Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 10464/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4192/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38295/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la misura della detenzione domiciliare, concedendo la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale; che con il ricorso si deduce la violazione degli artt. 127, 157, 161 e 178 e ss cod. proc. pen. in relazione alla all’omessa notifica al ricorrente dell’avviso di fissazione dell’udienza dell’8 ottobre 2025 innanzi al Tribunale di sorveglianza di Roma; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cheil ricorso è inammissibile per carenza di interesse originaria a proporre l’impugnazione atteso che il ricorrente è stato destinatario del provvedimento a lui più favorevole dell’affidamento in prova al servizio sociale; che a fronte dell’ottenimento del provvedimento lui favorevole, non ha dedotto la violazione di alcun interesse concreto alla partecipazione all’udienza; che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 12/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10464/2026 Roma, lì, 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4192/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38295/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la misura della detenzione domiciliare, concedendo la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale; che con il ricorso si deduce la violazione degli artt. 127, 157, 161 e 178 e ss cod. proc. pen. in relazione alla all’omessa notifica al ricorrente dell’avviso di fissazione dell’udienza dell’8 ottobre 2025 innanzi al Tribunale di sorveglianza di Roma; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] cheil ricorso è inammissibile per carenza di interesse originaria a proporre l’impugnazione atteso che il ricorrente è stato destinatario del provvedimento a lui più favorevole dell’affidamento in prova al servizio sociale; che a fronte dell’ottenimento del provvedimento lui favorevole, non ha dedotto la violazione di alcun interesse concreto alla partecipazione all’udienza; che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10464/2026 Roma, lì, 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10464/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris