CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 15103/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Urt visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorso [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena risulta manifestamente infondato alla luce del conforme consolidato indirizzo espresso da questa Corte secondo cui «in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni, deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez. U, Sentenza n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01); rilevato che il motivo risulta anche generico in quanto meramente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile - con il venir meno di ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) -, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] A