CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 1975
Cassazione n. 33284/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la pronuncia emessa il 28 novembre 2023 dal Tribunale di Novara per avere, in ragione del bilanciamento delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, ridotto la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 590-bis, commi 1, 2 e 8 cod. pen. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell'art. 590-bis, comma 7, cod. pen, nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'attenuante in oggetto ed omessa ed erronea valutazione dell'esame del teste Gevanesio; violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., nonché relativo vizio di motivazione ed omessa ed erronea valutazione dell'esame del teste Nobili; violazione dell'art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, nonché dell'art. 133 cod. pen. per l'irrogazione di una pena che si discosta dal minimo edittale e per l'aumento della continuazione) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (per tutti i motivi si vedano i punti 4.1., 4.2 e 4.3. sent. impugnata), con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alcun specifico confronto; deve, inoltre, essere ricordato che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la quale è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]