Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:211
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0258_RES
Causa C‑258/24
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 marzo 2026
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Attività professionali di chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali – [OSCURATO:PERSONA] che dispensa consigli in materia di gravidanza alle donne incinte – Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa – Atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell’etica della chiesa o dell’organizzazione – Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali – Licenziamento di una lavoratrice perché ha abbandonato la Chiesa cattolica»
Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Divieto di discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali – Attività professionali delle chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali – Normativa nazionale che consente di vietare a un dipendente membro di una chiesa di abbandonare tale chiesa, pena il licenziamento – Assenza di attività ostili alla chiesa da parte del dipendente – Assenza del requisito di appartenenza alla chiesa per altri dipendenti che svolgono le stesse mansioni – Inammissibilità in assenza di requisiti essenziali, legittimi e giustificati tenuto conto dell’etica dell’organizzazione
(Art. 17 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 10, § 1, e 21, § 1; direttiva del Consiglio 2000/78, art. 4)
(v. punti 47, 48, 51-58, 60-80, 84-86 e dispositivo)
Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Divieto di discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali – Requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa – Nozione
(Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 4, § 1)
(v. punti 81-83)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania), la Corte, riunita in Grande Sezione, conferma la sua giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’articolo 4 della direttiva 2000/78 (
1
), precisando al contempo ulteriormente le condizioni alle quali le chiese e le organizzazioni religiose possono derogare al principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Nel 2006, JB è entrata in servizio in un’associazione cattolica di consulenza in materia di gravidanza (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), dove era incaricata delle consultazioni in materia di gravidanza. [OSCURATO:PERSONA] esige da tutti i suoi dipendenti che rispettino le direttive della Chiesa cattolica secondo le quali ogni consulenza in materia di gravidanza ha l’obiettivo di tutelare la vita del nascituro e deve quindi ispirarsi all’intento di incoraggiare la donna incinta a proseguire la gravidanza e ad accettare il figlio.
Nel 2019, l’[OSCURATO:PERSONA] ha licenziato JB per il motivo di aver abbandonato la Chiesa cattolica, nel 2013, in quanto, secondo il diritto canonico applicabile, l’abbandono della Chiesa cattolica è un grave inadempimento agli obblighi di lealtà. Orbene, alla data di tale licenziamento, l’[OSCURATO:PERSONA] impiegava anche dipendenti non cattoliche in qualità di consulenti per la gravidanza, che non erano soggette al medesimo obbligo di lealtà e non erano quindi esposte al rischio di essere licenziate per il medesimo motivo.
Poiché i giudici di primo grado e di appello hanno accolto il ricorso di JB diretto a far dichiarare l’infondatezza del suo licenziamento, l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione (
Revision
) avverso la sentenza dell’organo di appello dinanzi al giudice del rinvio.
Ritenendo che il licenziamento di JB in ragione del suo abbandono della Chiesa cattolica integri una disparità di trattamento direttamente fondata sulla religione rispetto, in particolare, alle dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] che non sono mai state membri di tale chiesa e che hanno abbandonato altre comunità religiose, il giudice del rinvio domanda se tale disparità di trattamento possa essere giustificata ai sensi della normativa nazionale che recepisce l’articolo 4 della direttiva 2000/78.
Giudizio della Corte
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 enuncia i criteri da prendere in considerazione per assicurare un giusto equilibrio tra, da un lato, il diritto all’autonomia delle chiese e delle altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, quale riconosciuto all’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e, dall’altro, il diritto dei lavoratori, sancito all’articolo 21 della Carta, di non essere oggetto, in particolare per quanto riguarda le condizioni di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento, di discriminazioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali, in situazioni in cui tali diritti possono essere concorrenti.
[OSCURATO:PERSONA] articolo enuncia infatti che, nel caso delle attività professionali di tali chiese e altre organizzazioni, una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisce discriminazione laddove, per la natura di tali attività o il contesto in cui esse vengono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica della chiesa o dell’organizzazione.
Queste ultime possono quindi esigere dai loro dipendenti che diano prova di buona fede e di lealtà nei confronti della loro etica, nel rispetto tuttavia dei criteri enunciati all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78.
Sebbene la valutazione di tali criteri spetti, alla fine, al giudice del rinvio, la Corte gli fornisce nondimeno una serie di indicazioni.
In primo luogo, la Corte ricorda che la legittimità di una differenza di trattamento fondata sulla religione o sulle convinzioni personali è subordinata all’esistenza oggettivamente verificabile di un nesso diretto tra il requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa imposto dal datore di lavoro in ragione della sua etica e l’attività di cui trattasi.
Nel caso di specie, la Corte constata che, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, l’esistenza di un siffatto nesso diretto non è stata oggettivamente dimostrata dall’[OSCURATO:PERSONA].
In secondo luogo, il requisito professionale imposto a JB di non abbandonare la Chiesa cattolica, pena il licenziamento, non appare essenziale per l’esercizio della sua attività lavorativa. Infatti, posti analoghi a quello occupato da JB sono stati affidati a dipendenti non appartenenti alla Chiesa cattolica, il che pare dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] stessa consideri sufficiente che i suoi consulenti in materia di gravidanza si impegnino a rispettare le sue direttive sulla tutela della vita del nascituro.
In terzo luogo, per quanto riguarda la legittimità del requisito professionale di cui trattasi, la Corte constata che il semplice abbandono della Chiesa cattolica non è sufficiente per presumere che a tale abbandono si accompagni una dissociazione da tale chiesa o un rifiuto dei suoi precetti e valori fondamentali. Nel caso di specie, JB ha motivato l’abbandono della Chiesa cattolica con il fatto del prelievo di un contributo ecclesiastico supplementare al quale è soggetta poiché suo marito non è cattolico e vanta redditi elevati. Con tale abbandono, ella non si è dissociata né ha preso le distanze dai precetti e dai valori fondamentali della Chiesa cattolica. Inoltre, non risulta che non sia più disposta a onorare le suddette direttive, che si è impegnata a rispettare nel contratto di lavoro.
In quarto e ultimo luogo, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, spetta all’[OSCURATO:PERSONA] dimostrare che l’asserito rischio di violazione della sua etica o del suo diritto all’autonomia è probabile e serio, di modo che l’introduzione di un tale requisito risulti essere effettivamente necessaria e proporzionata. Orbene, il semplice abbandono da parte di JB della Chiesa cattolica non è sufficiente, in assenza di qualsiasi altra iniziativa volta a diffondere in modo pubblico e inappropriato la notizia di tale abbandono, per stabilire un atteggiamento ostile nei confronti di tale chiesa.
Anche supponendo che un tale abbandono possa essere considerato un comportamento sleale nei confronti di detta chiesa, non ne conseguirebbe necessariamente che esso costituisca anche un comportamento sleale nei confronti dell’organizzazione datore di lavoro, purché il dipendente continui a rispettare nel suo lavoro l’etica di tale organizzazione, ciò che sembra avvenire nel caso di specie.
Infine, una differenza di trattamento come quella oggetto del procedimento principale non può essere giustificata sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva. Infatti, il requisito in questione non appare oggettivamente dettato dalla natura o dalle condizioni di esercizio dell’attività di consulente in materia di gravidanza di cui trattasi.
In considerazione di tali elementi, la Corte conclude che l’articolo 4 della direttiva 2000/78, letto alla luce degli articoli 10 e 21 della Carta, osta a che un’organizzazione privata la cui etica è fondata su una religione possa esigere da un dipendente appartenente a una determinata chiesa che pratica tale religione di non abbandonare tale chiesa nel corso del rapporto di lavoro, a pena di licenziamento, o di tornare a farne parte, dopo l’abbandono, al fine di proseguire il rapporto di lavoro, mentre tale organizzazione impiega altre persone per svolgere le stesse mansioni del dipendente in questione senza richiedere che siano membri di questa stessa chiesa e tale dipendente non tiene in pubblico comportamenti ostili a detta chiesa.
(
1
) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (
GU 2000, L 303, pag. 16
).