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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2023

Cassazione n. 42577/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel procedimento n. 20266/2021/2021 R.G.

P.M.

Teramo, a carico di ignoti avverso l'ordinanza di archiviazione del 11/04/2023 pronunciata dal G.I.P. di Teramo. udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Teramo archiviava il procedimento penale a carico di ignoti per i reati di cui agli artt. 452-bis e 452-quater cod. pen..

2. LAvve..r..so-tattenz;7 1e persone offese propongono ricorso congiunto per cassazione, con cui deducono l'illogicità della motivazione, l'inosservanza di legge e il travisamento delle provejavverso l'ordinanza con cui il GIP presso il Tribunale di Teramo ha disposto l'archiviazione del procedimento, sia in riferimento al difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti, sia in ordine alla procedura e alla metodologia di campionamento dello scarico del depuratore e del laghetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

L'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., se non nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen..

Il ricorso è pertanto inammissibile perché presentato avverso un provvedimento inoppugnabile secondo il principio di tassatività delle impugnazioni. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018 Cc., P.O. in proc.

B e altro, Rv. 273371 - 01).

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel procedimento n. 20266/2021/2021 R.G. P.M. Teramo, a carico di ignoti avverso l'ordinanza di archiviazione del 11/04/2023 pronunciata dal G.I.P. di Teramo. udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Teramo archiviava il procedimento penale a carico di ignoti per i reati di cui agli artt. 452-bis e 452-quater cod. pen.. 2. LAvve..r..so-tattenz;7 1e persone offese propongono ricorso congiunto per cassazione, con cui deducono l'illogicità della motivazione, l'inosservanza di legge e il travisamento delle provejavverso l'ordinanza con cui il GIP presso il Tribunale di Teramo ha disposto l'archiviazione del procedimento, sia in riferimento al difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti, sia in ordine alla procedura e alla metodologia di campionamento dello scarico del depuratore e del laghetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., se non nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen.. Il ricorso è pertanto inammissibile perché presentato avverso un provvedimento inoppugnabile secondo il principio di tassatività delle impugnazioni. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018 Cc., P.O. in proc. B e altro, Rv. 273371 - 01). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembr
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