Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 19624/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Anagni il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 04/05/2022 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica depositata, in data 23/03/2023, dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 48675/2022, emessa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata il successivo 22/12/2022, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del precedente 12/03/2021, che aveva riformato, mediante riqualificazione del delitto di cui al capo A ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, esclusione della recidiva ed unificazione in continuazione dei fatti giudicati con quelli oggetto della decisione della Corte di appello di Roma del 22/06/2000, la sentenza del Tribunale di Roma del 20/06/2016.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso straordinario per cassazione i difensori di fiducia del Ferretti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo lamentano, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., errore di fatto dovuto a vizio percettivo, posto che la sentenza impugnata avrebbe obliterato lo scrutinio del quarto motivo di doglianza.

Sostengono, in particolare, che il giudice di legittimità avrebbe omesso del tutto di argomentare in ordine alla dedotta nullità della contestazione di cui al capo C3 ed all'invocata derubricazione del delitto di cui al capo C7 nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2.2. Con il secondo motivo si dolgono, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., di errore di fatto dovuto a vizio percettivo, in quanto i delitti per cui risulta affermata la penale responsabilità del prevenuto, in ragione della normativa in vigore all'atto della loro commissione, risulterebbero estinti per prescrizione.

Assumono al riguardo che sia il delitto-mezzo, così come derubricato, che il delitto-fine, per effetto dell'avvenuta concessione delle attenuanti generiche e dell'esclusione della recidiva, si sarebbero prescritti prima della pronunzia della sentenza di secondo grado, dal momento che troverebbe applicazione la previsione dell'art. 157 cod. pen. nella formulazione vigente prima della novellazione effettuata con legge n. 251 del 2005 (secondo la quale la menzionata causa estintiva, tenuto conto dei plurimi atti interruttivi, maturava nel termine di quindici anni) e che non dovrebbe tenersi conto né delle sospensioni del corso di detto termine, né dell'ampliamento della sua durata ascrivibile alle previsioni degli artt. 161, comma 2, cod. pen. e 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen. 2.3.

Con il terzo motivo lamentano infine, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., errore di fatto dovuto a vizio percettivo, atteso che la pena inflitta in grado di appello risulterebbe erroneamente determinata.

Osservano in proposito che la Corte territoriale, nel quantificare la pena, aveva fissato in un anno l'aumento sanzionatorio imputato alla ritenuta continuazione con i fatti già giudicati con sentenza del 22/06/2000, senza tener conto della circostanza che, al momento, tale pena risultava già scontata.3.

L'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], una memoria di replica alle deduzioni svolte nella requisitoria scritta dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale.

4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Privo di pregio è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta errore di fatto dovuto a vizio percettivo per avere la sentenza impugnata obliterato lo scrutinio del quarto motivo di doglianza, non essendosi argomentato né in ordine alla dedotta nullità della contestazione di cui al capo C3, né in relazione all'invocata derubricazione del delitto di cui al capo C7 nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Rileva preliminarmente il Collegio che costituisce consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità - al quale ci si intende conformare - quello secondo cui «In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 -bis cod. proc. pen.» (così Sez.

U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01 e, nello stesso senso, più di recente, Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819-01, Sez.

U., n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981-01 e Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667-01).

Orbene, appare evidente che, nel caso concreto, il ricorrente, con il motivo di ricorso in disamina, esperisce il rimedio impugnatorio de quo deducendo un supposto errore percettivo che, a ben vedere, tale non è, posto che la prospettata lamentazione si risolve in una censura avente ad oggetto una valutazione giuridica, relativa, peraltro, a questioni illo tempore proposte e motivatamente confutate dalla decisione della Terza Sezione penale, essendosi in essa chiarito che le contestazioni relative ai delitti di cui ai capi C3 e C7 non assumevano rilevanza, in quanto il giudice di merito aveva ritenuto, in precedenza, gli stessi si erano estinti per prescrizione e l'imputato non aveva formalmente rinunciato a beneficiare dell'anzidetta causa estintiva.

3. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di un ulteriore errore di fatto dovuto a vizio percettivo, sostenendo che i delitti di cui ai capi A e Cl, per i quali è stata affermata la penale responsabilità del Ferretti, risulterebbero estinti per prescrizione, in ragione della normativa vigente al momento della loro commissione.

Osserva al riguardo il Collegio che la questione della prescrizione dei delitti indicati non è stata, a suo tempo, dedotta né con l'atto di appello, né con il ricorso per cassazione, la qual cosa impedisce che possa essere fatta valere in questa sede, trovando applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01).

Deve, peraltro, aggiungersi che costituisce consolidato insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui «L'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche» (così Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065-01, nonché, in precedenza, Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453-01).

Orbene, nel caso di specie non ricorre, all'evidenza, la seconda delle indicate condizioni, posto che, in difetto della pregressa prospettazione della questione, non risultano addotti elementi indicativi del fatto che la valutazione sul punto dell'organo giudicante sia frutto di un autonomo percorso decisorio, implicante l'effettuazione di specifiche valutazioni in punto di diritto.

Tale circostanza vizia l'impugnativa, in parte qua, anche di genericità, essendosi chiarito che «È inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario presentato ai sensi dell'art. 625-bis 4 cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo "ex officio" da parte della Corte di cassazione della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimen tale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge» (così Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206-01).

4. Palesemente infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta ancora un errore di fatto dovuto a vizio percettivo, sostenendo che la pena inflitta in grado di appello risulterebbe erroneamente determinata, posto che, nel quantificare l'aumento sanzionatorio a titolo di continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza del 22/06/2000, non si sarebbe considerato che la pena in concreto stabilita risultava, al momento, già scontata.

Ritiene il Collegio che la doglianza de qua sia del tutto immeritevole di una positiva valutazione sia perché, afferendo alla determinazione della pena da eseguire, avrebbe dovuto essere dedotta eventualmente in fase esecutiva, con gli strumenti impugnatori per essa previsti, sia perché l'errore di fatto che si vuole dovuto a vizio percettivo riguarderebbe, per esplicita ammissione dello stesso ricorrente, una decisione - la sentenza della Corte di appello di Roma emessa il 12/03/2021 - diversa da quella impugnata in questa sede.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Anagni il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 04/05/2022 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica depositata, in data 23/03/2023, dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 48675/2022, emessa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata il successivo 22/12/2022, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del precedente 12/03/2021, che aveva riformato, mediante riqualificazione del delitto di cui al capo A ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, esclusione della recidiva ed unificazione in continuazione dei fatti giudicati con quelli oggetto della decisione della Corte di appello di Roma del 22/06/2000, la sentenza del Tribunale di Roma del 20/06/2016. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso straordinario per cassazione i difensori di fiducia del Ferretti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamentano, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., errore di fatto dovuto a vizio percettivo, posto che la sentenza impugnata avrebbe obliterato lo scrutinio del quarto motivo di doglianza. Sostengono, in particolare, che il giudice di legittimità avrebbe omesso del tutto di argomentare in ordine alla dedotta nullità della contestazione di cui al capo C3 ed all'invocata derubricazione del delitto di cui al capo C7 nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Con il secondo motivo si dolgono, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., di errore di fatto dovuto a vizio percettivo, in quanto i delitti per cui risulta affermata la penale responsabilità del prevenuto, in ragione della normativa in vigore all'atto della loro commissione, risulterebbero estinti per prescrizione. Assumono al riguardo che sia il delitto-mezzo, così come derubricato, che il delitto-fine, per effetto dell'avvenuta concessione delle attenuanti generiche e dell'esclusione della recidiva, si sarebbero prescritti prima della pronunzia della sentenza di secondo grado, dal momento che troverebbe applicazione la previsione dell'art. 157 cod. pen. nella formulazione vigente prima della novellazione effettuata con legge n. 251 del 2005 (secondo la quale la menzionata causa estintiva, tenuto conto dei plurimi atti interruttivi, maturava nel termine di quindici anni) e che non dovrebbe tenersi conto né delle sospensioni del corso di detto termine, né dell'ampliamento della sua durata ascrivibile alle previsioni degli artt. 161, comma 2, cod. pen. e 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo lamentano infine, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., errore di fatto dovuto a vizio percettivo, atteso che la pena inflitta in grado di appello risulterebbe erroneamente determinata. Osservano in proposito che la Corte territoriale, nel quantificare la pena, aveva fissato in un anno l'aumento sanzionatorio imputato alla ritenuta continuazione con i fatti già giudicati con sentenza del 22/06/2000, senza tener conto della circostanza che, al momento, tale pena risultava già scontata.3. L'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], una memoria di replica alle deduzioni svolte nella requisitoria scritta dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale. 4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta errore di fatto dovuto a vizio percettivo per avere la sentenza impugnata obliterato lo scrutinio del quarto motivo di doglianza, non essendosi argomentato né in ordine alla dedotta nullità della contestazione di cui al capo C3, né in relazione all'invocata derubricazione del delitto di cui al capo C7 nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Rileva preliminarmente il Collegio che costituisce consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità - al quale ci si intende conformare - quello secondo cui «In tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 -bis cod. proc. pen.» (così Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01 e, nello stesso senso, più di recente, Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819-01, Sez. U., n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01, Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981-01 e Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667-01). Orbene, appare evidente che, nel caso concreto, il ricorrente, con il motivo di ricorso in disamina, esperisce il rimedio impugnatorio de quo deducendo un supposto errore percettivo che, a ben vedere, tale non è, posto che la prospettata lamentazione si risolve in una censura avente ad oggetto una valutazione giuridica, relativa, peraltro, a questioni illo tempore proposte e motivatamente confutate dalla decisione della Terza Sezione penale, essendosi in essa chiarito che le contestazioni relative ai delitti di cui ai capi C3 e C7 non assumevano rilevanza, in quanto il giudice di merito aveva ritenuto, in precedenza, gli stessi si erano estinti per prescrizione e l'imputato non aveva formalmente rinunciato a beneficiare dell'anzidetta causa estintiva. 3. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di un ulteriore errore di fatto dovuto a vizio percettivo, sostenendo che i delitti di cui ai capi A e Cl, per i quali è stata affermata la penale responsabilità del Ferretti, risulterebbero estinti per prescrizione, in ragione della normativa vigente al momento della loro commissione. Osserva al riguardo il Collegio che la questione della prescrizione dei delitti indicati non è stata, a suo tempo, dedotta né con l'atto di appello, né con il ricorso per cassazione, la qual cosa impedisce che possa essere fatta valere in questa sede, trovando applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01). Deve, peraltro, aggiungersi che costituisce consolidato insegnamento della Suprema Corte quello secondo cui «L'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche» (così Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065-01, nonché, in precedenza, Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453-01). Orbene, nel caso di specie non ricorre, all'evidenza, la seconda delle indicate condizioni, posto che, in difetto della pregressa prospettazione della questione, non risultano addotti elementi indicativi del fatto che la valutazione sul punto dell'organo giudicante sia frutto di un autonomo percorso decisorio, implicante l'effettuazione di specifiche valutazioni in punto di diritto. Tale circostanza vizia l'impugnativa, in parte qua, anche di genericità, essendosi chiarito che «È inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario presentato ai sensi dell'art. 625-bis 4 cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo "ex officio" da parte della Corte di cassazione della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimen tale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge» (così Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263206-01). 4. Palesemente infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta ancora un errore di fatto dovuto a vizio percettivo, sostenendo che la pena inflitta in grado di appello risulterebbe erroneamente determinata, posto che, nel quantificare l'aumento sanzionatorio a titolo di continuazione con i fatti già giudicati con la sentenza del 22/06/2000, non si sarebbe considerato che la pena in concreto stabilita risultava, al momento, già scontata. Ritiene il Collegio che la doglianza de qua sia del tutto immeritevole di una positiva valutazione sia perché, afferendo alla determinazione della pena da eseguire, avrebbe dovuto essere dedotta eventualmente in fase esecutiva, con gli strumenti impugnatori per essa previsti, sia perché l'errore di fatto che si vuole dovuto a vizio percettivo riguarderebbe, per esplicita ammissione dello stesso ricorrente, una decisione - la sentenza della Corte di appello di Roma emessa il 12/03/2021 - diversa da quella impugnata in questa sede. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor
Sentenza Cassazione n. 19624/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris