformare l’immobile da struttura ricettiva (D/8) ad abitazione,sicché l’immobile non aveva ancora le caratteristiche di tipo residenziale,che avrebbe assunto solo a lavori ultimati, ma possedeva quelle propriedelle strutture ricettive.1.7.

Questa, in particolare, la motivazione addotta dall’ufficio asostegno del ripristino della categoria catastale D/8 e della renditaaccertata prima del 4/5/2017: “Dai controlli effettuati, grazie anche allacospicua documentazione fotografica, sia fornita dalla parte che acquisitadurante il sopralluogo, è emerso che, alla data della variazione perl’ampliamento con cambio di destinazione n. 53125 del 4/5/2017,l’immobile aveva ancora le tipiche caratteristiche planimetriche efunzionali delle strutture ricettive, ossia di fabbricato costruito o adattatoNumero registro generale 11458/2023Numero sezionale 3169/2026Numero di raccolta generale 9978/2026Data pubblicazione 17/04/2026per le specifiche esigenze di una attività commerciale e non suscettibile didestinazione diversa senza una radicale trasformazione, declaratoria dellacategoria catastale D/8.

Solo a seguito dei lavori eseguiti, quindi dopo unaradicale trasformazione, la UIU ha assunto le caratteristiche di tiporesidenziale, atto dispositivo n. 13311 del 23/10/2018.

Pertanto, abbiamoannullato il precedente classamento attribuito con accertamento n.VA0043603 del 2018 per evidente errore logico o di calcolo”.1.8.

In definitiva, l’atto di annullamento in autotutela del classamento(in categoria A/8) e della rendita (di euro 2.321,47) accertati con l’atto del[OSCURATO:DATA_NASCITA] è, alla stregua della su riportata motivazione, fondato sullaritenuta necessità che il cambio di destinazione d’uso alla base delladichiarazione di variazione (di classamento e rendita) del 4/5/2017dovesse essere preceduto dalla ultimazione dei lavori necessari allatrasformazione dell’immobile da struttura ricettiva a residenziale.1.9.

Tale motivazione dà, quindi, pienamente conto dell’errore allabase dell’annullamento disposto d’ufficio dall’amministrazione, attesal’oggettiva idoneità degli elementi in essa enunciati a consentire l’esercizioeffettivo del diritto di difesa da parte del contribuente.1.10.

Il che è sufficiente ad accogliere la censura, al di là dellaquestione – in questa sede non in discussione – dell’effettivo verificarsi deipresupposti per l’annullamento, che attiene ad un profilo diverso da quellodella motivazione dell’atto.2.

L’impugnata sentenza va, dunque, cassata con rinvio della causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ancheper la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presentegiudizio di legittimità.Numero registro generale 11458/2023Numero sezionale 3169/2026Numero di raccolta generale 9978/2026Data pubblicazione 17/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 15/4/2026.Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stato- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Boscolo- controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 4590/2022, depositata il 21/11/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 4590/2022, depositata il 21/11/2022, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha respinto l’appellodell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Varese diaccogliere il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro l'atto di annullamento inNumero registro generale 11458/2023Numero sezionale 3169/2026Numero di raccolta generale 9978/2026Data pubblicazione 17/04/2026autotutela n. 2018VA0111594, con cui l’ufficio, annullato il precedenteavviso di accertamento del 19/4/2018 per “errore logico o di calcolo”,aveva ripristinato classamento e rendita precedenti alla dichiarazioneDocfa del 4/5/2017, riportando l’unità immobiliare di proprietà delcontribuente - sita nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (VA) - alla categoriacatastale D/8, con rendita di euro 5.810,14.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delleEntrate, sulla base di un solo motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] resistemediante controricorso. Entrambe le parti depositano memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso, si espone il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 legge n. 212/2000, dell’art. 3 legge n. 241/1990 edel d.m. n. 701/1994, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., per aver la Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradoritenuto l’atto impugnato carente di motivazione.1.1. Oggetto di impugnazione è l’atto con cui l’amministrazione avevaannullato in autotutela l’avviso di accertamento del 19/4/2018,ripristinando classamento e rendita precedenti alla dichiarazione Docfa del4/5/2017, quando l’immobile era accatastato in categoria D/8 ed avevauna rendita di 11.250.000 lire.1.2. In particolare, ad essere controversa è l’adeguatezzamotivazionale di tale atto, che la Corte regionale ha negato, secondo laricorrente con statuizione errata perché assunta in violazione di legge.1.3. La censura è fondata.1.4. Ogni qualvolta l’amministrazione finanziaria sostituisce un attoillegittimo con un altro privo di tale vizio, è essenziale che il nuovo avvisodi accertamento sia dotato di una motivazione idonea a far comprendereal contribuente le ragioni in virtù delle quali l’atto è stato sostituito daquello successivo.Numero registro generale 11458/2023Numero sezionale 3169/2026Numero di raccolta generale 9978/2026Data pubblicazione 17/04/20261.5. La motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica,presidiata dall’art. 7 legge n. 212/2000, ha la funzione di mettere ilcontribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesatributaria (Cass., n. 6325/2023). In particolare, il requisito motivazionaleesige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi dellaposizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioniriguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., n. 3860/2025; n.29845/2024; n. 26336/2024; n. 6501/2024; n. 2929/2024; n.28758/2023; n. 34014/2022; n. 23386/2021; n. 1569/2021).1.6. A tali princìpi non si è uniformato il giudice di appello, laddove haritenuto l'atto impugnato carente di motivazione, mentre - secondo questaCorte - l’amministrazione finanziaria ha adeguatamente giustificato ilripristino dell’originario classamento, anteriore alla procedura Docfa del4/5/2017, col fatto che, alla data del 4/5/2017, non fossero ultimati ilavori per trasformare l’immobile da struttura ricettiva (D/8) ad abitazione,sicché l’immobile non aveva ancora le caratteristiche di tipo residenziale,che avrebbe assunto solo a lavori ultimati, ma possedeva quelle propriedelle strutture ricettive.1.7. Questa, in particolare, la motivazione addotta dall’ufficio asostegno del ripristino della categoria catastale D/8 e della renditaaccertata prima del 4/5/2017: “Dai controlli effettuati, grazie anche allacospicua documentazione fotografica, sia fornita dalla parte che acquisitadurante il sopralluogo, è emerso che, alla data della variazione perl’ampliamento con cambio di destinazione n. 53125 del 4/5/2017,l’immobile aveva ancora le tipiche caratteristiche planimetriche efunzionali delle strutture ricettive, ossia di fabbricato costruito o adattatoNumero registro generale 11458/2023Numero sezionale 3169/2026Numero di raccolta generale 9978/2026Data pubblicazione 17/04/2026per le specifiche esigenze di una attività commerciale e non suscettibile didestinazione diversa senza una radicale trasformazione, declaratoria dellacategoria catastale D/8. Solo a seguito dei lavori eseguiti, quindi dopo unaradicale trasformazione, la UIU ha assunto le caratteristiche di tiporesidenziale, atto dispositivo n. 13311 del 23/10/2018. Pertanto, abbiamoannullato il precedente classamento attribuito con accertamento n.VA0043603 del 2018 per evidente errore logico o di calcolo”.1.8. In definitiva, l’atto di annullamento in autotutela del classamento(in categoria A/8) e della rendita (di euro 2.321,47) accertati con l’atto del[OSCURATO:DATA_NASCITA] è, alla stregua della su riportata motivazione, fondato sullaritenuta necessità che il cambio di destinazione d’uso alla base delladichiarazione di variazione (di classamento e rendita) del 4/5/2017dovesse essere preceduto dalla ultimazione dei lavori necessari allatrasformazione dell’immobile da struttura ricettiva a residenziale.1.9. Tale motivazione dà, quindi, pienamente conto dell’errore allabase dell’annullamento disposto d’ufficio dall’amministrazione, attesal’oggettiva idoneità degli elementi in essa enunciati a consentire l’esercizioeffettivo del diritto di difesa da parte del contribuente.1.10. Il che è sufficiente ad accogliere la censura, al di là dellaquestione – in questa sede non in discussione – dell’effettivo verificarsi deipresupposti per l’annullamento, che attiene ad un profilo diverso da quellodella motivazione dell’atto.2. L’impugnata sentenza va, dunque, cassata con rinvio della causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ancheper la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presentegiudizio di legittimità.Numero registro generale 11458/2023Numero sezionale 3169/2026Numero di raccolta generale 9978/2026Data pubblicazione 17/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 15/4/2026.Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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