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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02285/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24310/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA], n. 94, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , Via [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021n. 24310 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -2- AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 5416/2021 depositata il 29/03/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma di conferma della sentenza del locale [OSCURATO:PERSONA] di rigetto di opposizione a cartella esattoriale su sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, per mancata notifica e intervenuta prescrizione.

In particolare, il primo giudice dichiarava inammissibile la domanda per via della non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, mentre il giudice del gravame, nel confermare la pronuncia di prime cure, qualificava la domanda come opposizione ex art. 7 D.lgs 150/2011, rilevandone la tardiva iscrizione oltre il termine di giorni 30 dalla conoscenza del ruolo.

2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso.

3. Agenzia Entrate e Riscossione è rimasta intimata.

4. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., Ric. 2021n. 24310 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -3- violazione degli artt. 615 c.p.c. e 7 D.lgs 150/2011, lamentando l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione; afferma di aver proposto un’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c., chiedendo l’accertamento negativo del credito in ragione dell’omessa notifica della cartella e della intervenuta prescrizione quale fatto successivo alla formazione del titolo (azione, questa, che non soggiace ad alcun termine di decadenza).

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La censura è inammissibile per difetto di interesse ad agire.

Risulta invero che la ricorrente ha proposto un’azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo e una cartella di pagamento di cui viene dedotta la mancata notifica.

Ora, ai sensi dell’art. 3-bis D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art. 12 D.P.R. 602/1973 introducendo il comma 4 bis, “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stessodovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.

Ric. 2021n. 24310 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -4- Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 26283/2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla

I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.

Orbene, “L'assenza dell'interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (purché sul punto non si sia formato un giudicato esplicito o implicito) in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda” (cfr. Cass., Sez.

L, Sentenza n. 5593 del 07/06/1999, Rv. 527157).

Nel caso di specie è la stessa Aspri ad affermare in ricorso, dolendosi dell’erroneo rilievo in senso contrario fatto dal giudice di merito, di aver proposto un’azione di accertamento negativo del credito portato dal ruolo e dalla cartella non notificata, sul solo presupposto della dedotta intervenuta prescrizione.

Di talché, non risulta che la domanda proposta dalla ricorrente, anche qualificandola, secondo i desiderata della Aspri, come opposizione all’esecuzione, rientri negli specifici casi che plasmano l’interesse ad agire per la tutela immediata avverso gli atti invalidamente notificati o non notificati, come individuati dalla novella sopra menzionata.

Ric. 2021n. 24310 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -5- Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.

Resta impregiudicata la possibilità per la ricorrente di dimostrare con la memoria prevista dall’art. 380 bis c.p.c. la sussistenza dei presupposti per la tutela immediata ex art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla

I. 17 dicembre 2021, n. 215.

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente ha depositato memoria con la quale,oltre a insistere per l’accoglimento del ricorso, chiede di sollevare questione di costituzionalità.

La manifesta infondatezza della questione di costituzionalità è stata già rilevata dalle Sezioni Unite di questa Corte così massimata: «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione»(Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). (Sez.

U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 –02).

5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

6. Le spese del presente giudizi o devono essere compensate,sussistendo le condizioni di cui all’ art. 92 c.p.c. in Ric. 2021n. 24310 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -6- considerazione dell’a sopravvenuta legge n.215 del 2021 e del pronunciamentodelle Sezioni unite sopra citato .

7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorsoe compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24310/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA], n. 94, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , Via [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021n. 24310 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -2- AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 5416/2021 depositata il 29/03/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma di conferma della sentenza del locale [OSCURATO:PERSONA] di rigetto di opposizione a cartella esattoriale su sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada, per mancata notifica e intervenuta prescrizione. In particolare, il primo giudice dichiarava inammissibile la domanda per via della non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, mentre il giudice del gravame, nel confermare la pronuncia di prime cure, qualificava la domanda come opposizione ex art. 7 D.lgs 150/2011, rilevandone la tardiva iscrizione oltre il termine di giorni 30 dalla conoscenza del ruolo. 2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. 3. Agenzia Entrate e Riscossione è rimasta intimata. 4. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., Ric. 2021n. 24310 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -3- violazione degli artt. 615 c.p.c. e 7 D.lgs 150/2011, lamentando l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione; afferma di aver proposto un’opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c., chiedendo l’accertamento negativo del credito in ragione dell’omessa notifica della cartella e della intervenuta prescrizione quale fatto successivo alla formazione del titolo (azione, questa, che non soggiace ad alcun termine di decadenza). 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La censura è inammissibile per difetto di interesse ad agire. Risulta invero che la ricorrente ha proposto un’azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo e una cartella di pagamento di cui viene dedotta la mancata notifica. Ora, ai sensi dell’art. 3-bis D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art. 12 D.P.R. 602/1973 introducendo il comma 4 bis, “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stessodovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Ric. 2021n. 24310 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -4- Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 26283/2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”. Orbene, “L'assenza dell'interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (purché sul punto non si sia formato un giudicato esplicito o implicito) in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda” (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 5593 del 07/06/1999, Rv. 527157). Nel caso di specie è la stessa Aspri ad affermare in ricorso, dolendosi dell’erroneo rilievo in senso contrario fatto dal giudice di merito, di aver proposto un’azione di accertamento negativo del credito portato dal ruolo e dalla cartella non notificata, sul solo presupposto della dedotta intervenuta prescrizione. Di talché, non risulta che la domanda proposta dalla ricorrente, anche qualificandola, secondo i desiderata della Aspri, come opposizione all’esecuzione, rientri negli specifici casi che plasmano l’interesse ad agire per la tutela immediata avverso gli atti invalidamente notificati o non notificati, come individuati dalla novella sopra menzionata. Ric. 2021n. 24310 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -5- Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire. Resta impregiudicata la possibilità per la ricorrente di dimostrare con la memoria prevista dall’art. 380 bis c.p.c. la sussistenza dei presupposti per la tutela immediata ex art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente ha depositato memoria con la quale,oltre a insistere per l’accoglimento del ricorso, chiede di sollevare questione di costituzionalità. La manifesta infondatezza della questione di costituzionalità è stata già rilevata dalle Sezioni Unite di questa Corte così massimata: «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione»(Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). (Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 –02). 5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 6. Le spese del presente giudizi o devono essere compensate,sussistendo le condizioni di cui all’ art. 92 c.p.c. in Ric. 2021n. 24310 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -6- considerazione dell’a sopravvenuta legge n.215 del 2021 e del pronunciamentodelle Sezioni unite sopra citato . 7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorsoe compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a tit
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