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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17716/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 10 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, pronunciata in data 9 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 628, comma secondo, cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine al motivo di appello inerente alla richiesta di riqualificazione giuridica nel fatto nel reato meno grave di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., è aspecifico e non consentito dalla legge in quanto fondato sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di giudizio, non perseguibile nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).

I giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed ineccepibile in punto di logica, hanno correttamente sussunto il fatto nell'ipotesi di tentata rapina in ragione della violenza esercitata dall'imputato per darsi alla fuga immediatamente dopo il tentativo di sottrazione dei power bank di proprietà della persona offesa (pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 10 giugno 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, pronunciata in data 9 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56 e 628, comma secondo, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente eccepisce la carenza di motivazione in ordine al motivo di appello inerente alla richiesta di riqualificazione giuridica nel fatto nel reato meno grave di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., è aspecifico e non consentito dalla legge in quanto fondato sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di giudizio, non perseguibile nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). I giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed ineccepibile in punto di logica, hanno correttamente sussunto il fatto nell'ipotesi di tentata rapina in ragione della violenza esercitata dall'imputato per darsi alla fuga immediatamente dopo il tentativo di sottrazione dei power bank di proprietà della persona offesa (pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7
Sentenza Cassazione n. 17716/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris