CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21316/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale in sede, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione e condannato alla pena ritenuta di giustizia; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito in sede di legittimità, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen.: invero, in forza dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, una volta che l'imputato rinunci ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274422). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ina [OSCURATO:PERSONA] lila DEPOSITATA • 3A ANGELu.EAJz3jo Il F UMI0i i A46/73