CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01340/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tendente ad ottenere l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. in relazione alle pene inflitte al predetto per tutti i reati giudicati con le sentenze di condanna divenute irrevocabili rispettivamente il 03/07/2018, il 23/12/2018, il 28/05/2021 e il 07/05/2021; RILEVATO che il ricorrente, denunziando con un unico motivo violazione di legge e vizi della motivazione, svolge censure solo in punto di fatto e reiterative di quella già vagliate in sede di merito, con le conseguenti risposte, appropriatamente ancorate all'esame delle modalità dei fatti e al dato temporale del loro ripetersi, che non risultano smentite dai tratti discorsivi delle medesime censure; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 20