Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:730
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑276/09
[OSCURATO:PERSONA], già T‑Mobile (UK) Ltd
contro
[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Customs
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA]]
«Sesta direttiva IVA — Esenzione — Art. 13, parte B, lett. d), punti 1 e 3 — Negoziazione di crediti — Operazioni relative ai pagamenti ed ai giroconti — Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica — Spese supplementari fatturate in caso di utilizzo di determinati metodi di pagamento per servizi di telefonia mobile»
Massime della sentenza
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi
[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 13 parte B, lett. d), punti 1 e 3]
Ai fini della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, le spese supplementari fatturate da un prestatore di servizi di
telecomunicazioni ai suoi clienti, qualora questi ultimi paghino detti servizi non con il sistema dell’addebito diretto o
con giroconto tramite il [OSCURATO:PERSONA] (BACS), ma con carta di credito, carta di debito, assegno oppure
in contanti presso lo sportello di una banca o di un agente autorizzato a ricevere il pagamento per conto di tale prestatore
di servizi, non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi distinta ed indipendente dalla prestazione di
servizi principale, consistente nel fornire servizi di telecomunicazioni.
Invero, una siffatta attività, alla quale i clienti non possono ricorrere indipendentemente dalla fruizione del servizio di
telefonia mobile, non presenta, dal punto di vista di questi ultimi, alcun interesse autonomo rispetto a detto servizio.
In particolare, una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce
per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto
dal prestatore.
(v. punti 25, 27, 32 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
2 dicembre 2010 (
*
)
«Sesta direttiva IVA – Esenzione – Art. 13, parte B, lett. d), punti 1 e 3 – Negoziazione di crediti – Operazioni relative ai pagamenti ed ai giroconti – Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica – Spese supplementari fatturate in caso di utilizzo di determinati metodi di pagamento per servizi di telefonia mobile»
Nel procedimento C‑276/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of
Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), con decisione 8 aprile 2009, pervenuta in cancelleria il 20 luglio
2009, nella causa
[OSCURATO:PERSONA],
già T‑Mobile (UK) Ltd,
contro
[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Customs,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis, J. Malenovský
e T. von Danwitz (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 settembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’[OSCURATO:PERSONA], già T‑Mobile (UK) Ltd, dal sig. J. Peacock, QC, e dal sig. M. Angiolini, barrister;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra H. Walker, in qualità di agente, assistita dal sig. R. Hill, barrister;
– per il governo ellenico, dai sigg. S. Spyropoulos e M. Germani nonché dalla sig.ra V. Karra, in qualità di agenti;
– per l’Irlanda, dai sigg. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. B. Doherty, barrister;
– per la Commissione europea, dal sig. R. Lyal e dalla sig.ra M. Afonso, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. d), punti 1 e 3, della sesta
direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1;
in prosieguo: la «sesta direttiva»), il quale prevede che sono esenti da imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»),
fra l’altro, la negoziazione di crediti nonché le operazioni relative ai pagamenti ed ai giroconti.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’[OSCURATO:PERSONA], già T‑Mobile (UK) Ltd (in
prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), ed i [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Customs (in prosieguo: i «[OSCURATO:PERSONA]»)
in merito alla disciplina, in materia di IVA, delle spese addebitate dall’[OSCURATO:PERSONA] ai suoi clienti nel caso in
cui essi optino per determinati metodi di pagamento delle loro fatture mensili.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3
Ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva, sono soggette ad IVA «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi,
effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».
4
L’art. 13, parte B, della sesta direttiva, intitolato «Altre esenzioni», prevede quanto segue:
«Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare
la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
(...)
d) le operazioni seguenti:
1. la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;
(...)
3. le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai
crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;
(...)».
La normativa nazionale
5
L’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), punti 1 e 3, della sesta direttiva è stata trasposta nel [OSCURATO:PERSONA]
dalla sezione 5, punti 1 e 5, dell’allegato 9 della legge del 1994 sull’IVA ([OSCURATO:PERSONA] 1994), che esenta dall’IVA:
«1. [i]l pagamento, il giroconto o la riscossione di denaro, garanzie di crediti, cambiali e ordini di pagamento, o altra operazione
relativa al denaro o a valori assimilabili;
(...)
5. [l]a fornitura di servizi di intermediazione in rapporto a qualsiasi transazione prevista dai punti 1, 2, 3, 4 o 6 (qualora
sia conclusa una transazione di tal genere) da parte di una persona che agisce in qualità di intermediario».
6
Le note 5‑5B della sezione 5 dell’allegato 9 della legge del 1994 sull’IVA dispongono quanto segue:
«(5) ai fini del punto 5, i “servizi di intermediazione” consistono nel porre in contatto, allo scopo di procurare servizi finanziari
a) persone che cercano o possono cercare di ottenere servizi finanziari
b) persone che forniscono servizi finanziari
congiuntamente (nel caso di servizi finanziari che ricadono nei punti 1, 2, 3 o 4) allo svolgimento di lavoro preparatorio
alla conclusione di contratti per la fornitura di quei servizi finanziari, senza tuttavia includere la fornitura di ricerche
di mercato, l’ideazione di prodotti, la pubblicità, i servizi promozionali e simili oppure la raccolta, il confronto e la
trasmissione di informazioni in collegamento con tali attività.
(5A) Ai fini del punto 5, una persona “agisce in qualità di intermediario autorizzato” qualora agisca come intermediario, o come
uno degli intermediari, tra
a) chi fornisce servizi finanziari, e
b) chi cerca o può cercare di ottenere servizi finanziari,
(...)
(5B) Ai fini delle note 5 e 5A si intende con “servizi finanziari” l’esecuzione di qualsiasi operazione che ricada nei punti 1,
2, 3, 4 o 6».
Causa principale e questioni pregiudiziali
7
L’[OSCURATO:PERSONA] è un’impresa del settore delle telecomunicazioni che fornisce servizi di telefonia mobile. Per fruire
di tali servizi, i clienti possono pagare in anticipo, mediante accredito sul proprio conto cliente, oppure al termine del
periodo di fatturazione. In quest’ultimo caso, l’[OSCURATO:PERSONA] invia ai propri clienti una fattura mensile che questi
ultimi possono pagare con diversi metodi. Essi possono così scegliere tra il pagamento:
– mediante prelievo effettuato secondo il sistema di «addebito diretto»;
– con giroconto tramite il [OSCURATO:PERSONA] [sistema automatico di compensazione interbancaria (BACS)] (in
prosieguo: il «giroconto BACS»);
– con carta di debito o carta di credito, telefono o Internet;
– tramite un terzo che agisce in qualità di agente autorizzato a ricevere il pagamento, ad esempio presso lo sportello di un
ufficio postale («[OSCURATO:PERSONA]»);
– con assegno spedito via posta, oppure
– presso lo sportello di una succursale della banca dell’[OSCURATO:PERSONA], vale a dire la HSBC [OSCURATO:PERSONA] plc, o di un’altra
banca, con accredito sul conto corrente dell’[OSCURATO:PERSONA].
8
Quando un cliente paga la propria fattura con il sistema di «addebito diretto» o con giroconto BACS, l’[OSCURATO:PERSONA]
non pone spese supplementari a suo carico.
9
Un prelievo con il sistema di «addebito diretto» presuppone un «mandato di addebito diretto», vale a dire un ordine permanente
impartito dal cliente alla propria banca di procedere a pagamenti su richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA]. Su tale base quest’ultima
si attiva, per ogni pagamento esigibile, per ottenere dalla suddetta banca, attraverso il BACS, il trasferimento della somma
dovuta dal cliente. Il giroconto BACS è di volta in volta effettuato su iniziativa del cliente, che ordina alla propria banca
di trasferire una somma determinata dal proprio conto a quello dell’[OSCURATO:PERSONA].
10
Ogni pagamento effettuato con uno degli altri metodi menzionati al punto 7 della presente sentenza dà invece luogo alla fatturazione,
il mese successivo, di un importo supplementare di 3 GBP, definito dall’[OSCURATO:PERSONA] «separate payment handling charge»
(spese separate di gestione del pagamento; in prosieguo: le «SPHC»).
11
Così, le SPHC sono fatturate al cliente che paga con carta di debito o carta di credito dando avvio, tramite telefono o via
Internet, ad una procedura informatizzata che si conclude con il trasferimento della somma dovuta dalla banca emittente della
carta al conto corrente dell’[OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso accade in caso di pagamento in contanti, presso lo sportello
di una banca ovvero di un agente autorizzato a ricevere il pagamento, in particolare di un ufficio postale, con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] ha concluso un accordo che prevede la riscossione di tali pagamenti per suo conto. L’[OSCURATO:PERSONA] fattura
altresì le SPHC ai clienti che pagano i servizi di telefonia mobile con assegno consegnando l’assegno allo sportello di una
banca di loro scelta oppure inviando il medesimo alla banca dell’[OSCURATO:PERSONA] mediante busta contenente l’indirizzo
prestampato di quest’ultima banca.
12
Le SPHC sono previste dalle condizioni generali applicate dall’[OSCURATO:PERSONA]. Esse sono menzionate negli opuscoli
informativi dell’[OSCURATO:PERSONA] che riportano le sue tariffe, nonché sul sito Internet di quest’ultima. Circa il 28%
dei clienti dell’[OSCURATO:PERSONA] sceglie di pagare con metodi diversi dall’«addebito diretto» o dal giroconto BACS e,
conseguentemente, è tenuto a corrispondere le SPHC.
13
Le SPHC non si applicano né ai clienti che pagano in anticipo tutti i servizi di telefonia mobile mediante accredito sul loro
conto cliente, né alla clientela professionale.
14
L’[OSCURATO:PERSONA] ritiene che le SPHC debbano essere considerate il corrispettivo di un servizio di gestione dei pagamenti
effettuato a titolo oneroso e che esse siano pertanto esenti da IVA ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), della sesta
direttiva. Nel mese di agosto 2005, l’[OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda riguardante un importo di GBP 4 063 228,08,
che rappresenta l’eccedenza di imposta pagata a valle per il periodo dall’agosto 2003 al luglio 2005 per le SPHC. I [OSCURATO:PERSONA]
hanno respinto tale domanda. L’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso detto rigetto dinanzi al VAT and [OSCURATO:PERSONA],
il quale ha confermato la decisione dei [OSCURATO:PERSONA] dichiarando che le SPHC erano soggette ad IVA.
15
L’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello contro la decisione del VAT and [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice del rinvio.
Secondo quest’ultimo, il punto su cui verte la controversia, in sostanza, è se le SPHC costituiscano il corrispettivo di una
prestazione di servizi distinta dalla fornitura di servizi di telecomunicazioni e rientrante nell’esenzione prevista dall’art. 13,
parte B, lett. d), punti 1 o 3, della sesta direttiva.
16
Il giudice del rinvio rileva in particolare che le parti della causa principale hanno riconosciuto che l’art. 13, parte B,
lett. d), punto 3, della sesta direttiva era già stato interpretato dalla Corte nella sentenza 5 giugno 1997, causa C‑2/95,
SDC ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3017), segnatamente ai punti 53 e 66 di detta sentenza, nella quale la Corte ha dichiarato che, per quanto
concerne un’«operazione relativa ai giroconti», i servizi forniti devono essere idonei ad operare trasferimenti di fondi ed
a implicare modifiche giuridiche ed economiche. Tuttavia, le parti non concorderebbero sull’interpretazione di tali termini.
17
Ritenendo che la soluzione della controversia principale dipenda dall’interpretazione del diritto dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA]
of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA], ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Quali siano le caratteristiche di un servizio esente che è “idone[o] ad operare trasferimenti di fondi e a implicare modifiche
giuridiche ed economiche”. In particolare:
a) se l’esenzione sia applicabile a servizi che, altrimenti, non dovrebbero essere prestati da nessuna delle istituzioni finanziarie
che: i) effettuano un addebito su un conto; ii) effettuano un corrispondente accredito su un altro conto, oppure iii) eseguono
un’operazione intermedia tra i) e ii);
b) se detta esenzione sia applicabile a servizi che non comportano l’esecuzione di operazioni di addebito su un conto corrente
e del corrispondente accredito su un altro conto corrente ma che, nel caso in cui il trasferimento di fondi sia eseguito,
possono essere considerati la causa di tale trasferimento.
2) Se l’esenzione prevista all’art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva per le “operazioni (…) relative (…)
ai pagamenti [o] ai giroconti” si applichi a serviz[i] di riscossione e gestione di pagamenti mediante carte di credito o
di debito, come quelli svolti dal soggetto d’imposta nel presente caso. In particolare, qualora la trasmissione dei file di
saldo al termine di ogni giornata da parte del soggetto d’imposta abbia l’effetto automatico di causare l’addebito sul conto
del cliente e l’accredito sul conto del soggetto d’imposta, se tali servizi ricadano nell’ambito di applicazione dell’art. 13,
parte B, lett. d), punto 3, [della sesta direttiva].
3) Se la soluzione da fornirsi alla questione sub 2) dipenda dalla circostanza che il soggetto d’imposta ottenga da sé i codici
di autorizzazione per la successiva trasmissione oppure ottenga tali codici mediante l’agenzia della sua banca accettante.
4) Se l’esenzione di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva per la “negoziazione di crediti” si applichi
a servizi come quelli offerti dal soggetto d’imposta nella fattispecie, con riferimento ai pagamenti effettuati mediante carta
di credito, attraverso e come risultato dei quali il conto della carta di credito del cliente subisce l’addebito di ulteriori
importi.
5) Se l’esenzione per le “operazioni (…) relative (…) ai pagamenti [o] ai giroconti” si applichi a servizi di accettazione e
di gestione di pagamenti effettuati avvalendosi di agenti di parte terza, come quelli nella fattispecie offerti dal soggetto
d’imposta mediante l’Ufficio postale e la PayPoint.
6) Se l’esenzione prevista per le “operazioni (…) relative (…) ai pagamenti [o] ai giroconti” si applichi ai servizi di riscossione
e di gestione dei pagamenti effettuati mediante assegno inviato al soggetto d’imposta o al suo agente, qualora tali pagamenti
debbano essere gestiti dal soggetto d’imposta e dalla sua banca.
7) Se l’esenzione prevista per le “operazioni (…) relative (…) ai pagamenti [o] ai giroconti” si applichi a servizi, come quelli
offerti dal soggetto d’imposta nella fattispecie, consistenti nel riscuotere e gestire pagamenti effettuati allo sportello
di una banca, per accredito, da svolgersi mediante il sistema bancario, sul conto bancario del soggetto d’imposta.
8) Quali particolari fattori debbano essere presi in considerazione nel decidere se le spese (come le spese di gestione del pagamento
nel presente caso) applicate da un soggetto d’imposta al suo cliente in rapporto alla scelta di quest’ultimo di effettuare
il pagamento in suo favore utilizzando a questo scopo una particolare modalità, e che vengono identificate specificamente
nel testo del contratto ed indicate separatamente nelle fatture inviate al cliente, costituiscano una prestazione di servizi
separata ai fini dell’IVA».
Sulle questioni pregiudiziali
18
Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, da un lato, le SPHC costituiscano il corrispettivo di
una prestazione di servizi, fornita dall’[OSCURATO:PERSONA] ai suoi clienti, rientrante fra le esenzioni dall’IVA previste
dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva (quarta questione) o dal suddetto art. 13, parte B, lett. d),
punto 3 (questioni dalla prima alla terza e dalla quinta alla settima), e se, dall’altro, la suddetta prestazione sia distinta
dalla fornitura di servizi di telefonia mobile (ottava questione).
19
Dal momento che, in mancanza di una simile prestazione di servizi distinta dalla fornitura di servizi di telefonia mobile,
alle SPHC si applicherebbe la stessa disciplina tributaria degli importi dovuti per questi ultimi servizi (v., in tal senso,
sentenze 25 febbraio 1999, causa C‑349/96, CPP, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑973, punto 32, e 21 giugno 2007, causa C‑453/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5083,
punto 20), occorre esaminare, in primo luogo, l’ottava questione.
Sull’ottava questione
20
Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, ai fini della riscossione dell’IVA e, in particolare, dell’applicazione
delle disposizioni relative alle esenzioni previste dalla sesta direttiva, le spese supplementari fatturate da un prestatore
di servizi di telecomunicazioni ai suoi clienti qualora questi utilizzino determinati metodi di pagamento costituiscano il
corrispettivo di una prestazione di servizi di gestione dei pagamenti fornita dal suddetto prestatore ai suoi clienti, da
considerarsi come una prestazione distinta dalla fornitura dei servizi di telecomunicazioni.
21
Dall’art. 2 della sesta direttiva discende che ciascuna prestazione dev’essere considerata di regola autonoma e indipendente
(v., in particolare, sentenze CPP, cit., punto 29; 29 marzo 2007, causa C‑111/05, Aktiebolaget NN, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2697, punto 22,
e 19 novembre 2009, causa C‑461/08, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11079, punto 35).
22
Tuttavia, l’operazione costituita da un’unica prestazione sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa
in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA (v., in particolare, sentenze CPP, cit., punto 29; Aktiebolaget
NN, cit., punto 22, e 22 ottobre 2009, causa C‑242/08, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10099, punto 51).
23
Inoltre, in talune circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così
luogo, individualmente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti
(v. sentenze 21 febbraio 2008, causa C‑425/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑897, punto 51; 11 giugno 2009, causa C‑572/07, RLRE
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4983, punto 18, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 36).
24
Ciò accade, ad esempio, nel caso in cui più elementi debbano essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione
principale, mentre altri elementi debbano essere considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie cui si applica
la stessa disciplina tributaria della prestazione principale (v., in particolare, sentenze CPP, cit., punto 30; 15 maggio
2001, causa C‑34/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3833, punto 45, e RLRE [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 18, nonché ordinanza 14 maggio
2008, cause riunite C‑231/07 e C‑232/07, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 21).
25
In particolare, una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce
per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto
dal prestatore (v., in particolare, citate sentenze CPP, punto 30; [OSCURATO:PERSONA], punto 45, e RLRE [OSCURATO:PERSONA], punto 18,
nonché ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 21).
26
Per stabilire se il soggetto passivo fornisce al consumatore, considerato come consumatore medio, più prestazioni principali
distinte oppure una prestazione unica, occorre individuare gli elementi caratteristici dell’operazione in questione e prendere
in considerazione tutte le circostanze in cui questa si svolge (v., in tal senso, citate sentenze CPP, punti 28 e 29; Aktiebolaget
NN, punti 21 e 22, e [OSCURATO:PERSONA], punto 17, nonché ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 19 e 20).
27
Nel caso della controversia oggetto della causa principale, si deve rilevare che il servizio essenziale fornito da un prestatore
quale l’[OSCURATO:PERSONA] ai propri clienti è il servizio di telefonia mobile. L’attività esercitata da tale impresa al
momento della fatturazione del servizio in questione, in particolare la messa a disposizione dei clienti di un’infrastruttura
che consente ai medesimi di pagare le fatture non solo con il sistema dell’«addebito diretto» o con giroconto BACS, ma altresì
con carta di credito, con assegno o in contanti, non costituisce per tali clienti un fine a sé stante. L’asserita prestazione
di servizi, alla quale i clienti in questione non possono ricorrere indipendentemente dalla fruizione del servizio di telefonia
mobile, non presenta, dal punto di vista di questi ultimi, alcun interesse autonomo rispetto a detto servizio. Essa offre
ai clienti solamente la possibilità di pagare le fatture di telefonia mobile secondo il metodo di pagamento che ritengono
più comodo e consente, peraltro, al prestatore di servizi di incrementare il volume del servizio fornito a titolo principale
(v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 47).
28
Inoltre, il ricevimento di un pagamento e la gestione di quest’ultimo sono intrinsecamente connessi ad ogni prestazione di
servizi fornita a titolo oneroso. È inerente ad una simile prestazione che il prestatore dei servizi chieda di essere pagato
e compia gli atti necessari affinché il cliente possa procedere ad un pagamento effettivo come corrispettivo della prestazione
fornita. In linea di principio, qualunque modalità di pagamento di una prestazione di servizi implica che il prestatore proceda
a determinate attività per la gestione del pagamento, anche se l’entità di dette attività può variare da un metodo di pagamento
all’altro. Secondo la descrizione dei differenti metodi di pagamento che figura nella decisione di rinvio, anche per il pagamento
con il sistema di «addebito diretto» è necessaria, ai fini di un pagamento effettivo, un’attività del creditore, che consiste,
per quest’ultimo, nell’utilizzare il mandato conferitogli e nel richiedere alla banca del cliente interessato di procedere
al trasferimento della somma dovutagli (v., in tal senso, sentenza 28 ottobre 2010, causa C‑175/09, [OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata
nella Raccolta, punti 9, 10 e 33).
29
La circostanza, evidenziata nell’ottava questione sottoposta, che nel testo del contratto sia specificamente identificato
un distinto prezzo per l’asserito servizio finanziario e che tale prezzo sia indicato separatamente nelle fatture inviate
ai clienti non è, di per sé, determinante. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che venga fatturato un
prezzo unico o che siano contrattualmente previsti prezzi distinti non ha importanza decisiva al fine di determinare se si
debbano ritenere sussistenti due o più operazioni distinte ed indipendenti o un’operazione economica unica (v., in tal senso,
sentenze CPP, cit., punto 31, nonché 27 ottobre 2005, causa C‑41/04, [OSCURATO:PERSONA] e OV [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9433, punto 25).
30
Ne consegue che i clienti dell’[OSCURATO:PERSONA] che pagano le loro fatture di telefonia mobile con uno dei metodi di
pagamento che danno luogo al versamento delle SPHC non intendono acquistare due prestazioni distinte, vale a dire una prestazione
di telefonia mobile ed una prestazione che consisterebbe nel garantire la gestione dei loro pagamenti. Dal punto di vista
del cliente, la prestazione di servizi di gestione dei pagamenti, asseritamente fornita dal prestatore di servizi di telecomunicazione
ai suoi clienti in caso di pagamento di detti servizi con determinate modalità, in circostanze come quelle di cui alla causa
principale deve essere considerata, ai fini dell’IVA, come accessoria alla prestazione principale di servizi di telecomunicazioni
(v., per analogia, sentenza 22 ottobre 1998, cause riunite C‑308/96 e C‑94/97, Madgett e Baldwin, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6229, punti 24
e 25).
31
Tale conclusione non può essere invalidata dal principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA, che osta
a che prestazioni di servizi simili, che si trovano quindi in concorrenza le une con le altre, siano trattate in maniera diversa
sotto il profilo dell’IVA (v., in particolare, sentenze 6 maggio 2010, causa C‑94/09, Commissione/Francia, non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 40, e 10 giugno 2010, causa C‑58/09, Leo-Libera, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34), dal
momento che la situazione dell’[OSCURATO:PERSONA] è completamente diversa da quella di un operatore economico che fornisce
ai suoi clienti servizi finanziari a titolo di prestazione principale.
32
Conseguentemente, occorre risolvere l’ottava questione dichiarando che, ai fini della riscossione dell’IVA, le spese supplementari
fatturate da un prestatore di servizi di telecomunicazioni ai suoi clienti, qualora questi ultimi paghino detti servizi non
con il sistema dell’«addebito diretto» o con giroconto BACS, ma con carta di credito, carta di debito, assegno oppure in contanti
presso lo sportello di una banca o di un agente autorizzato a ricevere il pagamento per conto di tale prestatore di servizi,
non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi distinta ed indipendente dalla prestazione di servizi principale,
consistente nel fornire servizi di telecomunicazioni.
Sulle questioni dalla prima alla settima
33
Alla luce della soluzione fornita all’ottava questione, non è necessario risolvere le questioni dalla prima alla settima.
Sulle spese
34
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Ai fini della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, le spese supplementari fatturate da un prestatore di servizi di
telecomunicazioni ai suoi clienti, qualora questi ultimi paghino detti servizi non con il sistema dell’«addebito diretto»
o con giroconto tramite il [OSCURATO:PERSONA], ma con carta di credito, carta di debito, assegno oppure in
contanti presso lo sportello di una banca o di un agente autorizzato a ricevere il pagamento per conto di tale prestatore
di servizi, non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi distinta ed indipendente dalla prestazione di
servizi principale, consistente nel fornire servizi di telecomunicazioni.
Firme
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Lingua processuale: l’inglese.