CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2025
Cassazione n. 05374/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AVOLA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Assise di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Gaspare STURZO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza pronunciata dalla medesima Corte in data 16 maggio 2025 con la quale era stata respinta la richiesta di declaratoria di estinzione dei reati di cui agli articoli 591 e 640 cod. pen., oggetto della sentenza di condanna a suo carico pronunciata dalla Corte di Assise di Catania in data 19 settembre 2022, irrevocabile il 3 luglio 2024, con la quale era stato pure condannato per il reato di omicidio. 2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento all'articolo 129 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione perché i suddetti reati si sono estinti per prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza di condanna e tale estinzione doveva essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello nonostante la rilevata inammissibilità dell'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato, poiché era stata proposta impugnazione anche dal pubblico ministero, che vi aveva poi rinunciato, sicché si era instaurato un valido rapporto processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che «non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui essa sia maturata nel corso del procedimento di cognizione, potendo essere dichiarate in sede esecutiva le sole cause di estinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna» (Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Raimo, Rv. 285406 - 01). Tanto è sufficiente a rilevare l’inammissibilità del ricorso che deduce una violazione di legge manifestamente infondata. 2.1. Del resto, va rilevato che la questione agitata in sede esecutiva era già stata prospettata a questa Corte regolatrice con il ricorso proposto avverso la decisione di merito (sentenza del 09/01/2024 della Corte di Assise d’appello di Catania). Sez. 7, n. 28287 del 3/07/2024 aveva, infatti, già ampiamente chiarito che: «La Corte d'Assise d'appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 591 e 640 c.p. contestati ai capi 1) e 3) dell'imputazione. Conseguentemente è irrilevante che, successivamente alla pronunzia della sentenza di primo grado, si sia eventualmente compiuto il termine di prescrizione dei suddetti reati, atteso che, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità dell'impugnazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). Né rileva, come eccepito, che la sentenza di primo grado sia stata appellata anche dal pubblico ministero, il quale ha successivamente rinunciato all'impugnazione nel corso del giudizio di secondo grado. Infatti è altrettanto consolidato l'insegnamento di questa Corte per cui, in caso di sentenza che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'eventuale ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali le impugnazioni o i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966)». 3. Non vi è nulla da aggiungere in merito, salvo rilevare l’originaria inammissibilità dell’istanza alla luce dell’autorevole orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di esecuzione, è rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. pen., determina la inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi, conseguendone anche la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva che l'abbia rigettata nel merito invece di dichiararla inammissibile» (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 – 01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del