Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:12
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 16 gennaio 2008
1
(
1
)
Causa C‑331/06
K.D. [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] van bestuur van de [OSCURATO:PERSONA] verzekeringsbank
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
«Pensione di vecchiaia – Calcolo dei periodi assicurativi per un cittadino di uno Stato membro che ha lavorato in due altri [OSCURATO:PERSONA] membri – Residenza in uno Stato non membro al momento della pensione»
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame riguarda l’art. 48 del regolamento (CE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408,
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari
che si spostano all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5
giugno 2001, n. 1386 (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71» o il «regolamento») (
2
).
2.
Tale disposizione riguarda periodi assicurativi inferiori ad un anno compiuti sotto un determinato sistema pensionistico nazionale.
L’art. 48, n. 2, del regolamento n. 1408/71 prevede, in sintesi, che tali brevi periodi siano sommati a periodi assicurativi
compiuti sotto altri regimi di previdenza sociale di uno o più altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
3.
Nella controversia che ha fatto sorgere la presente questione pregiudiziale, un lavoratore, cittadino britannico, aveva lavorato
per molti anni nella Comunità (principalmente nei [OSCURATO:PERSONA], ma anche per nove mesi in Danimarca) e quindi si era trasferito
negli [OSCURATO:PERSONA], dove da allora in poi aveva risieduto. Allorché inoltrava una domanda di pensione alle istituzioni competenti
dei [OSCURATO:PERSONA], sorgeva la questione se la disposizione di cui all’art. 48, n. 2, del regolamento n. 1408/71 potesse essere
applicata ad una domanda di pensione presentata da una persona residente al di fuori della Comunità, il che avrebbe implicato,
nel caso di specie, che l’ente pensionistico olandese, in sede di calcolo della pensione richiesta, avrebbe dovuto tener conto
dei periodi assicurativi maturati sia sotto la legge olandese che sotto quella danese.
I –
Contesto normativo
A –
Normativa comunitaria
4.
Il regolamento n. 1408/71 contiene disposizioni per il coordinamento dell’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
5.
L’art. 2 di tale regolamento prevede quanto segue:
«Campo di applicazione quanto alle persone
1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla
legislazione di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri e che sono cittadini di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, oppure apolidi o profughi residenti
nel territorio di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti
(…)».
6.
L’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento stabilisce quanto segue:
«Parità di trattamento
1. Le persone [che risiedono nel territorio di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
3
)] alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio
della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni
particolari del presente regolamento».
7.
L’art. 10 del regolamento così recita:
«Revoca delle clausole di residenza — Incidenza dell’assicurazione obbligatoria sul rimborso dei contributi
1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti,
le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione
di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca
per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione
debitrice.
Il comma precedente si applica anche alle prestazioni in capitale concesse, in caso di nuovo matrimonio, al coniuge superstite
che aveva diritto ad una pensione o ad una rendita di superstite.
(…)».
8.
L’art. 46, n. 2, del regolamento dispone quanto segue:
«2. Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se
non dopo l’applicazione dell’articolo 45 e/o dell’articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:
a) l’istituzione competente calcola l’importo teorico della prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi
di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri alle quali il lavoratore subordinato
o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica
alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo della prestazione è indipendente dalla durata
dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l’importo teorico di cui alla presente lettera; (…)».
9.
L’art. 48 dello stesso regolamento dispone:
«Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno
1. Nonostante l’articolo 46, paragrafo 2, l’istituzione di uno Stato membro non è tenuta a corrispondere prestazioni per i periodi
compiuti sotto la legislazione che essa applica e che vanno presi in considerazione al momento dell’avverarsi del rischio
se:
– la durata di detti periodi non raggiunge un anno e,
– tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di questa legislazione.
2. L’istituzione competente di ciascuno degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri interessati prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1,
ai fini dell’applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, escluse le disposizioni della lettera b).
3. Qualora l’applicazione del paragrafo 1 abbia l’effetto di esonerare tutte le istituzioni degli [OSCURATO:PERSONA] interessati dai loro
obblighi, le prestazioni sono concesse esclusivamente secondo la legislazione dell’ultimo di detti [OSCURATO:PERSONA] le cui condizioni
risultano soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti e presi in considerazione, conformemente
all’articolo 45, paragrafi da 1 a 4, fossero stati compiuti sotto la legislazione di tale Stato».
10.
L’art. 36, n. 3, del regolamento (CEE) n. 574/72 (
4
) (in prosieguo: il «regolamento di applicazione») prevede quanto segue:
«Quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato che non è uno Stato membro, è tenuto a presentare la domanda all’istituzione
competente di quello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto da ultimo.
Nel caso in cui il richiedente presenti la domanda all’istituzione dello Stato membro di cui è cittadino, quest’ultima la
trasmette all’istituzione competente».
B –
Normativa nazionale
1. Normativa olandese
11.
L’[OSCURATO:PERSONA] (Legge generale sulle pensioni di vecchiaia – in prosieguo: la «AOW») prevede la concessione di un
trattamento pensionistico a partire dall’età di 65 anni a tutti coloro che risultino assicurati a norma di legge. È considerata
assicurata la persona che non abbia ancora compiuto i 65 anni di età e sia residente, oppure non sia residente ma sia soggetta
all’imposta sul reddito da lavoro a causa delle prestazioni lavorative effettuate nei [OSCURATO:PERSONA]. Al trattamento pensionistico
di vecchiaia viene applicata una riduzione del 2% per ogni anno civile per il quale il titolare del diritto alla pensione
non sia stato assicurato dopo il compimento dei 15 anni e prima del raggiungimento dei 65 anni di età.
2. Normativa danese
12.
La normativa danese in materia di pensione di vecchiaia riconosce la copertura assicurativa a coloro che risiedono e lavorano
in Danimarca. Il regime danese, al pari di quello olandese, è un regime cumulativo. In base alle disposizioni della legislazione
danese il sig. [OSCURATO:PERSONA] non può ricavare alcun diritto alla pensione di vecchiaia dal fatto di essere stato assicurato per nove
mesi in passato.
II –
Fatti, procedimento dinanzi al giudice nazionale e questione proposta
13.
Il ricorrente è nato il 13 dicembre 1935 ed è cittadino britannico. Dal 1° settembre 1972 al 1° aprile 1975 e dal 1° gennaio
1976 al 31 dicembre 1977, cioè per quattro anni e sette mesi, risiedeva e lavorava nei [OSCURATO:PERSONA]. Nei nove mesi intercorsi
tra questi due periodi il ricorrente lavorava in Danimarca, versando ivi i contributi previdenziali. Dal 1° gennaio 1978 egli
risiede negli [OSCURATO:PERSONA].
14.
Al raggiungimento dell’età pensionabile, il ricorrente inoltrava la domanda di pensione di vecchiaia presso il «[OSCURATO:PERSONA] van bestuur
van de [OSCURATO:PERSONA]» (Consiglio d’amministrazione della cassa di previdenza sociale; in prosieguo l’ «SVB»).
15.
Con decisione 11 settembre 2001, l’SVB comunicava al ricorrente che egli, a partire dal dicembre del 2000, aveva diritto a
un trattamento pensionistico ai sensi dell’AOW, pari al 10% del trattamento pensionistico integrale di cui all’AOW. Per il
calcolo dell’importo della pensione l’SVB non teneva conto dei contributi previdenziali versati in Danimarca, in quanto il
sig. [OSCURATO:PERSONA] non risiedeva nella Comunità al momento in cui aveva inoltrato la sua domanda di pensione e, secondo l’SVB, non
poteva quindi invocare il beneficio di cui all’art. 48 del regolamento.
16.
Il ricorrente veniva anche informato del fatto che, poiché la sua coniuge aveva meno di 65 anni di età, a decorrere dal dicembre
2002, aveva diritto a un trattamento integrativo pari al 26% del trattamento integrativo pieno.
17.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo contro tale decisione, ma il 2 gennaio 2002, l’SVB respingeva tale reclamo come infondato.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava allora tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza egli sosteneva che il periodo durante
il quale aveva versato contributi al sistema pensionistico danese avrebbe dovuto essere preso in considerazione dall’SVB per
il calcolo della sua pensione e che l’SVB aveva erroneamente omesso di applicare l’art. 48, n. 2, del regolamento, poiché
la circostanza che egli non fosse residente nel territorio della Comunità non impediva l’applicazione di tale disposizione.
18.
Il 27 luglio 2006 il [OSCURATO:PERSONA] decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Nel caso in cui un lavoratore risieda all’esterno della Comunità nel momento in cui egli compie l’età che dà diritto ad un
trattamento pensionistico, se l’art. 48 del regolamento [n. 1408/71] debba essere applicato così come lo sarebbe nell’ipotesi
in cui il lavoratore interessato risiedesse nel territorio della Comunità».
III –
Procedimento dinanzi alla Corte
19.
Alla Corte sono state presentate osservazioni dall’SVB, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dai governi greco, italiano e olandese.
20.
Il 27 settembre 2007 si è svolta l’udienza.
IV –
Principali argomenti delle parti
21.
[OSCURATO:PERSONA] propone di risolvere la questione dichiarando che se un lavoratore risiede al di fuori della Comunità al momento
in cui raggiunge l’età della pensione, l’art. 48 del regolamento deve essere applicato così come lo sarebbe nell’ipotesi in
cui il lavoratore risiedesse nel territorio della Comunità. Al fine dell’applicazione di tale articolo non è rilevante se
la persona che va in pensione abbia la sua residenza nel territorio della Comunità o al di fuori di esso.
22.
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il regolamento n. 1408/71 non crea un sistema di previdenza sociale comune, ma
coordina esclusivamente i sistemi nazionali. Mentre i lavoratori migranti che sono stati iscritti a diversi sistemi nazionali
mantengono pretese distinte contro diversi enti di previdenza sociale, le regole della Comunità in materia di previdenza sociale
dei lavoratori migranti garantiscono che i diritti siano riconosciuti e tutelati non appena acquisiti da coloro che devono
essere considerati come lavoratori migranti ai sensi di tale normativa.
23.
Inoltre, la giurisprudenza della Corte mostra che ciò che è rilevante per l’applicazione di tali norme è il rapporto tra un
lavoratore e un determinato sistema previdenziale di uno Stato membro presso il quale egli è stato assicurato per un dato
periodo, piuttosto che, ad esempio, il luogo in cui viene svolta un’attività lavorativa. A parere della [OSCURATO:PERSONA] il criterio
essenziale per l’applicazione del regolamento n. 1408/71 è quindi il collegamento tra il lavoratore e il sistema previdenziale
di uno Stato membro.
24.
Se il ragionamento dell’SVB dovesse essere seguito, ciò toglierebbe al principio del cumulo enunciato dal regolamento n. 1408/71
gran parte della sua efficacia.
25.
Cionondimeno, è chiaro che non c’è alcuna disposizione del regolamento che imponga l’esportabilità delle prestazioni previdenziali
in [OSCURATO:PERSONA] non membri. Tale questione continua ad essere disciplinata dalla normativa nazionale.
26.
Il governo greco e quello italiano sono essenzialmente d’accordo con la [OSCURATO:PERSONA]. Il governo greco rileva altresì che l’art. 36,
n. 3, del regolamento n. 574/72 prevede che, quando il richiedente risiede nel territorio di uno Stato non membro, egli è
tenuto ad inoltrare la domanda presso l’ente competente dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato da
ultimo soggetto.
27.
Il governo italiano afferma che l’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che ha lo scopo di mantenere le prestazioni in
caso di trasferimento da uno Stato membro ad un altro, non implica di per sé che il diritto a fruire di esse sia mantenuto
solo qualora la persona interessata si trasferisca da uno Stato membro ad un altro e non esclude l’acquisizione di un diritto
a tali prestazioni qualora il ricorrente non risieda più in uno Stato membro al momento in cui va in pensione. Il governo
italiano fa anche riferimento agli emendamenti all’art. 3 del regolamento n. 1408/71 da parte del regolamento n. 647/2005,
che sopprime il requisito della residenza nel territorio di uno Stato membro per poter beneficiare della legislazione in materia
di previdenza sociale di un qualsiasi Stato membro in modo non discriminatorio. Inoltre, rileva che l’art. 2, n. 1, del regolamento
(CE) n. 883/2004 (
5
), che abroga il regolamento n. 1408/71 a decorrere dalla sua data di applicazione (
6
), prevede che il «regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri».
28.
Il governo olandese afferma, esponendo argomenti a favore di una soluzione positiva della questione proposta, che, per incoraggiare
la libertà di circolazione dei lavoratori, l’art. 42 CE prevede un sistema che garantisce i diritti dei lavoratori alle prestazioni
previdenziali attraverso, in primo luogo, un sistema di cumulo di tutti i periodi assicurativi compiuti al di fuori del territorio
nazionale di ogni Stato membro, il quale si applica all’acquisizione e al mantenimento di diritti a prestazioni e, in secondo
luogo, l’obbligo di erogare prestazioni in tutta la Comunità. Inoltre l’art. 36, n. 3, del regolamento n. 574/72 prevede una
procedura che consente ai [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] richiedere la pensione di vecchiaia e di invalidità.
29.
Tuttavia, con argomenti a sostegno di una soluzione negativa, il governo olandese sostiene che il regolamento n. 1408/71 è
concepito per facilitare la libertà di circolazione dei lavoratori e delle loro famiglie all’interno della Comunità. Tale
opinione è anche confermata dalla lettera dell’art. 42 CE che prevede che il Consiglio adotti le misure per assicurare il
pagamento delle prestazioni alle persone residenti nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
30.
Infine il governo olandese sottolinea che se la prestazione di vecchiaia deve essere calcolata in base all’art. 48, n. 2,
del regolamento n. 1408/71 questo non significa che sia esportabile in uno Stato non membro e che possa essere ivi versata.
Tale questione non è disciplinata dal regolamento n. 1408/71 ed è esclusivamente soggetta alla normativa nazionale.
31.
L’SVB, convenuto nella causa dinanzi al giudice nazionale del rinvio, è dell’opinione che la Corte dovrebbe risolvere negativamente
la questione pregiudiziale.
32.
Esso afferma, anzitutto, che il regolamento garantisce diritti e benefici esclusivamente ai lavoratori che circolano all’interno
della Comunità. Non si può dedurre dalla giurisprudenza della Corte che, come regola generale, soggetti che rientrano nell’ambito
di applicazione ratione personae del regolamento possano automaticamente ricavarne diritti.
33.
Inoltre, l’SVB dovrebbe applicare l’art. 48 del regolamento nel caso di domanda di pensione da parte di una persona che risieda
al di fuori della Comunità solo se le prestazioni che devono essere cumulate erano esportabili sulla base dell’art. 10 del
regolamento. L’art. 10 risulta garantire esclusivamente l’esportabilità di una pensione in un altro Stato membro. Ciò implica
che l’art. 10 non obbliga le autorità danesi a rendere una pensione esportabile al di fuori dell’Unione, per cui sarebbe illogico
che l’art. 48 del regolamento obbligasse le autorità olandesi a prendere in considerazione i contributi previdenziali pagati
dal sig. [OSCURATO:PERSONA] durante i nove mesi in Danimarca, attribuendo in tal modo ai detti contributi un effetto al di fuori della
Comunità. Nel caso presente è esclusivamente sulla base della normativa olandese che il sig. [OSCURATO:PERSONA] può esportare negli [OSCURATO:PERSONA] diritti di pensione derivatigli dall’AOW.
34.
Quindi, poiché il diritto comunitario non prevede che le prestazioni danesi possano essere esportate, non è a fortiori possibile
ricavare dal diritto comunitario il diritto a esportare il cumulo di tali benefici sulla base dell’art. 48, n. 2, del regolamento.
Tale conclusione è confermata dall’art. 7 del regolamento n. 883/2004 (
7
).
V –
Valutazione
35.
Nella controversia dinanzi al giudice del rinvio, il punto essenziale discusso dalle parti è se, in base all’art. 48, n. 2,
del regolamento, l’SVB avrebbe dovuto tenere conto del periodo assicurativo di nove mesi del ricorrente in Danimarca in sede
di calcolo della sua pensione pagabile dall’SVB.
36.
Il principio enunciato all’art. 48, n. 2, del regolamento, non è, in sé e per sé, in discussione nella presente controversia.
L’art. 48 del regolamento riguarda la questione specifica di periodi assicurativi inferiori ad un anno disciplinati dalla
normativa nazionale di un dato Stato membro. L’art. 48, n. 1, stabilisce che, data la brevità del periodo assicurativo, l’istituzione
di uno Stato membro non è tenuta a corrispondere prestazioni. L’art. 48, n. 2, del regolamento prevede che tali periodi siano
comunque presi in considerazione dall’ente nazionale dello Stato membro competente per il calcolo dei diritti di pensione (
8
).
37.
Il punto in discussione è se tale articolo debba essere applicato al caso di un lavoratore che non risiede all’interno della
Comunità al momento in cui inoltra la domanda di pensione.
38.
L’art. 2 del regolamento n. 1408/71 individua due criteri cumulativi che devono ricorrere affinché il regolamento si applichi
al caso di una persona: cittadinanza di uno Stato membro della Comunità (oppure lo stato di apolide o di profugo risiedente
nel territorio di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri) e iscrizione al regime previdenziale di uno Stato membro.
39.
Il regolamento n. 1408/71 non prevede tuttavia norme specifiche per quanto riguarda il suo ambito territoriale di applicazione
o la situazione giuridica di diritti di pensione acquisiti da lavoratori che successivamente si sono trasferiti in uno Stato
non membro.
40.
È vero che l’art. 10 del regolamento n. 1408/71 vieta espressamente le cosiddette clausole di residenza solo quando si tratta
di [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità. Tuttavia, ciò non permette di concludere che i lavoratori non beneficino più dei diritti attributi
dal regolamento nel caso in cui si trasferiscano in uno Stato non membro. Al contrario, la definizione dell’applicazione territoriale
del Trattato di cui all’art. 299 CE non esclude che il diritto comunitario abbia effetti al di fuori del territorio dell’Unione (
9
).
41.
Pertanto è necessario esaminare la struttura generale e lo scopo dell’art. 48, n. 2, del regolamento per stabilire se il luogo
di residenza del ricorrente al momento in cui ha presentato richiesta di pensione debba avere rilevanza per l’applicazione
del principio del cumulo di periodi assicurativi brevi, come stabilito dall’art. 48, n. 2, del regolamento.
42.
In primo luogo si può rilevare che il regolamento di applicazione del regolamento n. 1408/71 contiene una norma che individua
l’ente di previdenza sociale competente per richieste di pensione presentate da [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sembra
indicare che il regolamento n. 1408/71 deve applicarsi ai ricorrenti che non risiedono nel territorio della Comunità al momento
in cui presentano la loro richiesta.
43.
Per quanto riguarda l’art. 48, n. 2, del regolamento n. 1408/71, la Corte ha costantemente giudicato che i regolamenti adottati
per l’attuazione dell’art. 42 CE hanno come obiettivo l’instaurazione della libertà di circolazione dei lavoratori migranti
la più ampia possibile all’interno del mercato comune e devono essere interpretati alla luce di tale obiettivo (
10
).
44.
Il regolamento n. 1408/71 mira a realizzare tale obiettivo attraverso la prevenzione di possibili effetti negativi che l’esercizio
della libertà di circolazione dei lavoratori potrebbe avere sul godimento, da parte dei lavoratori e delle loro famiglie,
delle prestazioni previdenziali. Con riferimento ai diritti a pensione, il regolamento è diretto a consolidare la carriera
dei lavoratori migranti per quanto riguarda i contributi a vari sistemi di previdenza sociale e quindi a offrire ai lavoratori
la certezza giuridica che essi manterranno i diritti a pensione derivanti dai loro contributi a sistemi previdenziali in modo
analogo ad un lavoratore che non ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione all’interno della Comunità (
11
).
45.
L’art. 48 del regolamento n. 1408/71 riguarda in particolare il cumulo di periodi assicurativi di meno di un anno compiuti
sotto la normativa di un determinato Stato membro con periodi assicurativi compiuti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Se nel calcolo
della pensione di vecchiaia non dovessero essere considerati periodi assicurativi brevi compiuti secondo la normativa di un
determinato Stato membro, questa perdita potrebbe condizionare la decisione di un lavoratore di esercitare il suo diritto
a circolare liberamente all’interno della Comunità, in quanto un lavoratore non è evidentemente in grado, nel momento in cui
decide di trasferirsi in un altro Stato membro, di prevedere quanto a lungo vi lavorerà e se sarà in grado di ottenere diritti
di pensione sotto la normativa nazionale applicabile. Pertanto l’art. 48 del regolamento garantisce che tali periodi vengano
cumulati ai periodi assicurativi sotto la normativa di uno o più altri [OSCURATO:PERSONA] membri, in modo da determinare il versamento
di una pensione anche se, in base alla sola normativa nazionale, nessun diritto autonomo ad una pensione di vecchiaia potrebbe
derivare da tali periodi assicurativi brevi.
46.
Nel caso del sig. [OSCURATO:PERSONA] è evidente che il suo trasferimento dai [OSCURATO:PERSONA] agli [OSCURATO:PERSONA] non ha niente a che fare con
la libertà di circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità. Tale collegamento deriva, comunque, dal fatto che egli
aveva in precedenza esercitato il diritto alla libera circolazione all’interno della Comunità, quando aveva lavorato, come
cittadino britannico, nei [OSCURATO:PERSONA], prima di trasferirsi in Danimarca per lavorarvi nove mesi e quindi trasferirsi nuovamente
nei [OSCURATO:PERSONA]. Tali circostanze sono precisamente del tipo di quelle in presenza delle quali il regolamento n. 1408/71 intende
garantire che i diritti a prestazioni previdenziali di un lavoratore non siano negativamente influenzati dall’esercizio della
libertà di circolazione.
47.
Un cittadino comunitario non è certamente in grado di prevedere, nel momento in cui decide di stabilirsi e di lavorare in
un altro Stato membro, dove avrà la sua residenza quando andrà in pensione. Quindi, se può accadere che un breve periodo lavorativo
in un determinato Stato membro, come il soggiorno di nove mesi del sig. [OSCURATO:PERSONA] in Danimarca, non venga preso in considerazione
nel calcolo della pensione di vecchiaia, a seconda che il lavoratore risieda o meno nella Comunità quando presenta domanda
di pensione, tale incertezza può condizionare la decisione di un lavoratore di avvalersi del suo diritto di circolare liberamente
all’interno della Comunità in una fase precedente della sua vita lavorativa nella Comunità. Tale risultato sarebbe contrario
all’obiettivo del regolamento n. 1408/71, poiché scoraggerebbe i lavoratori dall’esercitare il loro diritto alla libera circolazione
all’interno della Comunità.
48.
Da quanto precede risulta che alla luce dell’obiettivo che persegue, l’art. 48 del regolamento n. 1408/71 dovrebbe applicarsi
ad una fattispecie simile a quella del sig. [OSCURATO:PERSONA].
49.
Tale posizione è confermata dall’analisi dei principi sottesi al regolamento n 1408/71. Piuttosto che adottare misure dirette
ad armonizzare la normativa degli [OSCURATO:PERSONA] membri, il diritto comunitario prevede il coordinamento dei sistemi di previdenza
sociale nazionali (
12
). Un principio fondamentale di tale coordinamento è quello per cui i contributi pagati ai diversi sistemi previdenziali nazionali
sono riconosciuti dagli altri [OSCURATO:PERSONA] membri e i diritti acquisiti attraverso tali contributi sono mantenuti fino al momento
della pensione. Mentre il regolamento n. 1408/71 non contiene una norma che enunci espressamente tale principio del mantenimento
dei diritti acquisiti, entrambi i principi del cumulo e quello della soppressione del requisito della residenza costituiscono
di fatto sistemi per garantire la piena applicazione del detto principio di mantenimento dei diritti acquisiti (
13
).
50.
Tale principio è stato costantemente applicato dalla Corte. La sua applicazione è, ad esempio, evidente nella sentenza Belbouab (
14
)
,
in cui, basandosi sul principio della certezza del diritto, la Corte ha dichiarato che la circostanza che il ricorrente fosse,
al momento della domanda di pensione, cittadino di uno Stato non membro non escludeva l’applicazione del regolamento n. 1408/71
al calcolo della sua pensione. Rilevante era il fatto che, al momento in cui lavorava ed era assicurato, il lavoratore soddisfacesse
i due requisiti previsti dall’art. 2 del regolamento n. 1408/71 e, segnatamente, ciò che era di particolare importanza in
quella causa, che fosse un cittadino comunitario. La Corte ha considerato irrilevante ai fini del calcolo dei diritti di pensione
del ricorrente il fatto che egli avesse successivamente perduto la sua cittadinanza e fosse diventato cittadino di uno Stato
non membro. Poiché il ricorrente aveva contemporaneamente soddisfatto i due requisiti previsti affinché il regolamento si
applicasse, egli aveva acquisito il diritto a che la sua pensione fosse calcolata in base al regolamento (
15
) e su tale diritto non poteva influire un cambio successivo di cittadinanza.
51.
La Corte ha applicato tale ragionamento più recentemente nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
16
), ma a svantaggio del ricorrente. Al momento in cui quest’ultimo lavorava e versava contributi previdenziali in base alla
normativa belga, il ricorrente era cittadino del [OSCURATO:PERSONA] (
17
), che non era ancora uno Stato membro della Comunità. Quindi, egli non soddisfaceva contemporaneamente i requisiti di essere
cittadino di uno Stato membro della Comunità e di essere iscritto al sistema previdenziale di uno Stato membro. Il regolamento
n. 1408/71 non si applicava quindi al suo caso.
52.
Ne consegue che per stabilire se una persona può beneficiare delle norme contenute nel regolamento n. 1408/71, e specialmente
di regole di calcolo del tipo di quelle contenute all’art. 48, n. 2, è sufficiente verificare che siano soddisfatti i requisiti
elencati all’art. 2 del regolamento. Il principio della certezza del diritto esige che tali requisiti siano esaminati con
riferimento diretto ai periodi in cui il lavoratore di cui trattasi aveva svolto il suo lavoro (
18
). L’applicazione coerente di tale principio richiede altresì che un evento successivo come la residenza al momento della presentazione
della domanda di pensione non può influire sul diritto del ricorrente a che la sua pensione venga calcolata secondo le regole
di calcolo contenute nel regolamento n. 1408/71, e specialmente secondo l’art. 48, n. 2, del medesimo (
19
).
53.
Nella causa presente il sig. [OSCURATO:PERSONA] è sempre stato cittadino britannico ed è stato iscritto come lavoratore al sistema previdenziale
olandese e a quello danese. Quindi egli soddisfa i requisiti per l’applicazione delle norme di cui al regolamento n. 1408/71,
per quanto riguarda i suoi contributi ai sistemi previdenziali degli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità.
54.
Ne consegue che sarebbe a mio giudizio incompatibile con il sistema e con l’obiettivo del regolamento far dipendere il calcolo
di una pensione secondo l’art. 48, n. 2, del regolamento dal requisito che il richiedente risieda nella Comunità al momento
in cui presenta la sua domanda.
55.
Tale conclusione deve comunque essere tenuta distinta dalla questione se sia possibile ottenere il versamento di una pensione,
calcolata secondo l’art. 48, n. 2, del regolamento, in uno Stato non membro. Date le osservazioni presentate dall’SVB e dal
governo olandese, e per fornire al giudice del rinvio una soluzione utile della questione proposta, risulta necessario effettuare
i seguenti rilievi su quest’ultima questione.
56.
Mentre l’art. 10 del regolamento n. 1408/71 prevede un diritto che può essere fatto valere al versamento di una pensione in
uno Stato membro della Comunità, il regolamento e il diritto comunitario in generale non contengono una norma che imponga
agli [OSCURATO:PERSONA] membri di versare pensioni in [OSCURATO:PERSONA] non membri. Ciò implica che, secondo quanto previsto dal regolamento, il sig. [OSCURATO:PERSONA]
non può far valere un diritto ad ottenere l’accreditamento di una pensione su un conto bancario negli [OSCURATO:PERSONA] (
20
).
57.
Il versamento di una pensione in uno Stato non membro rimane quindi soggetto alle disposizioni della normativa nazionale dello
Stato membro in cui si trova l’ente pensionistico cui viene richiesto il versamento della pensione. Ciò significa, in pratica,
che la possibilità di ricevere il versamento della pensione in uno Stato non membro e le modalità concrete di tale versamento
saranno diverse a seconda delle disposizioni della normativa nazionale dello Stato membro competente a corrispondere la pensione.
Detta normativa nazionale può essere condizionata da accordi bilaterali in materia di previdenza sociale stipulati individualmente
dagli [OSCURATO:PERSONA] membri con numerosi [OSCURATO:PERSONA] non membri. Tali accordi normalmente prevedono, tra l’altro, la possibilità di ricevere
il versamento dei diritti di pensione direttamente nello Stato non membro di cui trattasi.
58.
Dal fascicolo risulta che esiste un accordo bilaterale tra i [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] che riguarda i diritti di pensione.
Il principio del mutuo riconoscimento dei periodi assicurativi e quello del trattamento non discriminatorio di periodo assicurativi
compiuti sotto le leggi di altri [OSCURATO:PERSONA] membri (
21
), entrambi inerenti al regolamento n. 1408/71, comportano che le previsioni di tale accordo, applicabile a diritti di pensione
derivanti da periodi assicurativi maturatati sotto le leggi di uno Stato membro che ha concluso un accordo bilaterale con
uno Stato non membro, devono essere altresì applicate a diritti derivanti da periodi assicurativi compiuti sotto la normativa
di altri [OSCURATO:PERSONA] membri (
22
). Quindi, non è possibile accogliere l’argomento, derivante dalle affermazioni dell’SVB, secondo il quale il beneficio dell’applicazione
di un accordo bilaterale sarebbe esclusivamente limitato ai diritti di pensione acquisiti sulla base della normativa dei [OSCURATO:PERSONA].
59.
Pertanto, se esiste una disposizione di un accordo bilaterale che prevede che i diritti di pensione acquisiti secondo la legge
dei [OSCURATO:PERSONA] vengano corrisposti negli [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] è legittimato a ricevere il versamento negli [OSCURATO:PERSONA],
alle condizioni previste dall’accordo bilaterale rilevante, di una pensione calcolata sulla base delle norme del regolamento
n. 1408/71, compreso l’art. 48, n. 2.
60.
Da quanto precede risulta che l’applicazione dell’art. 48 del regolamento n. 1408/71 al calcolo della pensione del sig. [OSCURATO:PERSONA]
non è, a mio giudizio, assoggettato al requisito della residenza del ricorrente nel territorio della Comunità al momento in
cui ha inoltrato la domanda per il versamento di una pensione.
VI –
Conclusione
61.
Alla luce di quanto precede, sono del parere che la questione sottoposta alla Corte debba essere risolta nel modo seguente:
Se un lavoratore risiede al di fuori della Comunità alla data del compimento dell’età pensionabile, l’art. 48 del regolamento
(CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati,
ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE)
del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386, dovrebbe applicarsi così come lo sarebbe nell’ipotesi in cui
il lavoratore interessato risiedesse nel territorio della Comunità.
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– GU Edizione speciale inglese 1971 (II), pag. 416. Di recente sono stati introdotti emendamenti, tra gli altri, dal regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari
che si spostano all’interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE)
n. 1408/71 (GU 2005, L 117, pag. 1).
3
– Abrogato dal regolamento n. 647/2005.
4
– Regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità [GU Edizione speciale inglese 1972(I), pag. 159].
5
– Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (GU L 166, pag. 1).
6
– Ai sensi dell’art. 91 del regolamento n. 883/2004, tale regolamento non si applica fino alla data di entrata in vigore
del nuovo regolamento di applicazione, che non è ancora stato adottato (per quanto riguarda la proposta della [OSCURATO:PERSONA]
in materia, v. COM/2006/0016 def.).
7
– Tale norma ricalca, in sostanza, l’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
8
– V., in proposito, sentenza 18 febbraio 1982, causa 55/81, Vermaut (Racc. pag. 649). In tale causa la Corte ha giudicato
che l’istituzione nazionale competente in materia di pensioni di vecchiaia deve tener conto di periodi assicurativi di durata
inferiore ad un anno, compiuti dal lavoratore sotto la normativa. In pratica, tali periodi sono sommati ai periodi assicurativi
che sono maturati sotto altri sistemi di previdenza sociale di uno o più altri [OSCURATO:PERSONA] membri e che fanno nascere autonomi diritti
di pensione sotto tali normative nazionali.
9
– V., ad esempio, sentenza 30 aprile 1996, causa C‑214/94, Boukhalfa (Racc. pag. I‑2253, punto 14).
10
– Fin dalle prime sentenze pronunciate in questa materia, la Corte ha costantemente collocato i primi esempi di normativa
comunitaria sulla previdenza sociale in questo contesto più ampio. V., ad esempio, sentenze 19 marzo 1964, causa 75/63, Unger
(Racc. pag. 351); 9 giugno 1964, causa 92/63, Nonnenmacher (Racc. pag. 555), e 5 luglio 1967, causa 1/67, Ciechelski (Racc. pag. 212).
11
– V. [OSCURATO:PERSONA],
La sécurité sociale à l’épreuve de l’intégration européenne
, Bruylant 2003, pag. 500.
12
– [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono il diritto di stabilire i tipi di prestazioni previdenziali e le condizioni della loro concessione,
mentre il diritto comunitario sancisce talune regole e principi in modo da garantire che l’applicazione delle diverse norme
nazionali non influenzerà negativamente le persone che esercitano il loro diritto alla libera circolazione all’interno della
Comunità.
13
– V. [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 11, pag. 524.
14
– Sentenza 12 ottobre 1978, causa 10/78, Belbouab (Racc. pag. 1915).
15
– V. sentenza Belbouab, cit. alla nota 14, punto 8.
16
– Sentenza 14 novembre 1990, causa C‑105/89 (Racc. pag. I‑4211).
17
– Il ricorrente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], è stato cittadino britannico fino a quando la Nigeria è diventata indipendente nel 1960,
13 anni prima dell’adesione del [OSCURATO:PERSONA] all’UE, ed è quindi diventato cittadino nigeriano. Egli aveva abitato e lavorato
nel Congo belga dal 1937, e aveva pagato contributi al sistema previdenziale belga fino a quando tale territorio era diventato
indipendente il 1° luglio 1960.
18
– V., in proposito, sentenza Belbouab, cit. alla nota 14, punto 7.
19
– A tale riguardo, si può rilevare che a partire dalla sentenza Belbouab (cit. alla nota 14) è risultato chiaro che l’impostazione
seguita nel regolamento n. 1408/71 è diversa da quella seguita nei trattati internazionali in materia di previdenza sociale,
in cui i requisiti stabiliti per l’attribuzione di prestazioni previdenziali devono ricorrere al momento dell’evento che fa
sorgere il diritto a ricevere la prestazione, cioè, per i diritti di pensione, l’avvenuto compimento dell’età pensionabile
alla data della domanda di pensione. (V. Ph. Gosseries, «Europe sociale – La libre circulation des travailleurs et les règlements
CEE Nos 1408/71 et 1612/68: champ d’application matériel et personnel – règle de l’égalité de traitement»,
Journal des Tribunaux du travail
, 1993, n. 560, pagg. 273‑274).
20
– V., in proposito, le conclusioni dell’avvocato generale Mischo nella causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 16), paragrafo 11.
L’avvocato generale ha espresso il parere che, anche se il ricorrente fosse stato cittadino di uno Stato membro della Comunità,
non avrebbe potuto invocare l’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71 per costringere un ente pensionistico nazionale ad
accreditargli la sua pensione su un conto presso un istituto finanziario con sede nello Zaire o Nigeria.
21
– A tale riguardo è importante ricordare che se i periodi assicurativi devono essere reciprocamente riconosciuti da enti
pensionistici, ciò non significa che essi siano convertiti in periodi assicurativi a livello nazionale.
22
– V., in proposito, sentenza 15 gennaio 2002, causa C‑55/00, Gottardo, Racc. pag. I‑413. In quella fattispecie un accordo
bilaterale in materia di previdenza sociale tra uno Stato membro e uno Stato non membro permetteva ai cittadini del detto
Stato membro di ottenere che periodi assicurativi nello Stato non membro fossero calcolati al fine di ottenere il diritto
alla pensione di vecchiaia. La Corte ha dichiarato che, nell’attuare gli impegni assunti in virtù di accordi internazionali,
gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono rispettare gli obblighi loro incombenti in forza del diritto comunitario. Ciò comportava che in tale
causa l’ente previdenziale del summenzionato Stato membro doveva concedere al cittadino di un altro Stato membro gli stessi
benefici di cui godevano i suoi cittadini grazie all’accordo bilaterale in materia di previdenza sociale.