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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 maggio 2021

Cassazione n. 27691/2021

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ARSIZIO, depositato il oiM 20/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardecchia, che le ha ribadite in udienza pubblica, chiedendo il rigetto del ricorso; uditi l'[OSCURATO:PERSONA], per delega dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente e l'[OSCURATO:PERSONA] per la contro ricorrente; osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] 1) La questione oggetto di ricorso di legittimità è sorta in ambito di procedura concorsuale a seguito del fallimento - dopo un concordato preventivo (cd. prenotativo), poi risolto - della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiese al giudice delegato l'ammissione al passivo fallimentare per il credito costituito dai canoni di locazionebdi un contratto di affitto di ramo d'azienda concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]., in data antecedente sia al concordato che al.- successivo;- fallimento. 1.3) L'istanza di ammissione al passivo fallimentare venne rigettata dal competente giudice delegato al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e l'opposizione, proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., è stata disattesa, con decreto del 20/02/2019, dal Tribunale, in composizione collegiale, di [OSCURATO:PERSONA]. 1.4) Avverso il detto decreto collegiale ricorre, con atto affidato a tre motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. 1.5) Resiste con controricorso, corredato da memoria per l'udienza di discussione, il [OSCURATO:SOCIETA]. 1.6) All'esito dell'udienza pubblica del 19 maggio 2021, svoltasi nella modalità disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre Ud. 19/05/2021 PU R.G.

N. 10681/2019, estensore: C. Valle 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero e sentiti lo stesso P.G. e i difensori delle parti il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione. [OSCURATO:PERSONA] 2) I tre motivi di ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. censurano come segue il decreto del Tribunale in composizione collegiale di [OSCURATO:PERSONA]: 2.1) Il primo mezzo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., in tema di interpretazione dei contratti e segnatamente di quelli di locazione e in relazione agli artt. 1321 e 1324 cod. civ. in tema di libera determinazione del contratto nonché violazione dell'art. 1372 cod. civ. per illegittima eterodeterminazione della clausola contrattuale sulla durata del contratto di affitto. 2.2) Il secondo motivo afferma violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1406 cod. civ. e dell'art. 1624 cod. civ. in tema di divieto di subaffitto e di cessione del contratto di affitto; violazione di legge ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2558 cod. civ. in relazione all'art. 1362 e segg. cod. civ. per avere il Tribunale ritenuto che il contratto di subaffitto di ramo d'azienda determinasse un effetto successorio immediato tra l'affittante e il subaffittante nei rapporti con il locatore. 2.3) Infine, il terzo e ultimo motivo pone censure di violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., di violazione e falsa applicazione degli artt. 1519, 1594 e 1595 cod. civ., per avere il Tribunale escluso l'applicabilità della disciplina generale della locazione al contratto di locazione di ramo d'azienda. 3) La vicenda prende le mosse, come detto, da un contratto di affitto di ramo d'azienda, denominato «[OSCURATO:SOCIETA]» ed avente ad oggetto l'«Ufficio stile» (compiutamente individuato), tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Pag. 3 di 10 (17 Ud. 19/05/2021 PU R.G.

N. 10681/2019, estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., stipulato in data 28/10/2011 con decorrenza dal successivo 01/11/2011 e scadenza al 31/07/2014, con canone annuo di euro trentamila e previsione di divieto di subaffitto.

Dopo l'istanza di concordato (cd. prenotativo) depositata il 19/11/2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. stipulò, in data 01/08/2013, con la [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di cessione di ramo d'azienda, esercitato in [OSCURATO:PERSONA], al viale Lombardia n. 7, in esso compreso il rapporto derivante dal contratto di affitto del ramo [OSCURATO:SOCIETA], come da indicazione specifica nel contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. (clausola art. 2.2.), con durata annuale rinnovabile tacitamente alla scadenza, salvo il recesso.

Nell'art. 18 del contratto del 01/08/2013 era previsto che [OSCURATO:SOCIETA]., senza pregiudizio delle proprie ragioni, riconosceva la [OSCURATO:PERSONA]t4-4"[OSCURATO:SOCIETA]. quale subaffittuaria del ramo d'azienda e del marchio [OSCURATO:SOCIETA] e del relativo logo.

In forza di tale clausola la [OSCURATO:SOCIETA]. afferma che non vi era stata liberazione alcuna della [OSCURATO:SOCIETA]. con la conseguenza che i canoni locativi, maturati e maturandi fino alla restituzione del bene, continuavano ad esserle dovuti e chiedeva l'ammissione al passivo della [OSCURATO:SOCIETA]., stante l'assoggettamento della stessa a procedura fallimentare dopo la risoluzione del concordato.

I tre motivi di ricorso presentano, tutti, forti profili di mancata specificazione degli atti processuali delle fasi di merito nei quali le censure sarebbero state portate alla cognizione giudiziale. 4) Il primo motivo di ricorso è inammissibile con riferimento a tutti i profili di censura che esso propone. 4.1) In particolare, avuto riguardo alla presunta violazione delle norme di interpretazione del contratto (o sull'ermeneutica contrattuale) occorre rilevare che le censure mosse con il primo motivo sono del tutto aspecifiche, in quanto non vanno oltre la Ud. 19/05/2021 PU R.G.

N. 10681/2019, estensore: C. Valle generica individuazione delle norme asseritamente violate e, anzi, le richiamano soltanto nei loro estremi (testualmente: «artt. 1362 e segg. cod. civ.»).

Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale, in materia di ermeneutica contrattuale (tra molte: Cass. n. 07794 del 29/03/2018): - l'interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v.

Cass. n. 07597 del 31/03/2006; Cass. n. 07557 del 01/04/2011; Cass. n. 02109 del 14/02/2012; Cass. n. 15763 del 29/07/2016); - pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 17168 del 09/10/2012; Cass. n. 05595 del 11/03/2014; Cass. n. 03980 del 27/02/2015; Cass. n. 14715 del 19/07/2016); - di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito Ud. 19/05/2021 PU R.G.

N. 10681/2019, estensore: C. Valle alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 04178 del 22/02/2007; Cass. n. 19044 del 03/09/2010). 4.2) Non ha profili di maggiore specificità la censura relativa agli artt. 1321 e 1324 cod. civ. che dovrebbe avere ad oggetto la (violazione della) libera determinazione del contratto nonché la censura relativa al disposto dell'art. 1372 cod. civ. per asserita illegittima eterodeterminazione della clausola contrattuale sulla durata dell'affitto dell'azienda. c--14-úv Fermo restando quanto già sopra rilevato in punto di specificità delle censure (l'art. 1324 cod. civ., riguardante l'applicabilità agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale della disciplina dei contratti, è soltanto enunciato) dette censure non colgono adeguatamente il ragionamento decisorio del Tribunale, laddove esso ha ritenuto applicabile integralmente l'art. 2558 cod. civ., con conseguente pieno subentro della [OSCURATO:SOCIETA]. nella posizione della [OSCURATO:SOCIETA]., quale effetto del contratto di affitto di ramo d'azienda con questa intervenuto, con l'ulteriore corollario che anche la clausola di rinnovo tacito, salvo disdetta, alla scadenza annuale di cui al contratto di affitto di ramo d'azienda, doveva ritenersi pienamente operante.

Il decreto impugnato ha infatti affermato, richiamando coerente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende dare continuità, che la disciplina prevista dall'art. 2558 ! commi 1 e 3, cod. civ. è applicabile non soltanto alle ipotesi di cessione di azienda ma in via estensiva anche all'ipotesi di affitto di ramo d'azienda mediante il quale si realizza, in forza di un fatto giuridico idonea a produrla, la sostituzione di un imprenditore a un Ud. 19/0572021 PU R.G.

N. 10681/2019, estensore: C. Valle altro nell'esercizio dell'impressa (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 31466 Rv.651927 - 01 e 11/06/2018, n. 15065 Rv. 649076 - 01).

La conclusione alla quale perviene il Tribunale è, altresì, logicamente motivata anche itt, relazione all'efficacia della dichiarazione di assenso alla cessione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto ricondotta (sotto forma di interpello preventivo) alla previsione di cui all'art. 2558, comma 2, cod. civ.

Le censure in punto di eterodeterminazione del contenuto e della durata del contratto sono, pertanto, inammissibili 5) Il secondo motivo di ricorso non consente, parimenti, di i4,47, ritenere adeguatamente censurato il percorso motivazione del provvedimento impugnato.

La censura relativa alla sussistenza, e comunque alla stipulazione di un patto contrario al subentro di [OSCURATO:SOCIETA]. nel contratto di affitto di ramo d'azienda, che viene sviluppata nel secondo motivo di ricorso 1è inammissibile, in quanto non risulta dove e quando essa sia stata proposta nelle fasi di merito dinanzi al giudice delegato al fallimento e in sede cii reclamo m:- e -r an - - - sattes È, 41 0,,/Rt, /44 ut peraltro,tato esplicitamente ammesso che la [OSCURATO:SOCIETA]. prestò consenso all'affitto del ramo d'azienda da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. laddove venne interpellata e tanto è sufficiente per escludere ogni contraria pattuizione, giusta quanto sopra rilevato in relazione al primo motivo di ricorso. 5.1) Il secondo mezzo è, altresì, carente di specificità, laddove omette di indicare, appunto specificandoli almeno nella loro individuazione di carattere generale, quali sarebbero i contratti di carattere personale che ai sensi dell'art. 2558, comma 1, cod. civ., precluderebbero il subentro dell'acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. nel contratto di affitto di ramo d'azienda.Ud. 19/05/2021 PU R.G.

N. 10681/2019, estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] censura è vieppiù immotivata laddove si legga il provvedimento impugnato, che alla pag. 5 ha espressamente indicato le tipologie di contratti che nel caso di trasferimento o affitto di azienda si trasferiscono, individuandole nei «contratti di azienda» (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e dallo stesso acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale) e nei «contratti di impresa» non aventi ad oggetto direttamente beni aziendali bensì attinenti all'organizzazione dell'impresa stessa, come quelli di somministrazione con fornitori, quelli di assicurazione, quelli di appalto, ed ha affermato che in detta seconda categoria rientra anche il contratto di affitto di azienda.

C:4:42 5.2) La questione, peraltro, appare prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità e, in ogni caso, nell'esposizione del ricorso non è indicato dove e quando essa venne portata all'attenzione del giudice delegato e del giudice del reclamo fallimentare.

Inoltre il carattere escludente il fenomeno successorio, derivante dall'essere il contratto concluso in considerazione della peculiare connotazione personalistica del contraente ceduto (cd. intuitus personae)2non è in alcun modo adeguatamente?sposto, come esattamente dedotto nel controricorso, alle pagg. 16 e 17, limitandosi la ricorrente ad affermare che il contratto di affitto fosse connotato in senso particolare dalla sua condizione soggettiva. 5.3) La censura fondata sulla violazione del n. 5 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. è, inoltre, del tutto priva di consistenza, laddove non individua in alcun modo il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, limitandosi ad affermare che esso consisterebbe nella circostanza dell'avvenuto pagamento dei canoni da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. fino alla scadenza del contratto di affitto del ramo d'azienda e in tal modo incorrendo in inammissibilità in quanto i provvedimenti di primo e secondo grado sono perfettamente Ud. 19/05/2021 PU R.G.

N. 10681/2019, estensore: C. Valle conformi, avendo ritenuto il detto pagamento dei canoni inconferente nell'assetto complessivo dei rapporti derivante dall'applicazione dell'art. 2558 cod. civ. alla fattispecie. 6) I primi due motivi sono, pertanto, inammissibili. 7) Il terzo motivo del ricorso non presenta parimenti connotazioni adeguate a condurre all'accoglimento. 7.1) Esso si appunta in modo apodittico sulla mancata applicazione da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del reclamo fallimentare, dello statuto locativo, ma si limita a reiterare censure già ampiamente disattese, quali quella sugli artt. 1594 e 1595 cod. civ., rispetto alla quale il decreto ha affermato che la sublocazione di cui all'art. 1594 cod. civ. comporta la nascita di un nuovo rapporto derivato, tra il conduttore-sublocatore e il subconduttore, che dipende dal rapporto principale ma che è un rapporto del tutto nuovo e ulteriore sebbene identico nei contenuti rispetto a quello principale, in tal modo distinguendosi del tutto dall'affitto di azienda di cui all'art. 2558 cod. civ., nel quale il conduttore succede nella posizione contrattuale del cedente, in tal modo venendo preclusa l'applicabilità dell'art. 1595 cod. civ. con la conseguenza che la prospettazione, della parte qui ricorrente, di risoluzione del contratto di affitto del ramo [OSCURATO:SOCIETA] non può farsi derivare dalla scadenza del contratto di affitto del ramo stesso. 7.2) Il terzo mezzo è, pertanto, anch'esso, inammissibile. 8) In conclusione, il ricorso, nel riscontro di ipotesi di inammissibilità di tutti i motivi prospettati, deve essere dichiarato del tutto inammissibile. 9) Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa dell'attività processuale espletata.Ud. 19/05/2021 PU R.G.

N. 10681/2019, estensore: C. Valle 10) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione terza civile, in data 19 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARSIZIO, depositato il oiM 20/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardecchia, che le ha ribadite in udienza pubblica, chiedendo il rigetto del ricorso; uditi l'[OSCURATO:PERSONA], per delega dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente e l'[OSCURATO:PERSONA] per la contro ricorrente; osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] 1) La questione oggetto di ricorso di legittimità è sorta in ambito di procedura concorsuale a seguito del fallimento - dopo un concordato preventivo (cd. prenotativo), poi risolto - della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiese al giudice delegato l'ammissione al passivo fallimentare per il credito costituito dai canoni di locazionebdi un contratto di affitto di ramo d'azienda concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]., in data antecedente sia al concordato che al.- successivo;- fallimento. 1.3) L'istanza di ammissione al passivo fallimentare venne rigettata dal competente giudice delegato al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e l'opposizione, proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., è stata disattesa, con decreto del 20/02/2019, dal Tribunale, in composizione collegiale, di [OSCURATO:PERSONA]. 1.4) Avverso il detto decreto collegiale ricorre, con atto affidato a tre motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. 1.5) Resiste con controricorso, corredato da memoria per l'udienza di discussione, il [OSCURATO:SOCIETA]. 1.6) All'esito dell'udienza pubblica del 19 maggio 2021, svoltasi nella modalità disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre Ud. 19/05/2021 PU R.G. N. 10681/2019, estensore: C. Valle 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero e sentiti lo stesso P.G. e i difensori delle parti il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione. [OSCURATO:PERSONA] 2) I tre motivi di ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. censurano come segue il decreto del Tribunale in composizione collegiale di [OSCURATO:PERSONA]: 2.1) Il primo mezzo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., in tema di interpretazione dei contratti e segnatamente di quelli di locazione e in relazione agli artt. 1321 e 1324 cod. civ. in tema di libera determinazione del contratto nonché violazione dell'art. 1372 cod. civ. per illegittima eterodeterminazione della clausola contrattuale sulla durata del contratto di affitto. 2.2) Il secondo motivo afferma violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1406 cod. civ. e dell'art. 1624 cod. civ. in tema di divieto di subaffitto e di cessione del contratto di affitto; violazione di legge ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2558 cod. civ. in relazione all'art. 1362 e segg. cod. civ. per avere il Tribunale ritenuto che il contratto di subaffitto di ramo d'azienda determinasse un effetto successorio immediato tra l'affittante e il subaffittante nei rapporti con il locatore. 2.3) Infine, il terzo e ultimo motivo pone censure di violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., di violazione e falsa applicazione degli artt. 1519, 1594 e 1595 cod. civ., per avere il Tribunale escluso l'applicabilità della disciplina generale della locazione al contratto di locazione di ramo d'azienda. 3) La vicenda prende le mosse, come detto, da un contratto di affitto di ramo d'azienda, denominato «[OSCURATO:SOCIETA]» ed avente ad oggetto l'«Ufficio stile» (compiutamente individuato), tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Pag. 3 di 10 (17 Ud. 19/05/2021 PU R.G. N. 10681/2019, estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., stipulato in data 28/10/2011 con decorrenza dal successivo 01/11/2011 e scadenza al 31/07/2014, con canone annuo di euro trentamila e previsione di divieto di subaffitto. Dopo l'istanza di concordato (cd. prenotativo) depositata il 19/11/2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. stipulò, in data 01/08/2013, con la [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di cessione di ramo d'azienda, esercitato in [OSCURATO:PERSONA], al viale Lombardia n. 7, in esso compreso il rapporto derivante dal contratto di affitto del ramo [OSCURATO:SOCIETA], come da indicazione specifica nel contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. (clausola art. 2.2.), con durata annuale rinnovabile tacitamente alla scadenza, salvo il recesso. Nell'art. 18 del contratto del 01/08/2013 era previsto che [OSCURATO:SOCIETA]., senza pregiudizio delle proprie ragioni, riconosceva la [OSCURATO:PERSONA]t4-4"[OSCURATO:SOCIETA]. quale subaffittuaria del ramo d'azienda e del marchio [OSCURATO:SOCIETA] e del relativo logo. In forza di tale clausola la [OSCURATO:SOCIETA]. afferma che non vi era stata liberazione alcuna della [OSCURATO:SOCIETA]. con la conseguenza che i canoni locativi, maturati e maturandi fino alla restituzione del bene, continuavano ad esserle dovuti e chiedeva l'ammissione al passivo della [OSCURATO:SOCIETA]., stante l'assoggettamento della stessa a procedura fallimentare dopo la risoluzione del concordato. I tre motivi di ricorso presentano, tutti, forti profili di mancata specificazione degli atti processuali delle fasi di merito nei quali le censure sarebbero state portate alla cognizione giudiziale. 4) Il primo motivo di ricorso è inammissibile con riferimento a tutti i profili di censura che esso propone. 4.1) In particolare, avuto riguardo alla presunta violazione delle norme di interpretazione del contratto (o sull'ermeneutica contrattuale) occorre rilevare che le censure mosse con il primo motivo sono del tutto aspecifiche, in quanto non vanno oltre la Ud. 19/05/2021 PU R.G. N. 10681/2019, estensore: C. Valle generica individuazione delle norme asseritamente violate e, anzi, le richiamano soltanto nei loro estremi (testualmente: «artt. 1362 e segg. cod. civ.»). Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale, in materia di ermeneutica contrattuale (tra molte: Cass. n. 07794 del 29/03/2018): - l'interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. n. 07597 del 31/03/2006; Cass. n. 07557 del 01/04/2011; Cass. n. 02109 del 14/02/2012; Cass. n. 15763 del 29/07/2016); - pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 17168 del 09/10/2012; Cass. n. 05595 del 11/03/2014; Cass. n. 03980 del 27/02/2015; Cass. n. 14715 del 19/07/2016); - di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito Ud. 19/05/2021 PU R.G. N. 10681/2019, estensore: C. Valle alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 04178 del 22/02/2007; Cass. n. 19044 del 03/09/2010). 4.2) Non ha profili di maggiore specificità la censura relativa agli artt. 1321 e 1324 cod. civ. che dovrebbe avere ad oggetto la (violazione della) libera determinazione del contratto nonché la censura relativa al disposto dell'art. 1372 cod. civ. per asserita illegittima eterodeterminazione della clausola contrattuale sulla durata dell'affitto dell'azienda. c--14-úv Fermo restando quanto già sopra rilevato in punto di specificità delle censure (l'art. 1324 cod. civ., riguardante l'applicabilità agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale della disciplina dei contratti, è soltanto enunciato) dette censure non colgono adeguatamente il ragionamento decisorio del Tribunale, laddove esso ha ritenuto applicabile integralmente l'art. 2558 cod. civ., con conseguente pieno subentro della [OSCURATO:SOCIETA]. nella posizione della [OSCURATO:SOCIETA]., quale effetto del contratto di affitto di ramo d'azienda con questa intervenuto, con l'ulteriore corollario che anche la clausola di rinnovo tacito, salvo disdetta, alla scadenza annuale di cui al contratto di affitto di ramo d'azienda, doveva ritenersi pienamente operante. Il decreto impugnato ha infatti affermato, richiamando coerente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende dare continuità, che la disciplina prevista dall'art. 2558 ! commi 1 e 3, cod. civ. è applicabile non soltanto alle ipotesi di cessione di azienda ma in via estensiva anche all'ipotesi di affitto di ramo d'azienda mediante il quale si realizza, in forza di un fatto giuridico idonea a produrla, la sostituzione di un imprenditore a un Ud. 19/0572021 PU R.G. N. 10681/2019, estensore: C. Valle altro nell'esercizio dell'impressa (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 31466 Rv.651927 - 01 e 11/06/2018, n. 15065 Rv. 649076 - 01). La conclusione alla quale perviene il Tribunale è, altresì, logicamente motivata anche itt, relazione all'efficacia della dichiarazione di assenso alla cessione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto ricondotta (sotto forma di interpello preventivo) alla previsione di cui all'art. 2558, comma 2, cod. civ. Le censure in punto di eterodeterminazione del contenuto e della durata del contratto sono, pertanto, inammissibili 5) Il secondo motivo di ricorso non consente, parimenti, di i4,47, ritenere adeguatamente censurato il percorso motivazione del provvedimento impugnato. La censura relativa alla sussistenza, e comunque alla stipulazione di un patto contrario al subentro di [OSCURATO:SOCIETA]. nel contratto di affitto di ramo d'azienda, che viene sviluppata nel secondo motivo di ricorso 1è inammissibile, in quanto non risulta dove e quando essa sia stata proposta nelle fasi di merito dinanzi al giudice delegato al fallimento e in sede cii reclamo m:- e -r an - - - sattes È, 41 0,,/Rt, /44 ut peraltro,tato esplicitamente ammesso che la [OSCURATO:SOCIETA]. prestò consenso all'affitto del ramo d'azienda da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. laddove venne interpellata e tanto è sufficiente per escludere ogni contraria pattuizione, giusta quanto sopra rilevato in relazione al primo motivo di ricorso. 5.1) Il secondo mezzo è, altresì, carente di specificità, laddove omette di indicare, appunto specificandoli almeno nella loro individuazione di carattere generale, quali sarebbero i contratti di carattere personale che ai sensi dell'art. 2558, comma 1, cod. civ., precluderebbero il subentro dell'acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. nel contratto di affitto di ramo d'azienda.Ud. 19/05/2021 PU R.G. N. 10681/2019, estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] censura è vieppiù immotivata laddove si legga il provvedimento impugnato, che alla pag. 5 ha espressamente indicato le tipologie di contratti che nel caso di trasferimento o affitto di azienda si trasferiscono, individuandole nei «contratti di azienda» (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e dallo stesso acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale) e nei «contratti di impresa» non aventi ad oggetto direttamente beni aziendali bensì attinenti all'organizzazione dell'impresa stessa, come quelli di somministrazione con fornitori, quelli di assicurazione, quelli di appalto, ed ha affermato che in detta seconda categoria rientra anche il contratto di affitto di azienda. C:4:42 5.2) La questione, peraltro, appare prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità e, in ogni caso, nell'esposizione del ricorso non è indicato dove e quando essa venne portata all'attenzione del giudice delegato e del giudice del reclamo fallimentare. Inoltre il carattere escludente il fenomeno successorio, derivante dall'essere il contratto concluso in considerazione della peculiare connotazione personalistica del contraente ceduto (cd. intuitus personae)2non è in alcun modo adeguatamente?sposto, come esattamente dedotto nel controricorso, alle pagg. 16 e 17, limitandosi la ricorrente ad affermare che il contratto di affitto fosse connotato in senso particolare dalla sua condizione soggettiva. 5.3) La censura fondata sulla violazione del n. 5 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. è, inoltre, del tutto priva di consistenza, laddove non individua in alcun modo il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, limitandosi ad affermare che esso consisterebbe nella circostanza dell'avvenuto pagamento dei canoni da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. fino alla scadenza del contratto di affitto del ramo d'azienda e in tal modo incorrendo in inammissibilità in quanto i provvedimenti di primo e secondo grado sono perfettamente Ud. 19/05/2021 PU R.G. N. 10681/2019, estensore: C. Valle conformi, avendo ritenuto il detto pagamento dei canoni inconferente nell'assetto complessivo dei rapporti derivante dall'applicazione dell'art. 2558 cod. civ. alla fattispecie. 6) I primi due motivi sono, pertanto, inammissibili. 7) Il terzo motivo del ricorso non presenta parimenti connotazioni adeguate a condurre all'accoglimento. 7.1) Esso si appunta in modo apodittico sulla mancata applicazione da parte del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del reclamo fallimentare, dello statuto locativo, ma si limita a reiterare censure già ampiamente disattese, quali quella sugli artt. 1594 e 1595 cod. civ., rispetto alla quale il decreto ha affermato che la sublocazione di cui all'art. 1594 cod. civ. comporta la nascita di un nuovo rapporto derivato, tra il conduttore-sublocatore e il subconduttore, che dipende dal rapporto principale ma che è un rapporto del tutto nuovo e ulteriore sebbene identico nei contenuti rispetto a quello principale, in tal modo distinguendosi del tutto dall'affitto di azienda di cui all'art. 2558 cod. civ., nel quale il conduttore succede nella posizione contrattuale del cedente, in tal modo venendo preclusa l'applicabilità dell'art. 1595 cod. civ. con la conseguenza che la prospettazione, della parte qui ricorrente, di risoluzione del contratto di affitto del ramo [OSCURATO:SOCIETA] non può farsi derivare dalla scadenza del contratto di affitto del ramo stesso. 7.2) Il terzo mezzo è, pertanto, anch'esso, inammissibile. 8) In conclusione, il ricorso, nel riscontro di ipotesi di inammissibilità di tutti i motivi prospettati, deve essere dichiarato del tutto inammissibile. 9) Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa dell'attività processuale espletata.Ud. 19/05/2021 PU R.G. N. 10681/2019, estensore: C. Valle 10) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione terza civile, in data 19 maggio
Decreto Cassazione n. 27691/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris