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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11091/2026

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ppresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];2026 - intimato -508 avverso la sentenza n. 82/2022 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 22/03/2022 R.G.N. 686/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Salerno ha respinto l’impugnazioneproposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso laNumero registro generale 22840/2022sentenza di rigetto dell’opposizione ai decreti ingiuntivi emessiN umero sezionale 508/2026Numero di raccolta generale 11091/2026dal Tribunale di Nocera inferiore a titolo di compenso perData pubblicazione 25/04/2026prestazioni rese in regime di attività libero professionaleintramuraria.2.

La Corte territoriale, richiamata la contrattazione collettiva inmateria e i regolamenti aziendali (in particolare: Regolamentoaziendale n. 1863 del 23/12/2002; Regolamento approvato condelibera n.199 del 2004, lett.

A comma 3, comma 8, lettera B,comma 10, relativa alle modalità di esercizio delle attivitàambulatoriali delle strutture del Dipartimento dei servizidiagnostici in regime libero professionale), ha ritenuto che dalrendiconto depositato agli atti e non specificamente contestatorisultasse provato il diritto alla remunerazione rivendicata, inquanto dal documento si evinceva:il fatturato complessivo delle attività erogate dell’equipe perl’annualità in questione; la quota assegnata alla equipe; la quotapro-capite del singolo medico in termini economici di costo,l’elenco nominativo dei singoli lavoratori, l’indicazione analiticadei singoli ruoli, le quote economiche determinate in relazionealla tariffa applicabile, l’attività prestazionale eseguita, laqualifica, l’individuale partecipazione esecutiva, lasottoscrizione di ciascun lavoratore, il totale degli esamieseguiti, con indicazione analitica delle prestazioni eseguite, ilrelativo costo unitario.3.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione laAzienda [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo,mentre il lavoratore è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1, 2,3, 4, 5, 6, 7 nonché A.2.1. dell’art. 2 del Regolamento aziendaleNumero registro generale 22840/2022approvato con delibera n. 1863 del 23 dicembre 2002 della ASLN umero sezionale 508/2026Numero di raccolta generale 11091/2026Salerno 1 (ora ASL Salerno) nonché lettera A e B commi 10, 11,Data pubblicazione 25/04/2026e 15 del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 199del 19 febbraio 2004 della ASL Salerno 1 (ora ASL Salerno), inrelazione all’art. 55, comma 1 e 2, del CCNL 8 giugno 2000,come modificato ed integrato dagli artt. 14 e 18 del CCNL 3novembre 2005, in relazione all’art. 2697 c.c.

Si assume che laCorte d’appello non abbia considerato la doglianza relativa alladifformità del rendiconto depositato rispetto alle prescrizioni delregolamento, difformità che aveva precluso l’accertamento circala fondatezza della pretesa azionata in via monitoria, che,contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello, era statacontestata nei suoi presupposti, anche in ordine al fatto che leprestazioni fossero state svolte fuori dell’orario di lavoro.2.

La censura, nei termini formulati, presenta plurimi profili diinammissibilità.2.1.

In primo luogo, nel dedurre la violazione dei regolamentiaziendali (peraltro neppure indicati come allegati al ricorso), èstata omessa l’indicazione specifica delle regole ermeneuticheche si assumono violate, secondo il principio consolidato per cuil’interpretazione del contratto – nella specie l’attounilaterale/regolamento della ASL che è soggetto al medesimoregime ex art. 1324 c.c. - può essere sindacata in sede dilegittimità solo nel caso di violazione delle regole legali diermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente per ilsolo fatto che il giudice di merito abbia scelto una tra lemolteplici interpretazioni del testo (così Cass. Sez.

L,25/07/2024, n. 20787, e precedenti ivi citati).2.2.

Inoltre, con riferimento all’asserita contestazione delrendiconto, in violazione del principio di specificità dellacensura, è stata pure omessa l’indicazione della sedeNumero registro generale 22840/2022processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentateN umero sezionale 508/2026Numero di raccolta generale 11091/2026come disattese, in modo da consentire alla Corte di valutare laData pubblicazione 25/04/2026sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art.115 c.p.c. (così, fra molte, Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15058).2.3.

Infine, la censura, sotto l’apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorieoperata dal giudice di merito (così, in particolare, Cass. Sez.

U.,27/12/2019, n. 34476).3.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senzanecessità di pronuncia sulle spese, in difetto di attività difensivadell’intimato.4.

Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati daCass.

Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza dellecondizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 03/02/2026.Il PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];2026 - intimato -508 avverso la sentenza n. 82/2022 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 22/03/2022 R.G.N. 686/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Salerno ha respinto l’impugnazioneproposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso laNumero registro generale 22840/2022sentenza di rigetto dell’opposizione ai decreti ingiuntivi emessiN umero sezionale 508/2026Numero di raccolta generale 11091/2026dal Tribunale di Nocera inferiore a titolo di compenso perData pubblicazione 25/04/2026prestazioni rese in regime di attività libero professionaleintramuraria.2. La Corte territoriale, richiamata la contrattazione collettiva inmateria e i regolamenti aziendali (in particolare: Regolamentoaziendale n. 1863 del 23/12/2002; Regolamento approvato condelibera n.199 del 2004, lett. A comma 3, comma 8, lettera B,comma 10, relativa alle modalità di esercizio delle attivitàambulatoriali delle strutture del Dipartimento dei servizidiagnostici in regime libero professionale), ha ritenuto che dalrendiconto depositato agli atti e non specificamente contestatorisultasse provato il diritto alla remunerazione rivendicata, inquanto dal documento si evinceva:il fatturato complessivo delle attività erogate dell’equipe perl’annualità in questione; la quota assegnata alla equipe; la quotapro-capite del singolo medico in termini economici di costo,l’elenco nominativo dei singoli lavoratori, l’indicazione analiticadei singoli ruoli, le quote economiche determinate in relazionealla tariffa applicabile, l’attività prestazionale eseguita, laqualifica, l’individuale partecipazione esecutiva, lasottoscrizione di ciascun lavoratore, il totale degli esamieseguiti, con indicazione analitica delle prestazioni eseguite, ilrelativo costo unitario.3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione laAzienda [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo,mentre il lavoratore è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1, 2,3, 4, 5, 6, 7 nonché A.2.1. dell’art. 2 del Regolamento aziendaleNumero registro generale 22840/2022approvato con delibera n. 1863 del 23 dicembre 2002 della ASLN umero sezionale 508/2026Numero di raccolta generale 11091/2026Salerno 1 (ora ASL Salerno) nonché lettera A e B commi 10, 11,Data pubblicazione 25/04/2026e 15 del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 199del 19 febbraio 2004 della ASL Salerno 1 (ora ASL Salerno), inrelazione all’art. 55, comma 1 e 2, del CCNL 8 giugno 2000,come modificato ed integrato dagli artt. 14 e 18 del CCNL 3novembre 2005, in relazione all’art. 2697 c.c. Si assume che laCorte d’appello non abbia considerato la doglianza relativa alladifformità del rendiconto depositato rispetto alle prescrizioni delregolamento, difformità che aveva precluso l’accertamento circala fondatezza della pretesa azionata in via monitoria, che,contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello, era statacontestata nei suoi presupposti, anche in ordine al fatto che leprestazioni fossero state svolte fuori dell’orario di lavoro.2. La censura, nei termini formulati, presenta plurimi profili diinammissibilità.2.1. In primo luogo, nel dedurre la violazione dei regolamentiaziendali (peraltro neppure indicati come allegati al ricorso), èstata omessa l’indicazione specifica delle regole ermeneuticheche si assumono violate, secondo il principio consolidato per cuil’interpretazione del contratto – nella specie l’attounilaterale/regolamento della ASL che è soggetto al medesimoregime ex art. 1324 c.c. - può essere sindacata in sede dilegittimità solo nel caso di violazione delle regole legali diermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente per ilsolo fatto che il giudice di merito abbia scelto una tra lemolteplici interpretazioni del testo (così Cass. Sez. L,25/07/2024, n. 20787, e precedenti ivi citati).2.2. Inoltre, con riferimento all’asserita contestazione delrendiconto, in violazione del principio di specificità dellacensura, è stata pure omessa l’indicazione della sedeNumero registro generale 22840/2022processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentateN umero sezionale 508/2026Numero di raccolta generale 11091/2026come disattese, in modo da consentire alla Corte di valutare laData pubblicazione 25/04/2026sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art.115 c.p.c. (così, fra molte, Cass. Sez. 3, 29/05/2024, n. 15058).2.3. Infine, la censura, sotto l’apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorieoperata dal giudice di merito (così, in particolare, Cass. Sez. U.,27/12/2019, n. 34476).3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senzanecessità di pronuncia sulle spese, in difetto di attività difensivadell’intimato.4. Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati daCass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza dellecondizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 03/02/2026.Il PresidenteIrene Tricomi