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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 22931/2024

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rel.

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 16378/2023 promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat e e difes e dagli avvocati professori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LucaDi Donna, elettivamente domiciliate in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA].

Coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione , in persona del liquidatore pro tempore , rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con quest’ultimo elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: , in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 66 /2023 , pubblicatail 17/02/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Le ricorrentisono socie della Soc.

Coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (di seguito, Cooperativa) , il cui oggetto sociale è l’a cquisto di aree (o l’acquisto del diritto di superficie sulle stesse) per costruirvi sia direttamente in economia che concedendo cottimi ed appalti, locali box ovvero posti auto ai sensi dell’art. 9, comma 4, l. n. 122 del 19 89 e successivemodifiche ed integrazioni, al fine di assegnare in proprietà anche superficiariaindividuale ai soci detti box nella misura massima consentita dalla richiamata legge.

Nell’ambito di tale attività, la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha concluso, in data 07/05/ 2010, un contratto d’appalto con la società [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto larealizzazione di un parcheggio interrato sito in Potenza, alla via [OSCURATO:PERSONA].

Inizialmente, il progetto del parcheggio prevedeva la sola costruzione del pianointerrato -1.

Successivamente, con l’entrata nella compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]), il progetto è stato ampliato con l’inserimento del piano -2.

Con delibera del 17/10/2015, il Consiglio di amministrazione della cooperativa ha deciso di assegnare il piano - 1 al la [OSCURATO:PERSONA].

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la decisione del Consiglio di amministrazione è stata confermata dall’Assemblea dei soci, con il voto contrario delle attuali ricorrenti, le quali, nel rispetto della clausola compromissoria contenuta nelloStatuto della C ooperativa, hanno attivato la procedura arbitrale perimpugnare la menzionata delibera assembleare , riten uta assunta in violazione dell’art. 9 dello Statuto, ove era stabilito che l ’ordine di iscrizione, come risultante dal libro soci,costituiva titolo di precedenza per l'assegnazione dei posti auto o dei box.

Con domanda di arbitrato e contestuale nomina del proprio arbitro depositata, presso il Tribunale di Potenza il 23/05/20 16 , le ricorrenti hanno, quindi,formulato i seguenti quesiti: «Quesito n. 1 sospendere, in via preliminare e d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degliartt. 2378 c.c. e 35, comma 5 del D.lgs. n. 5/2003, anche inaudita altera parte, l’esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea della [OSCURATO:PERSONA] SanLuca a r.l. in data 17 febbraio 2016 ricorrendone gravi motivi.

Quesito n. 2 Dichiarare l’invalidità e annullare la delibera assunta dall’Assemblea della [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in data 17 febbraio 2016.

Quesito n. 3 Condannare la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. al pagamento di tutte le spese di costituzione e funzionamento del nominando Arbitro, compresi compensi edaccessori di legge, spese di segreteria, nonché le spese legali delle odierne istanti».

Con memoria del 14/11/2016, si è costituita in giudizio la Cooperativa, rilevando: (i) l’inammissibilità per tardività della domanda di annullamento della delibera assembleare ; (ii) l’infondatezza della domanda avversaria, essendo la scelta dell’assegnazione dei piani di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione; (iii) che la scelta di destinare il piano interrato -1 alla [OSCURATO:PERSONA] era stata obbligata da motivi tecnici, che non avevano permesso di realizzare box auto chiusi al piano- 1; (iv) che la destinazione in box del piano -2, da riservare ai soci persone fisiche, era unfatto acclarato e pacifico; (v) che nel corso del 2015 i soci avevano effettuato dei sopralluoghi nei box in costruzione e ciascuno aveva manifestato la propria preferenzaagli amministratori; (vi) che l’assegnazione ai soci persone fisiche dei box auto posti al piano interrato – 2 era un fatto acclarato già dall’assemblea del 10 luglio 2015.

Espletata istruttoria orale, l’Arbitro, con lodo depositato il 06/11/2017, ha respinto la domand a di annullamento della delibera assembleare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando anche la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, formulata dalla Cooperativa. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato il lodo, perché ne venisse dichiarata la nullità.

Nel costituirsi, la Cooperativa ha eccepito in via principale l’inammissibilità dell’impugnazione e, in via gradata, per il solo caso di declaratoria della nullità del lodo, ha chiesto accertarsi la decadenza delle controparti dalle domande formulate nel giudizio arbitrale e non riproposte davanti alla Corte d’appello.

La Corte d’appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.

La menzionata Corte ha evidenziato che nella fase rescindente dell’impugnazione del lodo non è consentito al giudice dell’impugnazione procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi a verificare eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art.829 c.p.c., potendo solo in sede rescissoria riesaminare nel merito le domande, comunque nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agliarbitri, senza che siano ammesse domande nuove.

Nello specifico,la Corte ha rilevato che i motivi oggetto di gravame avevano riguardato questioni tutto nuove (la presunta violazione del principio di mutualità e della l. n. 122 del 19 89 ) , rispetto a quelle affrontate nel giudizio arbitrale ( la ritenuta adozione di d elibera assembleare in violazione dell'art. 9 dello Statuto), aggiungendo che le censure mosse al lodo non erano inquadrabili, né di fatto erano state inquadrate, in alcuna delle fattispecie tipizzatedall'art. 829 c.p.c.

Avverso tale statuizione ha nno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi di impugnazione.

L’intimata si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione della legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte d’appello giudicato in contraddizione con l’art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, non avendo accertato e dichiarato la nullità del lodo impugnato per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Le ricorrenti hanno dedotto che, nel caso di specie, la clausola compromissoria era stata convenuta nel 1997, senza che le parti avessero in alcun modo escluso l’impugnabilità del lodo per violazione della legge sostanziale, sicché tale clausola doveva ritenersi regolata dal previgente art. 829, comma2, c.p.c., che ammette l’impugnazione per nullità del lodo anche quando gli arbitri , nel giudicare , non osservano le regole di diritto.In tale ottica, il lodo impugnato avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, in quanto emesso in palese contrasto con i principi fondamentali in materia di società cooperative.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione della legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere l’Arbitro prima e la Corte d’appello poi giudicato in contraddizione con gli artt. 113 c.p.c. e 2511 c.c., omettendo di rilevare la violazione del principio di mutualità da parte della Cooperativa.Secondo le ricorrenti, dalle testimonianze rese nel procedimento arbitrale era, infatti, emerso che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva versato per la realizzazione dei parcheggi importi superiori al 50% dei costi sostenuti dalla Cooperativa, che in questo modo aveva conseguito un guadagno contrario alla causa sociale , inficiando la delibera impugnata che, in cambio di utili avevaassegnato il piano interrato –1 alla [OSCURATO:PERSONA] .

L ’Arbitro , invece, avallato dalla Corte d’appello, rimanendo vincolato all’originaria qualificazione giuridica della fattispecie, avevacompletamente omesso di rilevare la violazione del principio mutualistico,posto in essere con la delibera assembleare del 17/02/2016,violando le regole di diritto della controversia.

Con il terzo motivo di ricorso, è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non avendo l’Arbitro prima e la Corte d’appello poi esaminato il fatto che la Cooperativa ave sse accettato dalla [OSCURATO:PERSONA], una partecipazione alle spese di realizzazione dei parcheggi superiore al 50% dei costi sostenuti, conseguendo in questo modo degli utili in violazione del principio mutualistico. 2.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1.Il motivo si si fonda su argomenti del tutto estranei alla ratio decidendidella sentenza impugnata.

L’intero motivo di impugnazione è teso a dimostrare che il lodo de quo poteva essere impugnato per violazione di regole di diritto, essendo la clausola compromissoria antecedente alla riforma dell’art.829 c.p.c., ma la decisione impugnata non ha fondato la statuizione sull’esclusione di tale disciplina, avendo piuttosto r itenuto la impossibilità di ricondurre le censure, per come formulate, ad alcuna delle ipotesi previste dall’art. 829 c.p.c. 2.2.Questa Corte ha più volte affermato che la denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c., per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16559 del 31/07/2020).

Ne deriva la necessaria specificazione del contenuto della statuizione impugnata, della norma asseritamente violata o falsamente applicata e delle ragioni specifiche per cui la decisione impugnata deve ritenersi viziata, evidenziando la corretta applicazione della stessa.

Devono, dunque,essere operate specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo la decisione si ponga in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; v. anche Cass., Sez.

U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020).

2.3. Le ricorrenti hanno dedotto che il lodo è stato adottato in contrasto con il principio di mutualità che governa le società cooperative, ma non hanno proceduto ad illustrare in modo chiaro e specifico la censura, risultando dedotta vagamente la violazione del menzionato principio, in evidente contrasto con i requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. 3.Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, rivelandosi estremamente genericoe in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

Le ricorrenti hanno censurato la decisione della Corte di appello , per non avere rilevato che l’Arbitro, nel decidere, non avevaosservato le regole di dirittoapplicabili alla controversia, perché, sempre secondo le ricorrenti,avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che la deliberazione impugnata era stata adottata in violazione del principio mutualisticoe, invece, non l’aveva fatto.

La censura è estremamente generica,non avendo le parti ricorrenti neppure specificato come tale prospettata violazione avesse inciso sulla validità della deliberazione impugnata (nullità o annullabilità) e per quale specifica causa, tra quelle previstedagli artt. 2378 e ss. c.c., era configurabile la dedotta invalidità, e neppure hanno chiarito se e perché il rilievo ufficioso asseritamente mancato avrebbe dovuto essere davvero effettuato dall’arbitro, tenuto conto del mandato ad esso conferito, dell’oggetto del contendere e dei limiti della domanda ad esso formulata.

L’estrema genericità della censura ne impone la dichiara zione di inammissibilità. 4.Il terzo motivo è ugualmente inammissibile.

Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

«per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico.

Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).

Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la decisione perché influenza l’esito del giudizio.

Non integrano, dunque, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzatodal giudice, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze istruttorie, qualora il fatto storico rilevante sia, comunque, stato preso in considerazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini appena indicati, la mancata valutazione di domande o eccezioni, ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).

Ovviamente, non è riconducibile all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio la censura che mir a , in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

4.2. Nel caso di specie, l e part i hanno lamenta to la mancata considerazione, nei termini dalle stesse prospettate, di alcuni fatti, la cui rilevanza è stata esclusa dalla Corte di appello,così risolvendosi la censura in una critica della valutazioneoperata dalla Corte territoriale , del tutto estranea alle caratteristiche del vizio denunciato. 5.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 7.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 8.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rel. Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.N. 16378/2023 promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat e e difes e dagli avvocati professori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LucaDi Donna, elettivamente domiciliate in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. Coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in liquidazione , in persona del liquidatore pro tempore , rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con quest’ultimo elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: , in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 66 /2023 , pubblicatail 17/02/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Le ricorrentisono socie della Soc. Coop. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (di seguito, Cooperativa) , il cui oggetto sociale è l’a cquisto di aree (o l’acquisto del diritto di superficie sulle stesse) per costruirvi sia direttamente in economia che concedendo cottimi ed appalti, locali box ovvero posti auto ai sensi dell’art. 9, comma 4, l. n. 122 del 19 89 e successivemodifiche ed integrazioni, al fine di assegnare in proprietà anche superficiariaindividuale ai soci detti box nella misura massima consentita dalla richiamata legge. Nell’ambito di tale attività, la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha concluso, in data 07/05/ 2010, un contratto d’appalto con la società [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto larealizzazione di un parcheggio interrato sito in Potenza, alla via [OSCURATO:PERSONA]. Inizialmente, il progetto del parcheggio prevedeva la sola costruzione del pianointerrato -1. Successivamente, con l’entrata nella compagine sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]), il progetto è stato ampliato con l’inserimento del piano -2. Con delibera del 17/10/2015, il Consiglio di amministrazione della cooperativa ha deciso di assegnare il piano - 1 al la [OSCURATO:PERSONA]. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la decisione del Consiglio di amministrazione è stata confermata dall’Assemblea dei soci, con il voto contrario delle attuali ricorrenti, le quali, nel rispetto della clausola compromissoria contenuta nelloStatuto della C ooperativa, hanno attivato la procedura arbitrale perimpugnare la menzionata delibera assembleare , riten uta assunta in violazione dell’art. 9 dello Statuto, ove era stabilito che l ’ordine di iscrizione, come risultante dal libro soci,costituiva titolo di precedenza per l'assegnazione dei posti auto o dei box. Con domanda di arbitrato e contestuale nomina del proprio arbitro depositata, presso il Tribunale di Potenza il 23/05/20 16 , le ricorrenti hanno, quindi,formulato i seguenti quesiti: «Quesito n. 1 sospendere, in via preliminare e d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degliartt. 2378 c.c. e 35, comma 5 del D.lgs. n. 5/2003, anche inaudita altera parte, l’esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea della [OSCURATO:PERSONA] SanLuca a r.l. in data 17 febbraio 2016 ricorrendone gravi motivi. Quesito n. 2 Dichiarare l’invalidità e annullare la delibera assunta dall’Assemblea della [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in data 17 febbraio 2016. Quesito n. 3 Condannare la [OSCURATO:PERSONA] a r.l. al pagamento di tutte le spese di costituzione e funzionamento del nominando Arbitro, compresi compensi edaccessori di legge, spese di segreteria, nonché le spese legali delle odierne istanti». Con memoria del 14/11/2016, si è costituita in giudizio la Cooperativa, rilevando: (i) l’inammissibilità per tardività della domanda di annullamento della delibera assembleare ; (ii) l’infondatezza della domanda avversaria, essendo la scelta dell’assegnazione dei piani di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione; (iii) che la scelta di destinare il piano interrato -1 alla [OSCURATO:PERSONA] era stata obbligata da motivi tecnici, che non avevano permesso di realizzare box auto chiusi al piano- 1; (iv) che la destinazione in box del piano -2, da riservare ai soci persone fisiche, era unfatto acclarato e pacifico; (v) che nel corso del 2015 i soci avevano effettuato dei sopralluoghi nei box in costruzione e ciascuno aveva manifestato la propria preferenzaagli amministratori; (vi) che l’assegnazione ai soci persone fisiche dei box auto posti al piano interrato – 2 era un fatto acclarato già dall’assemblea del 10 luglio 2015. Espletata istruttoria orale, l’Arbitro, con lodo depositato il 06/11/2017, ha respinto la domand a di annullamento della delibera assembleare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando anche la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, formulata dalla Cooperativa. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato il lodo, perché ne venisse dichiarata la nullità. Nel costituirsi, la Cooperativa ha eccepito in via principale l’inammissibilità dell’impugnazione e, in via gradata, per il solo caso di declaratoria della nullità del lodo, ha chiesto accertarsi la decadenza delle controparti dalle domande formulate nel giudizio arbitrale e non riproposte davanti alla Corte d’appello. La Corte d’appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione. La menzionata Corte ha evidenziato che nella fase rescindente dell’impugnazione del lodo non è consentito al giudice dell’impugnazione procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi a verificare eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art.829 c.p.c., potendo solo in sede rescissoria riesaminare nel merito le domande, comunque nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agliarbitri, senza che siano ammesse domande nuove. Nello specifico,la Corte ha rilevato che i motivi oggetto di gravame avevano riguardato questioni tutto nuove (la presunta violazione del principio di mutualità e della l. n. 122 del 19 89 ) , rispetto a quelle affrontate nel giudizio arbitrale ( la ritenuta adozione di d elibera assembleare in violazione dell'art. 9 dello Statuto), aggiungendo che le censure mosse al lodo non erano inquadrabili, né di fatto erano state inquadrate, in alcuna delle fattispecie tipizzatedall'art. 829 c.p.c. Avverso tale statuizione ha nno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi di impugnazione. L’intimata si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione della legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte d’appello giudicato in contraddizione con l’art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, non avendo accertato e dichiarato la nullità del lodo impugnato per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Le ricorrenti hanno dedotto che, nel caso di specie, la clausola compromissoria era stata convenuta nel 1997, senza che le parti avessero in alcun modo escluso l’impugnabilità del lodo per violazione della legge sostanziale, sicché tale clausola doveva ritenersi regolata dal previgente art. 829, comma2, c.p.c., che ammette l’impugnazione per nullità del lodo anche quando gli arbitri , nel giudicare , non osservano le regole di diritto.In tale ottica, il lodo impugnato avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, in quanto emesso in palese contrasto con i principi fondamentali in materia di società cooperative. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione della legge, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere l’Arbitro prima e la Corte d’appello poi giudicato in contraddizione con gli artt. 113 c.p.c. e 2511 c.c., omettendo di rilevare la violazione del principio di mutualità da parte della Cooperativa.Secondo le ricorrenti, dalle testimonianze rese nel procedimento arbitrale era, infatti, emerso che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva versato per la realizzazione dei parcheggi importi superiori al 50% dei costi sostenuti dalla Cooperativa, che in questo modo aveva conseguito un guadagno contrario alla causa sociale , inficiando la delibera impugnata che, in cambio di utili avevaassegnato il piano interrato –1 alla [OSCURATO:PERSONA] . L ’Arbitro , invece, avallato dalla Corte d’appello, rimanendo vincolato all’originaria qualificazione giuridica della fattispecie, avevacompletamente omesso di rilevare la violazione del principio mutualistico,posto in essere con la delibera assembleare del 17/02/2016,violando le regole di diritto della controversia. Con il terzo motivo di ricorso, è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non avendo l’Arbitro prima e la Corte d’appello poi esaminato il fatto che la Cooperativa ave sse accettato dalla [OSCURATO:PERSONA], una partecipazione alle spese di realizzazione dei parcheggi superiore al 50% dei costi sostenuti, conseguendo in questo modo degli utili in violazione del principio mutualistico. 2.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1.Il motivo si si fonda su argomenti del tutto estranei alla ratio decidendidella sentenza impugnata. L’intero motivo di impugnazione è teso a dimostrare che il lodo de quo poteva essere impugnato per violazione di regole di diritto, essendo la clausola compromissoria antecedente alla riforma dell’art.829 c.p.c., ma la decisione impugnata non ha fondato la statuizione sull’esclusione di tale disciplina, avendo piuttosto r itenuto la impossibilità di ricondurre le censure, per come formulate, ad alcuna delle ipotesi previste dall’art. 829 c.p.c. 2.2.Questa Corte ha più volte affermato che la denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c., per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16559 del 31/07/2020). Ne deriva la necessaria specificazione del contenuto della statuizione impugnata, della norma asseritamente violata o falsamente applicata e delle ragioni specifiche per cui la decisione impugnata deve ritenersi viziata, evidenziando la corretta applicazione della stessa. Devono, dunque,essere operate specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo la decisione si ponga in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). 2.3. Le ricorrenti hanno dedotto che il lodo è stato adottato in contrasto con il principio di mutualità che governa le società cooperative, ma non hanno proceduto ad illustrare in modo chiaro e specifico la censura, risultando dedotta vagamente la violazione del menzionato principio, in evidente contrasto con i requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. 3.Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, rivelandosi estremamente genericoe in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Le ricorrenti hanno censurato la decisione della Corte di appello , per non avere rilevato che l’Arbitro, nel decidere, non avevaosservato le regole di dirittoapplicabili alla controversia, perché, sempre secondo le ricorrenti,avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che la deliberazione impugnata era stata adottata in violazione del principio mutualisticoe, invece, non l’aveva fatto. La censura è estremamente generica,non avendo le parti ricorrenti neppure specificato come tale prospettata violazione avesse inciso sulla validità della deliberazione impugnata (nullità o annullabilità) e per quale specifica causa, tra quelle previstedagli artt. 2378 e ss. c.c., era configurabile la dedotta invalidità, e neppure hanno chiarito se e perché il rilievo ufficioso asseritamente mancato avrebbe dovuto essere davvero effettuato dall’arbitro, tenuto conto del mandato ad esso conferito, dell’oggetto del contendere e dei limiti della domanda ad esso formulata. L’estrema genericità della censura ne impone la dichiara zione di inammissibilità. 4.Il terzo motivo è ugualmente inammissibile. Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico. Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022). Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la decisione perché influenza l’esito del giudizio. Non integrano, dunque, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzatodal giudice, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze istruttorie, qualora il fatto storico rilevante sia, comunque, stato preso in considerazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini appena indicati, la mancata valutazione di domande o eccezioni, ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022). Ovviamente, non è riconducibile all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio la censura che mir a , in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019). 4.2. Nel caso di specie, l e part i hanno lamenta to la mancata considerazione, nei termini dalle stesse prospettate, di alcuni fatti, la cui rilevanza è stata esclusa dalla Corte di appello,così risolvendosi la censura in una critica della valutazioneoperata dalla Corte territoriale , del tutto estranea alle caratteristiche del vizio denunciato. 5.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 7.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 8.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte de
Sentenza Cassazione n. 22931/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris