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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:T:2020:419
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0174_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 23 settembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO (Causa T‑174/19) «Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizi di promozione 2014‑2017 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 8 – Diritto di essere ascoltato» Funzionari – Principi – Diritti della difesa – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di un atto che gli arreca pregiudizio – Portata – Violazione – Conseguenze [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)] (v. punti 26‑31, 52‑55) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’EUIPO del 6 giugno 2018 di non promuovere il ricorrente al grado AST 8 per gli esercizi di promozione 2014-2017.

Dispositivo 1) La decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 giugno 2018 di non promuovere il sig. [OSCURATO:PERSONA] al grado AST 8 per gli esercizi di promozione 2014-2017 è annullata. 2) L’EUIPO è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0174_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 23 settembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO (Causa T‑174/19) «Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizi di promozione 2014‑2017 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 8 – Diritto di essere ascoltato» Funzionari – Principi – Diritti della difesa – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di un atto che gli arreca pregiudizio – Portata – Violazione – Conseguenze [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)] (v. punti 26‑31, 52‑55) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’EUIPO del 6 giugno 2018 di non promuovere il ricorrente al grado AST 8 per gli esercizi di promozione 2014-2017. Dispositivo 1) La decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 giugno 2018 di non promuovere il sig. [OSCURATO:PERSONA] al grado AST 8 per gli esercizi di promozione 2014-2017 è annullata. 2) L’EUIPO è condannato alle spese.
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