CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 01628/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5875-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] DELL'AMM.RE, 2774 elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 138, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4208/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ebbe a chiedere ed ottenere dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo per la somma di C 1.034.533,74 in odio al [OSCURATO:PERSONA] a titolo di corrispettivo non pagato per opere eseguite in favore del Consorzio debitore. [OSCURATO:PERSONA] ebbe a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed il Tribunale romano, resistendo il Cutini, rigettò l'opposizione proposta. Avverso detta decisione propose gravame il [OSCURATO:PERSONA] avanti la Corte d'Appello di Roma, che, resistendo il Cutini, rigettò l'appello posto che al Consorzio impugnante era da attribuire la natura giuridica di associazione non riconosciuta e, non già, di consorzio ex art 2602 cod. civ., sicché sussisteva la sua legittimazione ed inoltre l'eccezione di prescrizione era stata tardivamente sollevata. Avverso detta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato su cinque motivi. Ha resistito con controricorso la srl [OSCURATO:PERSONA], quale conferitaria dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]. Con atto datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto rituale rinuncia all'impugnazione mossa e tale rinuncia risulta, ritualmente accettata dalla srl [OSCURATO:PERSONA] con la sottoscrizione dello stesso atto di rinuncia. Ragioni della decisione Il procedimento di legittimità conseguito al ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato estinto per intervenuta rituale rinuncia ex art 390 cod. proc. civ. all'impugnazione proposta. L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente costituito, ex art 391 cod. proc. civ., comporta che nulla s'ha da provvedere circa le spese di questo giudizio di legittimità. P. Q. M. Dichiara estinto il presente procedimento per intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Nulla per le spese. Così deciso in Roma nell'adunanza in camera di consiglio del 21 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio