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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 settembre 1942

Cassazione n. 16145/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/09/1942MARRAZZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/08/1971TIOZZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/06/1968SBANDELLI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 08/03/1970avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LUIGIBIRRITTERI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione degli Avv.ti PIERPAOLODELL’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore generale;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 22 aprile 2022 il Tribunale di Rovigo aveva dichiarato,per quanto di interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili del delitto, contestato al capo6) della rubrica, previsto dagli artt. 110 cod. pen., 223, 216 e 219 legge fall.,perché, in concorso tra loro, il primo nella qualità di presidente del consiglio diamministrazione della Compagnia ittica internazionale s.r.l., il secondo in quella diamministratore di fatto, gli altri due in qualità di consiglieri, distraevano unasomma pari a circa 800.000 euro, con pregiudizio per i creditori della predettasocietà, dichiarata fallita il 16 marzo 2012; ed «esclusa l’aggravante contestata»li aveva condannati alla pena di 5 anni di reclusione.2.

In data 20 maggio 2022, all’atto del deposito delle motivazioni dellasentenza, il Tribunale ne aveva integrato il dispositivo attraverso l’inserimento,dopo le parole «esclusa l’aggravante contestata», delle parole «(di cui all’art 219comma 2 n. 1 LF)», giustificando tale interpolazione con la necessità di operareuna correzione dovuta a un «errore materiale nella formulazione del dispositivoletto in udienza».3.

Con sentenza in data 29 maggio 2025, la Corte di appello di Venezia, inriforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti di tutti gli imputati in ordine al delitto loro ascritto al capo 6) in quantoestinto per prescrizione.

Secondo il Collegio, infatti, pur avendo l’imputazioneindicato come contestate, senza distinzione alcuna, le circostanze aggravantipreviste dall’art. 219 legge fall., nella relativa descrizione del fatto si facevariferimento soltanto a quella del danno patrimoniale di rilevante entità («...cagionando così un danno patrimoniale di rilevante entità»), contemplata dalprimo comma dell’art. 219, legge fall.

Per tale ragione, non essendo chiaro qualetra le due aggravanti fosse stata originariamente esclusa, se quella indicata dalprimo comma, oppure quella prevista dal n. 1 del secondo comma (relativa allacd. continuazione fallimentare), l’interpretazione del significato del dispositivo, neldubbio, doveva essere ispirata al principio del favor rei.

Pertanto, l’aggravante adeffetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità doveva essere esclusa,con la conseguente prescrizione del reato, essendo ormai spirato il termine di 12anni e 6 mesi decorrente dal 16 marzo 2012, data del fallimento.4.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Veneziaha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione, diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.4.1.

Con il primo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione allaesclusione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità.Si osserva, in proposito, che il Tribunale, al momento della lettura deldispositivo, aveva escluso «l’aggravante» senza specificare a quale, tra quellepreviste dall’art. 219, legge fall., si riferisse; e che, tuttavia, al momento deldeposito delle motivazioni, la sentenza era stata corretta con la specificazione chel’aggravante esclusa era soltanto quella contemplata dal n. 1 del secondo commadell’art. 219, sicché l’aggravante di cui al primo comma non sarebbe stata elisa.4.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione della legge penalein relazione all’applicazione del principio del favor rei, che sarebbe statoirragionevolmente esteso all’interpretazione della sentenza di primo grado.La Corte territoriale avrebbe ritenuto che il Tribunale avesse esclusol’aggravante prevista dal primo comma dell’art. 219 legge fall. a partire da unragionamento erroneo e privo di adeguata motivazione, mentre avrebbe dovutovalutare, più approfonditamente, gli elementi risolutivi del dubbio purlegittimamente prospettato dalle difese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile.2.

Va premesso che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determinanullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elementodecisionale su quello giustificativo, potendosi eventualmente eliminare ladivergenza mediante il ricorso alla semplice correzione dell’errore materiale dellamotivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177 - 01; Sez. 5, n. 22736 del23/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250400 - 01).Tuttavia, la procedura di correzione di errore materiale contemplata dall’art.130 cod. proc. pen., la quale prevede, al comma 2, lo svolgimento di un’udienzain camera di consiglio in contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 127 cod. proc.pen., è riservata alla correzione di errori o omissioni formali, la cui eliminazionenon comporta una modificazione essenziale dell’atto e non può estendersi astatuizioni che presuppongano un momento valutativo e, dunque, l’esercizio didiscrezionalità, dovendo ricorrersi, in tali casi, agli ordinari strumenti diimpugnazione (v. ex plurimis Sez. 6, n. 27073 del 15/05/2025, Z., Rv. 288519 –01, Sez. 6, n. 15263 del 20/03/2025, D’Angelo, Rv. 287967 - 01; Sez. 2, n. 5851del 03/12/2024, dep. 2025, D’Angelo, Rv. 287510 - 01; Sez. 3, n. 872 del14/12/2023, dep. 2024, Migliaccio, Rv. 285734 - 01).3.

Nel caso qui esaminato, il Tribunale ha proceduto a una integrazione deldispositivo che si è concretizzata in una sostanziale correzione di errore materiale,per come esso è stato testualmente definito nell’interpolazione compiuta dalCollegio.

Una correzione che, dunque, è stata realizzata senza rispettare la relativaprocedura, non essendosi provveduto in contraddittorio, tanto più necessario inrapporto al fatto che, nel suo contenuto, detta “correzione” aveva un carattereevidentemente peggiorativo rispetto alla posizione processuale degli imputati,laddove la casistica giurisprudenziale che, talvolta, ha attribuito prevalenza allamotivazione rispetto al dispositivo, ha generalmente riguardato interventi risoltisi,invece, a favore dell’imputato (si veda, tra le tante, Sez. 3, n. 3969 del25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01).Ma, soprattutto, la modifica di cui trattasi è palesemente avvenuta al di fuoridegli stretti confini entro i quali è consentito il ricorso allo strumento dell’art. 130cod. proc. pen., essendosi evidentemente al cospetto di un intervento che hariguardato una statuizione decisoria, frutto di una valutazione discrezionale, cheavrebbe dovuto essere emendata attraverso lo strumento dell’impugnazione, nonvertendosi, appunto, in un caso di errore materiale.4.

Tuttavia, come detto, l’impugnazione della sentenza finalizzata a modificarel’originaria statuizione non vi è stata, non avendovi provveduto il Pubblicoministero, unica parte processuale che vi avrebbe avuto interesse.Dal canto loro, gli imputati, e segnatamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si sono limitatia impugnare la modifica del dispositivo, che la Corte di appello, con la propriastatuizione conclusiva, ha implicitamente ritenuto essere stata illegittimamenteadottata.

Infatti, laddove la sentenza di secondo grado ha ritenuto che vi fosseuna situazione di incertezza nel portato finale della decisione impugnata, poi risoltasecondo un principio di favor verso gli imputati, la Corte ha sostanzialmenteritenuto che l’integrazione non potesse essere disposta e, che, pertanto, la stessadovesse essere rimossa ripristinando il generico riferimento alla esclusione di unaaggravante non specificamente individuata.A fronte di questa decisione, che appare rispettosa dei principi generali inmateria di modifica delle statuizioni di natura decisoria contenute in una sentenzasulla responsabilità, il ricorso si rivela inammissibile in quanto non consentito dallalegge.

Infatti, esso si risolve nella richiesta di riconoscere la legittimità di unastatuizione modificativa del dispositivo che, in realtà, non avrebbe potuto essereassunta con le forme adottate dal Collegio di primo grado, atteso che, comerilevato, la esclusione dell’aggravante avrebbe potuto essere al più disposta dallaCorte di appello attraverso la formulazione di un rituale atto di impugnazione.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso del Procuratoregenerale deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.Così deciso il 28/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/09/1942MARRAZZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/08/1971TIOZZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/06/1968SBANDELLI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 08/03/1970avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LUIGIBIRRITTERI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione degli Avv.ti PIERPAOLODELL’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore generale;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 22 aprile 2022 il Tribunale di Rovigo aveva dichiarato,per quanto di interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili del delitto, contestato al capo6) della rubrica, previsto dagli artt. 110 cod. pen., 223, 216 e 219 legge fall.,perché, in concorso tra loro, il primo nella qualità di presidente del consiglio diamministrazione della Compagnia ittica internazionale s.r.l., il secondo in quella diamministratore di fatto, gli altri due in qualità di consiglieri, distraevano unasomma pari a circa 800.000 euro, con pregiudizio per i creditori della predettasocietà, dichiarata fallita il 16 marzo 2012; ed «esclusa l’aggravante contestata»li aveva condannati alla pena di 5 anni di reclusione.2. In data 20 maggio 2022, all’atto del deposito delle motivazioni dellasentenza, il Tribunale ne aveva integrato il dispositivo attraverso l’inserimento,dopo le parole «esclusa l’aggravante contestata», delle parole «(di cui all’art 219comma 2 n. 1 LF)», giustificando tale interpolazione con la necessità di operareuna correzione dovuta a un «errore materiale nella formulazione del dispositivoletto in udienza».3. Con sentenza in data 29 maggio 2025, la Corte di appello di Venezia, inriforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti di tutti gli imputati in ordine al delitto loro ascritto al capo 6) in quantoestinto per prescrizione. Secondo il Collegio, infatti, pur avendo l’imputazioneindicato come contestate, senza distinzione alcuna, le circostanze aggravantipreviste dall’art. 219 legge fall., nella relativa descrizione del fatto si facevariferimento soltanto a quella del danno patrimoniale di rilevante entità («...cagionando così un danno patrimoniale di rilevante entità»), contemplata dalprimo comma dell’art. 219, legge fall. Per tale ragione, non essendo chiaro qualetra le due aggravanti fosse stata originariamente esclusa, se quella indicata dalprimo comma, oppure quella prevista dal n. 1 del secondo comma (relativa allacd. continuazione fallimentare), l’interpretazione del significato del dispositivo, neldubbio, doveva essere ispirata al principio del favor rei. Pertanto, l’aggravante adeffetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità doveva essere esclusa,con la conseguente prescrizione del reato, essendo ormai spirato il termine di 12anni e 6 mesi decorrente dal 16 marzo 2012, data del fallimento.4. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Veneziaha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione, diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.4.1. Con il primo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione allaesclusione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità.Si osserva, in proposito, che il Tribunale, al momento della lettura deldispositivo, aveva escluso «l’aggravante» senza specificare a quale, tra quellepreviste dall’art. 219, legge fall., si riferisse; e che, tuttavia, al momento deldeposito delle motivazioni, la sentenza era stata corretta con la specificazione chel’aggravante esclusa era soltanto quella contemplata dal n. 1 del secondo commadell’art. 219, sicché l’aggravante di cui al primo comma non sarebbe stata elisa.4.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione della legge penalein relazione all’applicazione del principio del favor rei, che sarebbe statoirragionevolmente esteso all’interpretazione della sentenza di primo grado.La Corte territoriale avrebbe ritenuto che il Tribunale avesse esclusol’aggravante prevista dal primo comma dell’art. 219 legge fall. a partire da unragionamento erroneo e privo di adeguata motivazione, mentre avrebbe dovutovalutare, più approfonditamente, gli elementi risolutivi del dubbio purlegittimamente prospettato dalle difese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile.2. Va premesso che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determinanullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elementodecisionale su quello giustificativo, potendosi eventualmente eliminare ladivergenza mediante il ricorso alla semplice correzione dell’errore materiale dellamotivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177 - 01; Sez. 5, n. 22736 del23/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250400 - 01).Tuttavia, la procedura di correzione di errore materiale contemplata dall’art.130 cod. proc. pen., la quale prevede, al comma 2, lo svolgimento di un’udienzain camera di consiglio in contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 127 cod. proc.pen., è riservata alla correzione di errori o omissioni formali, la cui eliminazionenon comporta una modificazione essenziale dell’atto e non può estendersi astatuizioni che presuppongano un momento valutativo e, dunque, l’esercizio didiscrezionalità, dovendo ricorrersi, in tali casi, agli ordinari strumenti diimpugnazione (v. ex plurimis Sez. 6, n. 27073 del 15/05/2025, Z., Rv. 288519 –01, Sez. 6, n. 15263 del 20/03/2025, D’Angelo, Rv. 287967 - 01; Sez. 2, n. 5851del 03/12/2024, dep. 2025, D’Angelo, Rv. 287510 - 01; Sez. 3, n. 872 del14/12/2023, dep. 2024, Migliaccio, Rv. 285734 - 01).3. Nel caso qui esaminato, il Tribunale ha proceduto a una integrazione deldispositivo che si è concretizzata in una sostanziale correzione di errore materiale,per come esso è stato testualmente definito nell’interpolazione compiuta dalCollegio. Una correzione che, dunque, è stata realizzata senza rispettare la relativaprocedura, non essendosi provveduto in contraddittorio, tanto più necessario inrapporto al fatto che, nel suo contenuto, detta “correzione” aveva un carattereevidentemente peggiorativo rispetto alla posizione processuale degli imputati,laddove la casistica giurisprudenziale che, talvolta, ha attribuito prevalenza allamotivazione rispetto al dispositivo, ha generalmente riguardato interventi risoltisi,invece, a favore dell’imputato (si veda, tra le tante, Sez. 3, n. 3969 del25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01).Ma, soprattutto, la modifica di cui trattasi è palesemente avvenuta al di fuoridegli stretti confini entro i quali è consentito il ricorso allo strumento dell’art. 130cod. proc. pen., essendosi evidentemente al cospetto di un intervento che hariguardato una statuizione decisoria, frutto di una valutazione discrezionale, cheavrebbe dovuto essere emendata attraverso lo strumento dell’impugnazione, nonvertendosi, appunto, in un caso di errore materiale.4. Tuttavia, come detto, l’impugnazione della sentenza finalizzata a modificarel’originaria statuizione non vi è stata, non avendovi provveduto il Pubblicoministero, unica parte processuale che vi avrebbe avuto interesse.Dal canto loro, gli imputati, e segnatamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si sono limitatia impugnare la modifica del dispositivo, che la Corte di appello, con la propriastatuizione conclusiva, ha implicitamente ritenuto essere stata illegittimamenteadottata. Infatti, laddove la sentenza di secondo grado ha ritenuto che vi fosseuna situazione di incertezza nel portato finale della decisione impugnata, poi risoltasecondo un principio di favor verso gli imputati, la Corte ha sostanzialmenteritenuto che l’integrazione non potesse essere disposta e, che, pertanto, la stessadovesse essere rimossa ripristinando il generico riferimento alla esclusione di unaaggravante non specificamente individuata.A fronte di questa decisione, che appare rispettosa dei principi generali inmateria di modifica delle statuizioni di natura decisoria contenute in una sentenzasulla responsabilità, il ricorso si rivela inammissibile in quanto non consentito dallalegge. Infatti, esso si risolve nella richiesta di riconoscere la legittimità di unastatuizione modificativa del dispositivo che, in realtà, non avrebbe potuto essereassunta con le forme adottate dal Collegio di primo grado, atteso che, comerilevato, la esclusione dell’aggravante avrebbe potuto essere al più disposta dallaCorte di appello attraverso la formulazione di un rituale atto di impugnazione.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso del Procuratoregenerale deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.Così deciso il 28/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
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